CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1524/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sorbo San Basile - .. 88050 Sorbo San Basile CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18-34/1 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 si è rivolto a questa Corte di Giustizia Tributaria per impugnare l'avviso d'accertamento esecutivo n. 18-34/1, emesso per omesso pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2018 dal Comune di Sorbo
San Basile e notificatogli il 9 febbraio 2024, con cui è stato richiesto il pagamento, comprensivo di interessi e sanzioni, di € 6.163,00.
Egli ha chiesto che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato perché notificato tardivamente, quando ormai era decorso il termine quinquennale di decadenza dal potere di accertamento, e perché non sussisterebbero i presupposti per l'imposizione sui cespiti presi in considerazione (unità immobiliari identificate in catasto al foglio Indirizzo_1; particella Indirizzo_2; particella Indirizzo_3; particella Indirizzo_4 particella Indirizzo_5), in quanto fabbricati rurali siti in Comune montano, strumentali all'attività agricola svolta da Nominativo_1, cui i beni sono stati attribuiti in comodato.
2. - Si è costituito per resistere il Comune di Sorbo San Basile, il quale ha insistito nella tempestività della propria azione di accertamento e nella sussistenza dei presupposti dell'imposta.
3. - Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - La notifica dell'avviso d'accertamento è tempestiva.
Va premesso che l'art. 157, comma 1 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. con l. 17 luglio 2020, n.
77, cui ha fatto riferimento il ricorrente nei propri atti, si applica solo agli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con. con mod. con l. 24 aprile 2020, n. 27, scadevano tra l'8 marzo 2020
e il 31 dicembre 2020, prevedendo per essi nuovi, specifici termini.
Nondimeno, all'ipotesi di specie trova applicazione il citato art. 67, comma 1 d.l. n. 18 del 2020, cosicché tutti i termini che stavano decorrendo alla data dell'8 marzo 2020 sono rimasti sospesi sino al 31 maggio
2020. Secondo la giurisprudenza, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2025, n. 960).
Tra i termini rimasti sospesi vi è, evidentemente, anche quello dell'avviso d'accertamento di cui si tratta, che, in conseguenza di ciò, avrebbe potuto essere notificato entro il 24 marzo 2024.
L'impugnato atto impositivo, pertanto, è stato tempestivamente notificato.
5. - Quanto al merito, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità è indispensabile, ai sensi dell'art. 2, comma 6 d.m. Economia e Finanze del 26 luglio 2012.
Nel caso di specie, siffatta dichiarazione è stata presentata soltanto il 10 gennaio 2024, dopo la notificazione dell'avviso d'accertamento oggetto del contendere.
Quindi, correttamente il Comune di Sorbo San Basile ha assogettato a imposizione gli immobili di cui si tratta.
6. - Il ricorso va respinto e le spese regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sez. I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore del Comune di Sorbo San Basile, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 923,00, oltre ad accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1524/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sorbo San Basile - .. 88050 Sorbo San Basile CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18-34/1 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 si è rivolto a questa Corte di Giustizia Tributaria per impugnare l'avviso d'accertamento esecutivo n. 18-34/1, emesso per omesso pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2018 dal Comune di Sorbo
San Basile e notificatogli il 9 febbraio 2024, con cui è stato richiesto il pagamento, comprensivo di interessi e sanzioni, di € 6.163,00.
Egli ha chiesto che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato perché notificato tardivamente, quando ormai era decorso il termine quinquennale di decadenza dal potere di accertamento, e perché non sussisterebbero i presupposti per l'imposizione sui cespiti presi in considerazione (unità immobiliari identificate in catasto al foglio Indirizzo_1; particella Indirizzo_2; particella Indirizzo_3; particella Indirizzo_4 particella Indirizzo_5), in quanto fabbricati rurali siti in Comune montano, strumentali all'attività agricola svolta da Nominativo_1, cui i beni sono stati attribuiti in comodato.
2. - Si è costituito per resistere il Comune di Sorbo San Basile, il quale ha insistito nella tempestività della propria azione di accertamento e nella sussistenza dei presupposti dell'imposta.
3. - Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - La notifica dell'avviso d'accertamento è tempestiva.
Va premesso che l'art. 157, comma 1 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. con l. 17 luglio 2020, n.
77, cui ha fatto riferimento il ricorrente nei propri atti, si applica solo agli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con. con mod. con l. 24 aprile 2020, n. 27, scadevano tra l'8 marzo 2020
e il 31 dicembre 2020, prevedendo per essi nuovi, specifici termini.
Nondimeno, all'ipotesi di specie trova applicazione il citato art. 67, comma 1 d.l. n. 18 del 2020, cosicché tutti i termini che stavano decorrendo alla data dell'8 marzo 2020 sono rimasti sospesi sino al 31 maggio
2020. Secondo la giurisprudenza, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2025, n. 960).
Tra i termini rimasti sospesi vi è, evidentemente, anche quello dell'avviso d'accertamento di cui si tratta, che, in conseguenza di ciò, avrebbe potuto essere notificato entro il 24 marzo 2024.
L'impugnato atto impositivo, pertanto, è stato tempestivamente notificato.
5. - Quanto al merito, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità è indispensabile, ai sensi dell'art. 2, comma 6 d.m. Economia e Finanze del 26 luglio 2012.
Nel caso di specie, siffatta dichiarazione è stata presentata soltanto il 10 gennaio 2024, dopo la notificazione dell'avviso d'accertamento oggetto del contendere.
Quindi, correttamente il Comune di Sorbo San Basile ha assogettato a imposizione gli immobili di cui si tratta.
6. - Il ricorso va respinto e le spese regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sez. I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore del Comune di Sorbo San Basile, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 923,00, oltre ad accessori di legge.