Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2024, n. 18819
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Sentenza 20 marzo 2024

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L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2024, n. 18819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18819
    Data del deposito : 20 marzo 2024

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