CASS
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
Massime • 1
L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2024, n. 18819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18819 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SA NC nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: BE VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in data 15 marzo 2024 la difesa della parte civile ricorrente ha inoltrato note scritte a sostegno dell'impugnazione proposta. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18819 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 20/03/2024 Ritenuto in fatto 1.LI AN, persona offesa costituita parte civile nel processo, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, che ha confermato quella del Giudice di Pace dell'omonimo capoluogo, di assoluzione perché il fatto non sussiste dell'imputato IN ID in relazione al delitto di lesioni personali in suo danno e di condanna, nei suoi confronti, in quanto ritenuto in colpa grave nel promovimento della querela, alla rifusione delle spese e alla corresponsione di una somma a titolo risarcitorio a favore dell'imputato stesso. 2.11 ricorso, predisposto da difensore abilitato, si è affidato a tre motivi, qui ripercorsi nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla sua condanna alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato prosciolto nel doppio grado del giudizio di merito, in quanto il IN è stato assolto dal giudice di pace perchè avrebbe agito in legittima difesa e la parte civile avrebbe appellato la sentenza di primo grado limitatamente ai profili della condanna alle spese ed al risarcimento, senza estendere le doglianze al merito dell'affermazione di responsabilità. Pertanto, in presenza di una causa di giustificazione la formula assolutoria avrebbe dovuto essere "perché il fatto non costituisce reato" e non "perché il fatto non sussiste", con conseguente inoperatività degli artt. 427 e 542 cod. proc. pen.. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato un vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza, carente sul profilo della colpa attribuita alla parte civile, presupposto della condanna alle spese e al risarcimento;
la parte civile aveva plausibilmente sporto querela contro il MI, condotto a processo e prosciolto per legittima difesa;
inoltre, la compagna del LI, a sua volta processata sulla scorta della reciproca denuncia di MI, è stata assolta dalle accuse mosse da quest'ultimo. 2.3.1Iterzo motivo — richiamando quanto dedotto nei primi due motivi - ha lamentato erronea applicazione della legge penale, in quanto dall'accoglimento dell'appello di LI sulle sole spese e sul risarcimento del danno "non sarebbe potuta derivare la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato circa l'impugnazione proposta". Considerato in diritto 1.11 primo motivo del ricorso della parte civile, che assume carattere assorbente, è fondato. Per un verso, come si desume ad una semplice lettura della sentenza impugnata e dei motivi di appello presentati dalla parte civile medesima, il giudice di secondo grado non ha fornito 2 risposta alle ragioni di gravame, che non hanno contestato il mancato riconoscimento della responsabilità (agli effetti civili) dell'imputato, ma l'intervenuta condanna di essa parte civile alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato. Con il ricorso per cassazione la parte civile si è dunque doluta di tale centrale e cruciale vulnus della decisione del Tribunale monocratico, che ha affrontato il tema della responsabilità penale del MI e ne ha confermato l'assoluzione senza prendere posizione sull'unico motivo dell'appello, rubricato ed articolato nei limiti della "mancanza dei presupposti applicativi della condanna ex art. 542 c.p.p. per carenza di colpa" - e ha nuovamente lamentato di essere stata condannata - nel giudizio di primo grado - alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato, beneficiato della conferma integrale della sentenza del primo giudice, ma sulla scorta di una ricostruzione della vicenda che avrebbe dovuto comportare l'assoluzione del MI perché il fatto non costituisce reato e non perché il fatto non sussiste. 1.1.Ed anche tale censura coglie nel segno, dal momento che la sentenza di appello (pag.4) ha condiviso il percorso argomentativo del giudice di pace, secondo il quale < l'aggredito (odierno imputato) si sia difeso procurando all'aggressore (odierna parte offesa), le lesioni indicate nel capo di imputazione e giudicate guaribili in giorni 5>; in effetti, la pronuncia del primo giudice - nella seconda pagina dei "motivi della decisione" - aveva rimarcato come <le lievi lesioni del savio di cui al capo d'imputazione siano state causate dalla legittima difesa che l'imputato ha dovuto mettere in atto per non essere colpito certo dall'intento dell'imputato stesso ferirlo>; e nella terza pagina aveva confermato l'opzione decisoria in tema di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, ovvero. 1.2. Orbene, secondo l'orientamento ermeneutico espresso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione - come la legittima difesa - determina l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e non con quella "perché il fatto non sussiste" (sez. U n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240814; sez.3, n. 28351 del 21/05/2013, F., Rv. 256674), mentre l'art. 427 del codice di rito, alla cui regolamentazione fa rinvio l'art. 542, stabilisce che il giudice, a domanda, condanni il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, in caso di accertata colpa grave, anche eventualmente al risarcimento del danno in suo favore, sempre che il querelato medesimo sia stato beneficiato dell'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o per non aver commesso il fatto. 2.La sentenza impugnata ha dunque totalmente omesso di prendere in esame il motivo di gravame, peraltro fondato, elaborato dalla parte civile, e l'accoglimento del ricorso agli effetti civili, nell'evidente superfluità del rinvio al giudice di merito, che non potrebbe che eliminare la condanna del ricorrente alla liquidazione delle spese e al risarcimento del danno, determina in 3 Così deciso in Roma, il 20/03/2024 Il consi liere estensore questa sede, limitatamente alle relative statuizioni, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado limitatamente alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni all'imputato.
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in data 15 marzo 2024 la difesa della parte civile ricorrente ha inoltrato note scritte a sostegno dell'impugnazione proposta. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18819 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 20/03/2024 Ritenuto in fatto 1.LI AN, persona offesa costituita parte civile nel processo, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, che ha confermato quella del Giudice di Pace dell'omonimo capoluogo, di assoluzione perché il fatto non sussiste dell'imputato IN ID in relazione al delitto di lesioni personali in suo danno e di condanna, nei suoi confronti, in quanto ritenuto in colpa grave nel promovimento della querela, alla rifusione delle spese e alla corresponsione di una somma a titolo risarcitorio a favore dell'imputato stesso. 2.11 ricorso, predisposto da difensore abilitato, si è affidato a tre motivi, qui ripercorsi nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla sua condanna alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato prosciolto nel doppio grado del giudizio di merito, in quanto il IN è stato assolto dal giudice di pace perchè avrebbe agito in legittima difesa e la parte civile avrebbe appellato la sentenza di primo grado limitatamente ai profili della condanna alle spese ed al risarcimento, senza estendere le doglianze al merito dell'affermazione di responsabilità. Pertanto, in presenza di una causa di giustificazione la formula assolutoria avrebbe dovuto essere "perché il fatto non costituisce reato" e non "perché il fatto non sussiste", con conseguente inoperatività degli artt. 427 e 542 cod. proc. pen.. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato un vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza, carente sul profilo della colpa attribuita alla parte civile, presupposto della condanna alle spese e al risarcimento;
la parte civile aveva plausibilmente sporto querela contro il MI, condotto a processo e prosciolto per legittima difesa;
inoltre, la compagna del LI, a sua volta processata sulla scorta della reciproca denuncia di MI, è stata assolta dalle accuse mosse da quest'ultimo. 2.3.1Iterzo motivo — richiamando quanto dedotto nei primi due motivi - ha lamentato erronea applicazione della legge penale, in quanto dall'accoglimento dell'appello di LI sulle sole spese e sul risarcimento del danno "non sarebbe potuta derivare la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato circa l'impugnazione proposta". Considerato in diritto 1.11 primo motivo del ricorso della parte civile, che assume carattere assorbente, è fondato. Per un verso, come si desume ad una semplice lettura della sentenza impugnata e dei motivi di appello presentati dalla parte civile medesima, il giudice di secondo grado non ha fornito 2 risposta alle ragioni di gravame, che non hanno contestato il mancato riconoscimento della responsabilità (agli effetti civili) dell'imputato, ma l'intervenuta condanna di essa parte civile alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato. Con il ricorso per cassazione la parte civile si è dunque doluta di tale centrale e cruciale vulnus della decisione del Tribunale monocratico, che ha affrontato il tema della responsabilità penale del MI e ne ha confermato l'assoluzione senza prendere posizione sull'unico motivo dell'appello, rubricato ed articolato nei limiti della "mancanza dei presupposti applicativi della condanna ex art. 542 c.p.p. per carenza di colpa" - e ha nuovamente lamentato di essere stata condannata - nel giudizio di primo grado - alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato, beneficiato della conferma integrale della sentenza del primo giudice, ma sulla scorta di una ricostruzione della vicenda che avrebbe dovuto comportare l'assoluzione del MI perché il fatto non costituisce reato e non perché il fatto non sussiste. 1.1.Ed anche tale censura coglie nel segno, dal momento che la sentenza di appello (pag.4) ha condiviso il percorso argomentativo del giudice di pace, secondo il quale < l'aggredito (odierno imputato) si sia difeso procurando all'aggressore (odierna parte offesa), le lesioni indicate nel capo di imputazione e giudicate guaribili in giorni 5>; in effetti, la pronuncia del primo giudice - nella seconda pagina dei "motivi della decisione" - aveva rimarcato come <le lievi lesioni del savio di cui al capo d'imputazione siano state causate dalla legittima difesa che l'imputato ha dovuto mettere in atto per non essere colpito certo dall'intento dell'imputato stesso ferirlo>; e nella terza pagina aveva confermato l'opzione decisoria in tema di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, ovvero
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado limitatamente alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni all'imputato.