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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2892/2024 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore avv. Alessio Ariotto
( , che lo difende e rappresenta per procura speciale Email_1 agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, difeso per delega Controparte_1 allegata al ricorso introduttivo dalla dott.ssa WO Wronka, dal dott. Paolo Atzori e dal dott.
AB LO NI, dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la CP_1
Controparte_2
,
[...]
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 settembre 2024, ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo di essere insegnante precaria della scuola e di avere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Ha esposto di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n. 107/2015, il
D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, fornendo una pagina 1 di 20 lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015 e della nota del n. 15219 del 15.10.2015, nella CP_3 parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il
Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ha altresì dedotto di non aver goduto integralmente delle ferie e del riposto in occasione delle festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, senza nemmeno ricevere, al termine di ogni rapporto, la relativa indennità sostitutiva, della quale qui ha invocato il pagamento.
Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dal ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla data della notifica del presente ricorso, avvenuta pacificamente in data 21 maggio 2024.
Specificatamente ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché la somma eventualmente dovuta per l'anno scolastico 2018/2019 sarebbe comunque prescritta.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica della CP_1 norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che il ricorrente è stato docente a tempo determinato, lo stesso non doveva ritenersi soggetto al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo
1, comma 124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla pagina 2 di 20 funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno
2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n.
103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché il ricorrente, negli anni oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico, non aveva maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che gli consentiva l'accesso al beneficio preteso.
Il convenuto non ha, invece, preso posizione in merito alla domanda relativa al CP_1 mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse maturati e non goduti.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3. In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza, con riferimento all'anno scolastico
2018/2019, dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla parte ricorrente in relazione all'attribuzione della carta del docente.
Giova ricordare, per i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo” l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., che decorre, in aderenza al disposto di cui all'art. 2935 c.c., “(…) dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla pagina 3 di 20 data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. (Cass. civ., Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Nel caso di specie, non è contestato che la parte ricorrente sia a tutt'oggi docente “interno” al sistema scolastico e non risultano, altresì, atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione precedenti alla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta in data 25 settembre 2024 dopo che il termine di prescrizione quinquennale, relativo al diritto preteso per l'anno scolastico 2018/2019 era già maturato.
Colgono, infatti, nel segno le osservazioni e le rappresentazioni esposte dal resistente CP_1 nelle proprie difese sul punto poiché, ai sensi dell'art. 5 del DPCM del 28 novembre 2016, “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ne deriva che il diritto all'importo di euro 500,00 è prescritto in relazione all'anno scolastico
2018/2019 (incarico conferito in data 10 ottobre 2018, prescrizione maturata in data 10 ottobre
2023).
L'eccezione di prescrizione, relativa al diritto preteso per l'anno scolastico 2018/2019 è quindi fondata.
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n. 1315/2025, est. dott.
ND RN, che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e numerose altre successive anche di questo giudice).
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del pagina 4 di 20 D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, operava dunque quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
4.1. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza Cass., Sez.
Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 è in pagina 5 di 20 contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , Persona_1 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio Per_2
1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
4.2. In relazione alla spettanza o meno della cd. Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999 è recentemente pagina 6 di 20 intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025, che ha delineato delle nuove linee guida per l'assegnazione o negazione del beneficio de quo nei casi di supplenze temporanee.
In precedenza, il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentivano l'accesso al beneficio, veniva identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione era stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenendo conto del fatto che l'obiettivo che il legislatore si era posto con l'istituzione della
Carta Docente era quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si riteneva che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, fosse pienamente comparabile all'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza.
Con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025 la CGUE ha stabilito il principio secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR
500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
La CGUE, ai punti 56 e seguenti della motivazione, ribadendo e ampliando quanto già sostenuto nella precedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore.
pagina 7 di 20 In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha negato la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le attività di carattere collegiale, in quanto non sono prestazioni di importanza preponderante che modificano sostanzialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro.
Ha poi negato che la differenza di trattamento possa trovare giustificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto potenzialmente destinatario di incarichi a tempo parziale, o in più istituti per materie diverse, al di fuori dalla programmazione annuale.
Sul punto, la CGUE ha precisato che dalla normativa nazionale non si evince che il beneficio della carta del docente “abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua”, oltre ad affermare che, comunque, tale previsione sarebbe illegittimamente sostenuta da un “criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”, il che equivale ad aggirare la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto ulteriormente che la Carta Docente è uno strumento destinato all'acquisto “di un' ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punto 72 della motivazione), beni e servizi dei quali (cfr. punto 73 della motivazione) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere maggior bisogno “ quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bilancio che lo
Stato Italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della Carta, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Ne deriva che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
Alla luce del recente intervento giurisprudenziale della CGUE, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la soluzione seguita in passato, che identificava come criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentono pagina 8 di 20 l'accesso al beneficio, quello dello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile, per durata, a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, o quantomeno semestrale.
Deve piuttosto ritenersi che, in linea generale, anche una attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (si tratterà, in definitiva dei casi in cui la docenza è stata così breve da non aver richiesto il dispiegamento di significative strategie organizzative o forme di progettazione didattica, suscettibili di inserirsi armonicamente nel programma curricolare e negli obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina).
4.3. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69 recante
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è infatti intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2024, su posto vacante e disponibile.
Nel quadro normativo così analizzato deve inserirsi l'art. 1, commi 572 e 573, legge del 30 dicembre 2024, n. 207 con cui è stata disposta l'erogazione della Carta docente per l'annualità
2024/2025 anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2025, su posto vacante e disponibile con la rimessione sul quantum e sulle modalità Cont di erogazione al .
Il , in attuazione del decreto-legge numero 45 del 7 aprile Controparte_1
2025 e delle disposizioni di cui alla l. 207/2024, con comunicato del 24 giugno 2025, ha disposto, pertanto, l'erogazione di tale beneficio nella misura di euro 500 anche ai docenti a tempo determinato per l'annualità 2024/2025 con contratto fino al 31 agosto 2025, prevedendo le medesime modalità di richiesta e assegnazione della Carta docente che era stata in precedenza prevista per l'annualità 2023/2024.
pagina 9 di 20 Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione VI, con ordinanza del
18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo ed al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto incarichi per docenza per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come comprovato dai contratti versati in atti (vedi fascicolo di parte resistente), ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
4.1. Passando alla questione circa l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in favore dei docenti assunti fino al 30 giugno, deve darsi atto che la Corte di Cassazione ha affrontato l'ha affrontata nell'ambito di diverse pronunce, tra cui l'ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, il cui contenuto vale richiamare.
“Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio
2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore pagina 10 di 20 di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto
del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il Per_3 personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente
a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
pagina 11 di 20 Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e
3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un pagina 12 di 20 ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche
d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine.
Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre
2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare
l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente
i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie pagina 13 di 20 annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che il docente non di ruolo possa essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di sua richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire pagina 14 di 20 delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe per il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro
(principio ribadito anche da Cass. civ., Sez. L, n. 28587 del 6 novembre 2024).
Nel caso di specie, si osserva come il convenuto non abbia provato di avere CP_1 inutilmente invitato parte ricorrente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Conseguentemente, parte ricorrente ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in misura pari a euro , ben potendosi utilizzare, ai fini della quantificazione del relativo credito,
i conteggi prodotti col ricorso, non specificamente contestati dal , sia in ordine al CP_1 numero di giorni di ferie maturati e non fruiti negli anni scolastici oggetto di causa (peraltro correttamente calcolati in ricorso, in base al numero di giorni di servizio all'interno di ciascun rapporto di lavoro a termine), sia in ordine all'importo lordo della retribuzione giornaliera al fine del calcolo dell'indennità.
Conseguentemente, parte ricorrente ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in misura pari a euro 9.748,43.
Il calcolo dei giorni di ferie maturati nel corso di ogni singolo anno scolastico è stato svolto rapportando il numero di giorni di servizio prestati nel corso del medesimo rispetto a quelli riconosciuti contrattualmente (30 giorni), sottraendo quelli eventualmente fruiti e quelli maturati per festività soppresse.
Una volta individuato con precisione il numero di giorni di ferie maturati e non fruiti dal docente nell'anno, esso è stato moltiplicato per l'importo lordo giornaliero della retribuzione spettante, ricavata sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e adeguato agli aumenti annualmente previsti, nonché, ove occorresse, proporzionato al numero di ore effettivamente espletate secondo quanto pattuito in ogni singolo contratto.
In particolare, a parte ricorrente spettano:
- euro 1.594,36 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2018/2019;
- euro 1.541,27 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2019/2020;
- euro 1587,27 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2020/2021;
- euro 1.665,96 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2021/2022;
- euro 1.665,96 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2022/2023;
- euro 1.693,61 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2023/2024;
pagina 15 di 20 Trattandosi di credito di lavoro, è dovuto anche il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n.
724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
4.5. È invece infondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse non goduti da parte ricorrente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, L. n. 937 del
23.12.1977.
Al riguardo, occorre osservare come l'art. 1 della legge 937/1977 stabilisca che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”; l'art. 2 dispone che “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella l. 937/1977 cit. prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1°, lett. b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Infatti, l'art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle pagina 16 di 20 ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle due giornate previste dal comma 2” (comma 3°); inoltre, l'art. 14 ha previsto che “
1. A tutti
i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie - i riposi in questione Controparte_1 debbano essere fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
E, invero, nell'ambito del diritto eurounitario, la direttiva n. 2003/88/CE, all'art. 1, rubricato
“Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2, prevede che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali”, e all'art. 7, rubricato
“Ferie annuali”, prevede che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Detta disciplina, anche per come interpretata dalla C.G.U.E., riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Il C.C.N.L. comparto scuola, poi, attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e, dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dall'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il pagina 17 di 20 personale in tempo utile della necessità di fruirne con l'ulteriore avvertimento che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta senza che la propria domanda sia stata accolta.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato, né provato, di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitata ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità.
Per tale ragione, la relativa domanda deve essere rigettata.
5. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve quindi riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in CP_1 favore della parte ricorrente la somma di euro 2.500,00, della quale la medesima potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico deve avvenire, come previsto da Cass. Sez. L. n.
29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla
Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
5.1. L'importo riconosciuto deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
5.2. Il convenuto deve essere altresì condannato al pagamento della somma CP_1 complessiva di euro 9.748,43 (ottenuta moltiplicando per ogni anno scolastico il numero di giorni di ferie maturate e non godute, esclusi i giorni maturati e attribuiti a titolo di festività soppresse, pagina 18 di 20 per il valore della retribuzione giornaliera, a sua volta calcolato in base al numero di ore di docenza settimanale previsto per contratto), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994
n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
6. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di 1/5, e il Controparte_1 convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 fino a euro 26.000,00.
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara prescritto il diritto della parte ricorrente a percepire l'importo di euro 500,00 a titolo di carta del docente con riferimento all'anno scolastico 2018/2019;
- accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro Controparte_1
2.500,00, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 pagare in favore della parte ricorrente la somma di euro 9.748,43 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
pagina 19 di 20 - compensa le spese di lite per 1/5 e condanna Il alla Controparte_1 rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 1.687,20 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Cagliari, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2892/2024 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore avv. Alessio Ariotto
( , che lo difende e rappresenta per procura speciale Email_1 agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, difeso per delega Controparte_1 allegata al ricorso introduttivo dalla dott.ssa WO Wronka, dal dott. Paolo Atzori e dal dott.
AB LO NI, dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la CP_1
Controparte_2
,
[...]
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 settembre 2024, ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo di essere insegnante precaria della scuola e di avere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Ha esposto di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n. 107/2015, il
D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, fornendo una pagina 1 di 20 lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015 e della nota del n. 15219 del 15.10.2015, nella CP_3 parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il
Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ha altresì dedotto di non aver goduto integralmente delle ferie e del riposto in occasione delle festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, senza nemmeno ricevere, al termine di ogni rapporto, la relativa indennità sostitutiva, della quale qui ha invocato il pagamento.
Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dal ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla data della notifica del presente ricorso, avvenuta pacificamente in data 21 maggio 2024.
Specificatamente ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché la somma eventualmente dovuta per l'anno scolastico 2018/2019 sarebbe comunque prescritta.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica della CP_1 norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che il ricorrente è stato docente a tempo determinato, lo stesso non doveva ritenersi soggetto al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo
1, comma 124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla pagina 2 di 20 funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno
2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n.
103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché il ricorrente, negli anni oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico, non aveva maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che gli consentiva l'accesso al beneficio preteso.
Il convenuto non ha, invece, preso posizione in merito alla domanda relativa al CP_1 mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse maturati e non goduti.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3. In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza, con riferimento all'anno scolastico
2018/2019, dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla parte ricorrente in relazione all'attribuzione della carta del docente.
Giova ricordare, per i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo” l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., che decorre, in aderenza al disposto di cui all'art. 2935 c.c., “(…) dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla pagina 3 di 20 data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. (Cass. civ., Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Nel caso di specie, non è contestato che la parte ricorrente sia a tutt'oggi docente “interno” al sistema scolastico e non risultano, altresì, atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione precedenti alla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta in data 25 settembre 2024 dopo che il termine di prescrizione quinquennale, relativo al diritto preteso per l'anno scolastico 2018/2019 era già maturato.
Colgono, infatti, nel segno le osservazioni e le rappresentazioni esposte dal resistente CP_1 nelle proprie difese sul punto poiché, ai sensi dell'art. 5 del DPCM del 28 novembre 2016, “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ne deriva che il diritto all'importo di euro 500,00 è prescritto in relazione all'anno scolastico
2018/2019 (incarico conferito in data 10 ottobre 2018, prescrizione maturata in data 10 ottobre
2023).
L'eccezione di prescrizione, relativa al diritto preteso per l'anno scolastico 2018/2019 è quindi fondata.
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n. 1315/2025, est. dott.
ND RN, che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e numerose altre successive anche di questo giudice).
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del pagina 4 di 20 D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, operava dunque quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
4.1. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza Cass., Sez.
Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 è in pagina 5 di 20 contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , Persona_1 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio Per_2
1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
4.2. In relazione alla spettanza o meno della cd. Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999 è recentemente pagina 6 di 20 intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025, che ha delineato delle nuove linee guida per l'assegnazione o negazione del beneficio de quo nei casi di supplenze temporanee.
In precedenza, il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentivano l'accesso al beneficio, veniva identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione era stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenendo conto del fatto che l'obiettivo che il legislatore si era posto con l'istituzione della
Carta Docente era quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si riteneva che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, fosse pienamente comparabile all'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza.
Con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025 la CGUE ha stabilito il principio secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR
500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
La CGUE, ai punti 56 e seguenti della motivazione, ribadendo e ampliando quanto già sostenuto nella precedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore.
pagina 7 di 20 In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha negato la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le attività di carattere collegiale, in quanto non sono prestazioni di importanza preponderante che modificano sostanzialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro.
Ha poi negato che la differenza di trattamento possa trovare giustificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto potenzialmente destinatario di incarichi a tempo parziale, o in più istituti per materie diverse, al di fuori dalla programmazione annuale.
Sul punto, la CGUE ha precisato che dalla normativa nazionale non si evince che il beneficio della carta del docente “abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua”, oltre ad affermare che, comunque, tale previsione sarebbe illegittimamente sostenuta da un “criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”, il che equivale ad aggirare la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto ulteriormente che la Carta Docente è uno strumento destinato all'acquisto “di un' ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punto 72 della motivazione), beni e servizi dei quali (cfr. punto 73 della motivazione) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere maggior bisogno “ quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bilancio che lo
Stato Italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della Carta, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Ne deriva che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
Alla luce del recente intervento giurisprudenziale della CGUE, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la soluzione seguita in passato, che identificava come criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentono pagina 8 di 20 l'accesso al beneficio, quello dello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile, per durata, a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, o quantomeno semestrale.
Deve piuttosto ritenersi che, in linea generale, anche una attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (si tratterà, in definitiva dei casi in cui la docenza è stata così breve da non aver richiesto il dispiegamento di significative strategie organizzative o forme di progettazione didattica, suscettibili di inserirsi armonicamente nel programma curricolare e negli obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina).
4.3. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69 recante
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è infatti intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2024, su posto vacante e disponibile.
Nel quadro normativo così analizzato deve inserirsi l'art. 1, commi 572 e 573, legge del 30 dicembre 2024, n. 207 con cui è stata disposta l'erogazione della Carta docente per l'annualità
2024/2025 anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2025, su posto vacante e disponibile con la rimessione sul quantum e sulle modalità Cont di erogazione al .
Il , in attuazione del decreto-legge numero 45 del 7 aprile Controparte_1
2025 e delle disposizioni di cui alla l. 207/2024, con comunicato del 24 giugno 2025, ha disposto, pertanto, l'erogazione di tale beneficio nella misura di euro 500 anche ai docenti a tempo determinato per l'annualità 2024/2025 con contratto fino al 31 agosto 2025, prevedendo le medesime modalità di richiesta e assegnazione della Carta docente che era stata in precedenza prevista per l'annualità 2023/2024.
pagina 9 di 20 Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione VI, con ordinanza del
18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo ed al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto incarichi per docenza per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come comprovato dai contratti versati in atti (vedi fascicolo di parte resistente), ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
4.1. Passando alla questione circa l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in favore dei docenti assunti fino al 30 giugno, deve darsi atto che la Corte di Cassazione ha affrontato l'ha affrontata nell'ambito di diverse pronunce, tra cui l'ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, il cui contenuto vale richiamare.
“Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio
2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore pagina 10 di 20 di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto
del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il Per_3 personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente
a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
pagina 11 di 20 Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e
3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un pagina 12 di 20 ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche
d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine.
Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre
2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare
l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente
i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie pagina 13 di 20 annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che il docente non di ruolo possa essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di sua richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire pagina 14 di 20 delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe per il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro
(principio ribadito anche da Cass. civ., Sez. L, n. 28587 del 6 novembre 2024).
Nel caso di specie, si osserva come il convenuto non abbia provato di avere CP_1 inutilmente invitato parte ricorrente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Conseguentemente, parte ricorrente ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in misura pari a euro , ben potendosi utilizzare, ai fini della quantificazione del relativo credito,
i conteggi prodotti col ricorso, non specificamente contestati dal , sia in ordine al CP_1 numero di giorni di ferie maturati e non fruiti negli anni scolastici oggetto di causa (peraltro correttamente calcolati in ricorso, in base al numero di giorni di servizio all'interno di ciascun rapporto di lavoro a termine), sia in ordine all'importo lordo della retribuzione giornaliera al fine del calcolo dell'indennità.
Conseguentemente, parte ricorrente ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in misura pari a euro 9.748,43.
Il calcolo dei giorni di ferie maturati nel corso di ogni singolo anno scolastico è stato svolto rapportando il numero di giorni di servizio prestati nel corso del medesimo rispetto a quelli riconosciuti contrattualmente (30 giorni), sottraendo quelli eventualmente fruiti e quelli maturati per festività soppresse.
Una volta individuato con precisione il numero di giorni di ferie maturati e non fruiti dal docente nell'anno, esso è stato moltiplicato per l'importo lordo giornaliero della retribuzione spettante, ricavata sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e adeguato agli aumenti annualmente previsti, nonché, ove occorresse, proporzionato al numero di ore effettivamente espletate secondo quanto pattuito in ogni singolo contratto.
In particolare, a parte ricorrente spettano:
- euro 1.594,36 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2018/2019;
- euro 1.541,27 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2019/2020;
- euro 1587,27 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2020/2021;
- euro 1.665,96 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2021/2022;
- euro 1.665,96 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2022/2023;
- euro 1.693,61 per i giorni di ferie dell'anno scolastico 2023/2024;
pagina 15 di 20 Trattandosi di credito di lavoro, è dovuto anche il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n.
724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
4.5. È invece infondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse non goduti da parte ricorrente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, L. n. 937 del
23.12.1977.
Al riguardo, occorre osservare come l'art. 1 della legge 937/1977 stabilisca che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”; l'art. 2 dispone che “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella l. 937/1977 cit. prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1°, lett. b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Infatti, l'art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle pagina 16 di 20 ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle due giornate previste dal comma 2” (comma 3°); inoltre, l'art. 14 ha previsto che “
1. A tutti
i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie - i riposi in questione Controparte_1 debbano essere fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
E, invero, nell'ambito del diritto eurounitario, la direttiva n. 2003/88/CE, all'art. 1, rubricato
“Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2, prevede che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali”, e all'art. 7, rubricato
“Ferie annuali”, prevede che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Detta disciplina, anche per come interpretata dalla C.G.U.E., riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Il C.C.N.L. comparto scuola, poi, attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e, dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dall'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il pagina 17 di 20 personale in tempo utile della necessità di fruirne con l'ulteriore avvertimento che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta senza che la propria domanda sia stata accolta.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato, né provato, di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitata ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità.
Per tale ragione, la relativa domanda deve essere rigettata.
5. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve quindi riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in CP_1 favore della parte ricorrente la somma di euro 2.500,00, della quale la medesima potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico deve avvenire, come previsto da Cass. Sez. L. n.
29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla
Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
5.1. L'importo riconosciuto deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
5.2. Il convenuto deve essere altresì condannato al pagamento della somma CP_1 complessiva di euro 9.748,43 (ottenuta moltiplicando per ogni anno scolastico il numero di giorni di ferie maturate e non godute, esclusi i giorni maturati e attribuiti a titolo di festività soppresse, pagina 18 di 20 per il valore della retribuzione giornaliera, a sua volta calcolato in base al numero di ore di docenza settimanale previsto per contratto), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994
n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
6. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di 1/5, e il Controparte_1 convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 fino a euro 26.000,00.
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara prescritto il diritto della parte ricorrente a percepire l'importo di euro 500,00 a titolo di carta del docente con riferimento all'anno scolastico 2018/2019;
- accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro Controparte_1
2.500,00, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 pagare in favore della parte ricorrente la somma di euro 9.748,43 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
pagina 19 di 20 - compensa le spese di lite per 1/5 e condanna Il alla Controparte_1 rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 1.687,20 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Cagliari, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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