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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 340/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2025 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CARENA RAFFAELA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in BOLOGNA, il Parte_1 Controparte_1 20/06/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA (atto n. 941 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/09/2016 e , il 26/11/2018. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Persona_3 Persona_4 prevalente e residenza principale degli stessi presso la madre.
DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Moncalieri, Strada Belmonte n. 5, alla sig.ra che continuerà Pt_1 ad abitarla con i figli minori e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi.
DA' ATTO che le parti concordano che il sig. continuerà a provvedere interamente alle spese di CP_1 mutuo e alle spese di straordinaria amministrazione relative all'immobile ex casa coniugale di Moncalieri, Strada Belmonte n. 5, residuando a carico della sig.ra unicamente le spese di Pt_1 ordinaria amministrazione e gestione del bene, ivi comprese spese condominiali ordinarie e di riscaldamento.
DISPONE che, qualora la sig.ra decidesse di trasferire la residenza propria e dei minori in Pt_1 abitazione diversa dalla casa coniugale, il sig. si impegni a provvedere al canone di locazione per CP_1 la stessa sino alla cifra massima di euro 850 mensili, con spese ordinarie, straordinarie, condominiali e di riscaldamento unicamente a carico della sig.ra Pt_1
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, la CP_1 prima settimana di ogni mese dal lunedì dopo la scuola, alla domenica con riaccompagnamento a casa pagina 2 di 4 dalla madre prima di cena, ed il terzo weekend del mese, dal venerdì (all'uscita di scuola) alla domenica con riaccompagnamento presso la mamma prima di cena ed entro le ore 18.00.
Nel periodo intercorrente tra la settimana in cui il padre tiene i minori ed il fine settimana di sua competenza, il padre potrà tenere i bambini dall'uscita della scuola sino alle ore 18:00, curandone il riaccompagnamento presso la madre e concordando con la stessa detta giornata con una settimana di anticipo. La madre potrà tenere i bambini una giornata nella settimana di competenza del padre, con le medesime modalità.
DISPONE che, qualora quanto sopra subisse variazioni a causa degli impegni lavorativi del sig. , CP_1 le parti si accordino circa la gestione dei minori con due mesi di anticipo per i tre mesi successivi, come di seguito:
-a dicembre stabiliranno come gestire i minori da febbraio ad aprile
-a marzo stabiliranno come gestire i minori da maggio fino a luglio
-a giugno stabiliranno come gestire i minori da agosto ad ottobre
-a settembre stabiliranno come gestire i minori da novembre a gennaio
Eventuali cambiamenti al suddetto piano, dovuti esclusivamente a cogenti ragioni mediche o lavorative, devono essere concordati in base ai principi di buon senso e collaborazione.
Le Vacanze di Natale saranno trascorse con i figli ad anni alterni tra i genitori, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, in difetto di accordo, il primo periodo negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre.
Le vacanze di Pasqua che constano di 6 giorni, dal giovedì santo al martedì compresi, verranno trascorsi dal giovedì santo alla domenica di Pasqua con il genitore che non ha passato il Natale con i minori (con la madre anno 2025) e dalla domenica di Pasqua, prima di cena, al martedì con l'altro genitore (con il padre anno 2025).
Per le vacanze estive i bambini passeranno tre settimane, anche non consecutive con il padre, così come con la madre e, in tali settimane, gli incontri con l'altro genitore saranno sospesi. Le parti si impegnano a comunicarsi entro il 31 marzo di ogni anno periodi di vacanze e località di ferie che trascorreranno con i minori.
I restanti giorni estivi saranno regolati secondo il calendario normalmente applicato tra le parti. In tale periodo la sig.ra ha facoltà di portare con sé i minori presso località vacanziera, liberamente scelta Pt_1 dalla stessa, dalla fine della scuola e per tutto il mese di luglio e i rimanenti giorni di agosto: il sig. CP_1 si recherà a prendere i minori nei giorni di sua spettanza nella località ove gli stessi si troveranno, curandone il riaccompagnamento presso la madre.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile pari CP_1 ad euro 1.800,00, da pagarsi alla sig.ra entro il primo di ogni mese, rivalutabile secondo ISTAT, Pt_1 oltre al 50% delle spese extra mantenimento che le parti si impegnano a concordare vicendevolmente ad ottobre di ogni anno e che, attualmente, stabiliscono in:
Sport, almeno un'attività a testa a minore;
Attività varie extrascolastiche (teatro, arte, nuoto con la scuola, ecc.) e spese correlate
Gite scolastiche
Doposcuola
Campi estivi pagina 3 di 4 Visite mediche, oculistiche e dentistiche
Medicinali prescritti da un medico
Occhiali
Acquisto di materiale extra per la scuola o per lo sport
Regali di natale e compleanno
Feste di compleanno
Assistenza allo studio
Assistenza psicologica dei bambini
Rette scolastiche
Mensa scolastica nel 50%
Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicherà il Protocollo di intesta normalmente applicato da Codesto Tribunale, ad esclusione della mensa scolastica che sarà sempre suddivisa tra i genitori al 50%.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra con obbligazione del sig. Pt_1
a sottoscrivere i documenti necessari a tal fine a semplice richiesta. CP_1
DA' ATTO che le condizioni di cui al presente ricorso valgano dalla sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2025 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CARENA RAFFAELA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in BOLOGNA, il Parte_1 Controparte_1 20/06/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA (atto n. 941 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/09/2016 e , il 26/11/2018. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Persona_3 Persona_4 prevalente e residenza principale degli stessi presso la madre.
DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Moncalieri, Strada Belmonte n. 5, alla sig.ra che continuerà Pt_1 ad abitarla con i figli minori e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi.
DA' ATTO che le parti concordano che il sig. continuerà a provvedere interamente alle spese di CP_1 mutuo e alle spese di straordinaria amministrazione relative all'immobile ex casa coniugale di Moncalieri, Strada Belmonte n. 5, residuando a carico della sig.ra unicamente le spese di Pt_1 ordinaria amministrazione e gestione del bene, ivi comprese spese condominiali ordinarie e di riscaldamento.
DISPONE che, qualora la sig.ra decidesse di trasferire la residenza propria e dei minori in Pt_1 abitazione diversa dalla casa coniugale, il sig. si impegni a provvedere al canone di locazione per CP_1 la stessa sino alla cifra massima di euro 850 mensili, con spese ordinarie, straordinarie, condominiali e di riscaldamento unicamente a carico della sig.ra Pt_1
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, la CP_1 prima settimana di ogni mese dal lunedì dopo la scuola, alla domenica con riaccompagnamento a casa pagina 2 di 4 dalla madre prima di cena, ed il terzo weekend del mese, dal venerdì (all'uscita di scuola) alla domenica con riaccompagnamento presso la mamma prima di cena ed entro le ore 18.00.
Nel periodo intercorrente tra la settimana in cui il padre tiene i minori ed il fine settimana di sua competenza, il padre potrà tenere i bambini dall'uscita della scuola sino alle ore 18:00, curandone il riaccompagnamento presso la madre e concordando con la stessa detta giornata con una settimana di anticipo. La madre potrà tenere i bambini una giornata nella settimana di competenza del padre, con le medesime modalità.
DISPONE che, qualora quanto sopra subisse variazioni a causa degli impegni lavorativi del sig. , CP_1 le parti si accordino circa la gestione dei minori con due mesi di anticipo per i tre mesi successivi, come di seguito:
-a dicembre stabiliranno come gestire i minori da febbraio ad aprile
-a marzo stabiliranno come gestire i minori da maggio fino a luglio
-a giugno stabiliranno come gestire i minori da agosto ad ottobre
-a settembre stabiliranno come gestire i minori da novembre a gennaio
Eventuali cambiamenti al suddetto piano, dovuti esclusivamente a cogenti ragioni mediche o lavorative, devono essere concordati in base ai principi di buon senso e collaborazione.
Le Vacanze di Natale saranno trascorse con i figli ad anni alterni tra i genitori, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, in difetto di accordo, il primo periodo negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre.
Le vacanze di Pasqua che constano di 6 giorni, dal giovedì santo al martedì compresi, verranno trascorsi dal giovedì santo alla domenica di Pasqua con il genitore che non ha passato il Natale con i minori (con la madre anno 2025) e dalla domenica di Pasqua, prima di cena, al martedì con l'altro genitore (con il padre anno 2025).
Per le vacanze estive i bambini passeranno tre settimane, anche non consecutive con il padre, così come con la madre e, in tali settimane, gli incontri con l'altro genitore saranno sospesi. Le parti si impegnano a comunicarsi entro il 31 marzo di ogni anno periodi di vacanze e località di ferie che trascorreranno con i minori.
I restanti giorni estivi saranno regolati secondo il calendario normalmente applicato tra le parti. In tale periodo la sig.ra ha facoltà di portare con sé i minori presso località vacanziera, liberamente scelta Pt_1 dalla stessa, dalla fine della scuola e per tutto il mese di luglio e i rimanenti giorni di agosto: il sig. CP_1 si recherà a prendere i minori nei giorni di sua spettanza nella località ove gli stessi si troveranno, curandone il riaccompagnamento presso la madre.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile pari CP_1 ad euro 1.800,00, da pagarsi alla sig.ra entro il primo di ogni mese, rivalutabile secondo ISTAT, Pt_1 oltre al 50% delle spese extra mantenimento che le parti si impegnano a concordare vicendevolmente ad ottobre di ogni anno e che, attualmente, stabiliscono in:
Sport, almeno un'attività a testa a minore;
Attività varie extrascolastiche (teatro, arte, nuoto con la scuola, ecc.) e spese correlate
Gite scolastiche
Doposcuola
Campi estivi pagina 3 di 4 Visite mediche, oculistiche e dentistiche
Medicinali prescritti da un medico
Occhiali
Acquisto di materiale extra per la scuola o per lo sport
Regali di natale e compleanno
Feste di compleanno
Assistenza allo studio
Assistenza psicologica dei bambini
Rette scolastiche
Mensa scolastica nel 50%
Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicherà il Protocollo di intesta normalmente applicato da Codesto Tribunale, ad esclusione della mensa scolastica che sarà sempre suddivisa tra i genitori al 50%.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra con obbligazione del sig. Pt_1
a sottoscrivere i documenti necessari a tal fine a semplice richiesta. CP_1
DA' ATTO che le condizioni di cui al presente ricorso valgano dalla sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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