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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- FA RI Presidente
- Alessandra De Marco Consigliera
- UE LL Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 158 dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANINO ALDO, giusta procura in Parte_1
atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO e dall'Avv. BARONE CARMINE giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Teramo pubblicata il
15/01/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2025 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_2
Tribunale di Teramo che ha respinto la sua domanda di accertamento negativo del credito vantato dall' con comunicazione del 16 febbraio 2022 a titolo di ripetizione di indebita CP_1 erogazione di reddito di cittadinanza, per complessivi euro 11.498,81.
La sig.ra aveva dedotto in primo grado di aver presentato due domande Parte_2 per l'ottenimento del reddito di cittadinanza: la prima in data 6.3.2019 seguito della quale l' erogava la prestazione per 18 mesi, la seconda in data 12.10.2020. Entrambe le CP_1
domande venivano accolte.
Con comunicazione del 27 marzo 2021 l' revocava il beneficio in relazione alla prima CP_1
domanda con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a)
2) L. 26/2019) non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo”
Con comunicazione del 4 maggio 2021 l' revocava il beneficio anche in relazione alla CP_1 seconda domanda con la seguente motivazione: “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della L. 26/2019”
Con comunicazione del 16 febbraio 2022 l' chiedeva la restituzione degli importi CP_1 erogati, la sig.ra impugnava tale comunicazione in via amministrativa senza esito, Pt_2
e ricorreva successivamente al Tribunale deducendo – quanto alla prima domanda – la sussistenza del requisito della residenza continuativa nel comune di Mosciano, come evidenziato dal certificato di residenza, e come dimostrato dal fatto che in tutto il periodo in questione ella ha beneficiato dell'assistenza sanitaria del medico di famiglia, dott. Per_1
(indicato come testimone) e come dimostrato dal fatto che in data 1.7.2018 ella veniva assunta come badante dalla sig.ra . Evidenziava che per mero errore materiale la domanda Pt_2 amministrativa indicava la residenza nel comune di Giulianova anziché di Mosciano
Sant'Angelo, che tuttavia la prestazione veniva comunque erogata, che al momento del rinnovo nel 2020 tale errore veniva corretto, ma che la piattaforma nel 2021 riportava ancora il comune di residenza errato. La prestazione sarebbe stata dunque illegittimamente revocata.
Ciò comporterebbe l'illegittimità anche della seconda revoca, poiché data l'illegittimità della prima revoca la sig.ra non avrebbe dovuto attendere alcun termine di 18 mesi per Pt_2
presentare nuova domanda (l'art. 7 comma 11 l. 26/2019 prevede infatti che “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RDC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza”).
L' , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva dedotto che il rilievo della mancata CP_1
sussistenza del requisito della continuità della residenza in Italia era dipeso dall'errore della nella compilazione della domanda, avendo ella indicato la residenza nel comune di Pt_2
Giulianova, nel quale ella – a seguito di successivo riscontro dell' – non risultava CP_1 effettivamente residente. In ogni caso la non avrebbe avuto diritto alla prestazione Pt_2 poiché ella non avrebbe comunicato il rapporto di lavoro come badante iniziato nel 2018 e dedotto in giudizio.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda della sig.ra rilevando che la prima Pt_2
domanda è stata irregolarmente redatta, poiché in essa nulla veniva dichiarato, nella sezione riservata all'indicazione delle “Attività lavorative in corso non rilevate dall'ISEE per l'intera annualità”.
Secondo il primo giudice “La sezione avrebbe dovuto essere compilata con l'indicazione del reddito derivante da lavoro dipendente, che la ricorrente percepiva nella sua qualità di collaboratrice familiare in base a contratto di lavoro da lei stipulato nel 2018 ed ancora in corso alla data di presentazione della prima domanda di concessione del reddito di cittadinanza, giusta quanto da lei ammesso nel ricorso introduttivo della presente controversia”
Il primo giudice ha ritenuto irrilevante la produzione “dell'attestazione ISEE riferita al proprio nucleo familiare, da cui risulta l'importo di € 4.865,00 quale indicatore della situazione economica equivalente di esso formato esclusivamente da lei. Infatti, in tale attestazione si precisa che il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente
è avvenuto “in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo da in data CodiceFiscale_1 Parte_1
07/01/2022”, ossia in data successiva alla presentazione della domanda di reddito di cittadinanza prot. Controparte_2
Avrebbe dovuto essere prodotta, invece, l'attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza prot. Controparte_2
Al fine di stabilire se l'omissione dell'attestazione ISEE da cui rilevare l'esistenza e
l'ammontare del reddito da lavoro dipendente fosse irrilevante, come in definitiva viene dall'attrice dedotto in base al presupposto dell'invarianza del reddito e della sufficienza a consentirne l'accertamento dell'acquisizione di una dichiarazione ISEE successiva, sia stata effettivamente ininfluente ai fini della concessione del reddito di cittadinanza.”
Il giudice ha quindi ritenuto che la non abbia dimostrato in giudizio la sussistenza Pt_2
dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la sig.ra sulla scorta dei seguenti motivi: Pt_2
1) Omessa pronuncia in relazione alla dichiarazione di sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia. Il primo giudice avrebbe omesso l'accertamento giudiziale in relazione alla dimostrata sussistenza del suddetto presupposto di legge, dunque, avrebbe certamente dichiarato illegittima e infondata le pretese restitutoria richiesta dall' ed il CP_1 sotteso provvedimento di revoca, recante come unica motivazione l'assenza di tale requisito.
2) Il primo giudice avrebbe errato nel rilevare l'omessa presentazione dell' in corso Pt_3 di validità al momento della domanda, poiché al momento della prima domanda ella avrebbe correttamente presentato l'ISEE rilasciato il 7 febbraio 2019, che prende a riferimento i dati dell'anno di imposta 2017, anno in cui l'appellante non aveva svolto alcuna attività lavorativa, pertanto correttamente il rapporto di lavoro non era riportato nella sezione apposita. Il giudice non avrebbe quindi mai preso in considerazione tale attestazione ISEE rilasciata il 07 febbraio
2019 con validità sino al 31 dicembre 2019, prodotta in allegato alle note di trattazione scritta di parte ricorrente depositate in atti il giorno 08 settembre 2023, la cui rilevanza sarebbe emersa in ragione dell'esigenza di replicare in corso di Giudizio a difese altrui. Inoltre, il giudice avrebbe errato nel rilevare che la sig.ra ha omesso di depositare in giudizio Pt_2
l'ISEE riferito al 2018 avendo depositato solo l'ISEE 2020, poiché proprio l'ISEE rilasciato nel 2020 sarebbe riferito all'anno di imposta 2018. Inoltre, nel 2018 la sig.ra Pt_2
avrebbe lavorato solo a partire dal mese di luglio, percependo complessivamente un reddito di 3.000 euro, inferiore ai limiti previsti ai fini della Determinazione dell'Indicatore della
Situazione Reddituale e dell'obbligo di comunicazione all' . Anche nell'ISEE rilasciato CP_1 nel 2020 l'ISR era di 900 euro, inferiore a 9.360 euro e tale da legittimare la richiesta di
Reddito di Cittadinanza.
3) Il Primo giudice non avrebbe considerato che per le domande presentate nel 2019
l'istante era tenuta a presentare ISEE in corso di validità (cosa che la sig.ra avrebbe Pt_2
fatto), e per stessa comunicazione dell' assumerebbero rilevanza i redditi percepiti nel CP_1 secondo anno precedente e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, dunque la ricorrente non avrebbe dovuto effettuare alcuna altra comunicazione, perché irrilevante ai fini dell'ottenimento o mantenimento della prestazione: in sostanza, nell'anno di imposta
2017 la ricorrente non lavorava e nell'anno di imposta 2018 lavorava come badante tuttavia percepiva un reddito entro il limiti di 3.000,00 e dunque, non soggetto ad alcuna comunicazione all' e non rilevante ai fini dell'ISR. Anche se la sig.ra avesse CP_1 Pt_2 comunicato il reddito da lavoro relativo al 2018 questo non avrebbe comportato alcuna differenza ai fini del conseguimento della prestazione, perché per la sua esiguità non avrebbe comportato la revoca o decadenza dal beneficio.
4) Alla luce dell'illegittimità della revoca della prestazione in relazione alla prima domanda il giudice avrebbe dovuto ritenere illegittima anche la seconda revoca, perché non sarebbe stato applicabile alcun termine per la riproposizione della domanda.
L' si è costituito in appello contestandone la fondatezza evidenziando che: CP_1
- Quanto alla continuità della residenza l'insussistenza di tale requisito deriverebbe dall'errata compilazione della domanda da parte della sig.ra , Pt_2
- Quanti agli altri motivi, l'appellante avrebbe dovuto dichiarare l'occupazione nel 2018 nella prima domanda di RdC del 2019, come pure in quella del 2020 e anche nella DSU 2020.
Dalle domande amministrative depositate si desumerebbe agevolmente il fatto che detta attività di comunicazione non è avvenuta.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo di appello è inammissibile: il giudice di primo grado ha infatti puntualmente motivato circa l'irrilevanza della sussistenza del requisito della continuità della residenza in
Italia, considerate le contestazioni formulate dall' in sede di costituzione in giudizio CP_1 circa l'omessa comunicazione della variazione della situazione occupazionale rispetto a quanto risultante dall' utilizzato ai fini della richiesta della prestazione. Pt_3
L'appellante non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nell'importo complessivamente erogato, per tutta la durata della sua erogazione (art. 3 comma
6 d.l. 4/2019)
I requisiti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza (art. 2 D.L. 4/2019), riferiti al nucleo familiare dell'istante, al momento della domanda presentata dalla erano costituiti Pt_2 da:
- Residenza in Italia per 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni); - un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE). Tale soglia è aumentata a
7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Secondo l'art. 3 comma 1 del d.l. 4/2019 Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
L'art. 3 comma 8 prevede inoltre che
“In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'interaannualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all per il tramite della Piattaforma digitale per CP_1
il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita', ovvero di persona presso i centri per l'impiego.”
Il comma 10 dello stesso articolo prevede inoltre che
“Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non può quindi ritenersi che la sig.ra
[...]
non avesse alcun onere di dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro e i redditi Pt_2 da esso derivanti successivi al periodo di imposta considerato dall'ISEE utilizzato per l'accesso al beneficio, poiché le norme sopra richiamate impongono la comunicazione di qualsiasi variazione reddituale derivante dall'instaurazione di lavoro dipendente non compresa nell'ISEE – a prescindere dall'importo del reddito – a pena di decadenza dal beneficio, né può ritenersi che tale variazione – poiché sotto soglia – fosse irrilevante ai fini dell'erogazione del beneficio, essendo idonea a modificarne l'importo (che si calcola in relazione all'integrazione necessaria per il raggiungimento della soglia).
Diversamente da quanto previsto per le variazioni patrimoniali – che sono oggetto di comunicazione obbligatoria solo ove comportino la decadenza del beneficio (art. 3 comma
11 d.l. 4/2019) le variazioni reddituali derivanti da rioccupazione devono essere in ogni caso comunicate, proprio perché la prestazione può subire rimodulazioni e variazioni in relazione al reddito effettivamente percepito.
Dagli ISEE emessi successivamente al 2019, riferiti ai periodi di imposta dal 2018 in poi e prodotti in giudizio, si evince chiaramente che la sig.ra ,o meglio il suo nucleo Pt_2 familiare, è stato interessato da variazioni reddituali, mai comunicate all' , e la stessa CP_1 sig.ra ha evidenziato che il rapporto di lavoro instaurato a luglio 2018 non era Pt_2
contemplato nell'ISEE prodotto al momento della domanda, perché quest'ultimo era riferito ad un periodo di imposta antecedente. La sig.ra avrebbe dunque dovuto comunicare Pt_2
tale rapporto di lavoro contestualmente alla domanda (come peraltro richiesto nelle istruzioni di compilazione nella domanda allegata dalla stessa ricorrente), affinché gli importi da esso derivanti potessero essere computati ai sensi dell'art. 3 comma 8.
E' dunque giustificato il provvedimento di revoca (trattandosi di omessa comunicazione originaria) e la richiesta di restituzione degli importi erogati.
Le spese sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.c.
PQM
Respinge il ricorso
Spese irripetibili
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18/12/2025
La Consigliera est.
UE LL
Il Presidente
FA RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- FA RI Presidente
- Alessandra De Marco Consigliera
- UE LL Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 158 dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANINO ALDO, giusta procura in Parte_1
atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO e dall'Avv. BARONE CARMINE giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Teramo pubblicata il
15/01/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2025 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_2
Tribunale di Teramo che ha respinto la sua domanda di accertamento negativo del credito vantato dall' con comunicazione del 16 febbraio 2022 a titolo di ripetizione di indebita CP_1 erogazione di reddito di cittadinanza, per complessivi euro 11.498,81.
La sig.ra aveva dedotto in primo grado di aver presentato due domande Parte_2 per l'ottenimento del reddito di cittadinanza: la prima in data 6.3.2019 seguito della quale l' erogava la prestazione per 18 mesi, la seconda in data 12.10.2020. Entrambe le CP_1
domande venivano accolte.
Con comunicazione del 27 marzo 2021 l' revocava il beneficio in relazione alla prima CP_1
domanda con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a)
2) L. 26/2019) non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo”
Con comunicazione del 4 maggio 2021 l' revocava il beneficio anche in relazione alla CP_1 seconda domanda con la seguente motivazione: “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della L. 26/2019”
Con comunicazione del 16 febbraio 2022 l' chiedeva la restituzione degli importi CP_1 erogati, la sig.ra impugnava tale comunicazione in via amministrativa senza esito, Pt_2
e ricorreva successivamente al Tribunale deducendo – quanto alla prima domanda – la sussistenza del requisito della residenza continuativa nel comune di Mosciano, come evidenziato dal certificato di residenza, e come dimostrato dal fatto che in tutto il periodo in questione ella ha beneficiato dell'assistenza sanitaria del medico di famiglia, dott. Per_1
(indicato come testimone) e come dimostrato dal fatto che in data 1.7.2018 ella veniva assunta come badante dalla sig.ra . Evidenziava che per mero errore materiale la domanda Pt_2 amministrativa indicava la residenza nel comune di Giulianova anziché di Mosciano
Sant'Angelo, che tuttavia la prestazione veniva comunque erogata, che al momento del rinnovo nel 2020 tale errore veniva corretto, ma che la piattaforma nel 2021 riportava ancora il comune di residenza errato. La prestazione sarebbe stata dunque illegittimamente revocata.
Ciò comporterebbe l'illegittimità anche della seconda revoca, poiché data l'illegittimità della prima revoca la sig.ra non avrebbe dovuto attendere alcun termine di 18 mesi per Pt_2
presentare nuova domanda (l'art. 7 comma 11 l. 26/2019 prevede infatti che “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RDC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza”).
L' , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva dedotto che il rilievo della mancata CP_1
sussistenza del requisito della continuità della residenza in Italia era dipeso dall'errore della nella compilazione della domanda, avendo ella indicato la residenza nel comune di Pt_2
Giulianova, nel quale ella – a seguito di successivo riscontro dell' – non risultava CP_1 effettivamente residente. In ogni caso la non avrebbe avuto diritto alla prestazione Pt_2 poiché ella non avrebbe comunicato il rapporto di lavoro come badante iniziato nel 2018 e dedotto in giudizio.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda della sig.ra rilevando che la prima Pt_2
domanda è stata irregolarmente redatta, poiché in essa nulla veniva dichiarato, nella sezione riservata all'indicazione delle “Attività lavorative in corso non rilevate dall'ISEE per l'intera annualità”.
Secondo il primo giudice “La sezione avrebbe dovuto essere compilata con l'indicazione del reddito derivante da lavoro dipendente, che la ricorrente percepiva nella sua qualità di collaboratrice familiare in base a contratto di lavoro da lei stipulato nel 2018 ed ancora in corso alla data di presentazione della prima domanda di concessione del reddito di cittadinanza, giusta quanto da lei ammesso nel ricorso introduttivo della presente controversia”
Il primo giudice ha ritenuto irrilevante la produzione “dell'attestazione ISEE riferita al proprio nucleo familiare, da cui risulta l'importo di € 4.865,00 quale indicatore della situazione economica equivalente di esso formato esclusivamente da lei. Infatti, in tale attestazione si precisa che il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente
è avvenuto “in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo da in data CodiceFiscale_1 Parte_1
07/01/2022”, ossia in data successiva alla presentazione della domanda di reddito di cittadinanza prot. Controparte_2
Avrebbe dovuto essere prodotta, invece, l'attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza prot. Controparte_2
Al fine di stabilire se l'omissione dell'attestazione ISEE da cui rilevare l'esistenza e
l'ammontare del reddito da lavoro dipendente fosse irrilevante, come in definitiva viene dall'attrice dedotto in base al presupposto dell'invarianza del reddito e della sufficienza a consentirne l'accertamento dell'acquisizione di una dichiarazione ISEE successiva, sia stata effettivamente ininfluente ai fini della concessione del reddito di cittadinanza.”
Il giudice ha quindi ritenuto che la non abbia dimostrato in giudizio la sussistenza Pt_2
dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la sig.ra sulla scorta dei seguenti motivi: Pt_2
1) Omessa pronuncia in relazione alla dichiarazione di sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia. Il primo giudice avrebbe omesso l'accertamento giudiziale in relazione alla dimostrata sussistenza del suddetto presupposto di legge, dunque, avrebbe certamente dichiarato illegittima e infondata le pretese restitutoria richiesta dall' ed il CP_1 sotteso provvedimento di revoca, recante come unica motivazione l'assenza di tale requisito.
2) Il primo giudice avrebbe errato nel rilevare l'omessa presentazione dell' in corso Pt_3 di validità al momento della domanda, poiché al momento della prima domanda ella avrebbe correttamente presentato l'ISEE rilasciato il 7 febbraio 2019, che prende a riferimento i dati dell'anno di imposta 2017, anno in cui l'appellante non aveva svolto alcuna attività lavorativa, pertanto correttamente il rapporto di lavoro non era riportato nella sezione apposita. Il giudice non avrebbe quindi mai preso in considerazione tale attestazione ISEE rilasciata il 07 febbraio
2019 con validità sino al 31 dicembre 2019, prodotta in allegato alle note di trattazione scritta di parte ricorrente depositate in atti il giorno 08 settembre 2023, la cui rilevanza sarebbe emersa in ragione dell'esigenza di replicare in corso di Giudizio a difese altrui. Inoltre, il giudice avrebbe errato nel rilevare che la sig.ra ha omesso di depositare in giudizio Pt_2
l'ISEE riferito al 2018 avendo depositato solo l'ISEE 2020, poiché proprio l'ISEE rilasciato nel 2020 sarebbe riferito all'anno di imposta 2018. Inoltre, nel 2018 la sig.ra Pt_2
avrebbe lavorato solo a partire dal mese di luglio, percependo complessivamente un reddito di 3.000 euro, inferiore ai limiti previsti ai fini della Determinazione dell'Indicatore della
Situazione Reddituale e dell'obbligo di comunicazione all' . Anche nell'ISEE rilasciato CP_1 nel 2020 l'ISR era di 900 euro, inferiore a 9.360 euro e tale da legittimare la richiesta di
Reddito di Cittadinanza.
3) Il Primo giudice non avrebbe considerato che per le domande presentate nel 2019
l'istante era tenuta a presentare ISEE in corso di validità (cosa che la sig.ra avrebbe Pt_2
fatto), e per stessa comunicazione dell' assumerebbero rilevanza i redditi percepiti nel CP_1 secondo anno precedente e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, dunque la ricorrente non avrebbe dovuto effettuare alcuna altra comunicazione, perché irrilevante ai fini dell'ottenimento o mantenimento della prestazione: in sostanza, nell'anno di imposta
2017 la ricorrente non lavorava e nell'anno di imposta 2018 lavorava come badante tuttavia percepiva un reddito entro il limiti di 3.000,00 e dunque, non soggetto ad alcuna comunicazione all' e non rilevante ai fini dell'ISR. Anche se la sig.ra avesse CP_1 Pt_2 comunicato il reddito da lavoro relativo al 2018 questo non avrebbe comportato alcuna differenza ai fini del conseguimento della prestazione, perché per la sua esiguità non avrebbe comportato la revoca o decadenza dal beneficio.
4) Alla luce dell'illegittimità della revoca della prestazione in relazione alla prima domanda il giudice avrebbe dovuto ritenere illegittima anche la seconda revoca, perché non sarebbe stato applicabile alcun termine per la riproposizione della domanda.
L' si è costituito in appello contestandone la fondatezza evidenziando che: CP_1
- Quanto alla continuità della residenza l'insussistenza di tale requisito deriverebbe dall'errata compilazione della domanda da parte della sig.ra , Pt_2
- Quanti agli altri motivi, l'appellante avrebbe dovuto dichiarare l'occupazione nel 2018 nella prima domanda di RdC del 2019, come pure in quella del 2020 e anche nella DSU 2020.
Dalle domande amministrative depositate si desumerebbe agevolmente il fatto che detta attività di comunicazione non è avvenuta.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo di appello è inammissibile: il giudice di primo grado ha infatti puntualmente motivato circa l'irrilevanza della sussistenza del requisito della continuità della residenza in
Italia, considerate le contestazioni formulate dall' in sede di costituzione in giudizio CP_1 circa l'omessa comunicazione della variazione della situazione occupazionale rispetto a quanto risultante dall' utilizzato ai fini della richiesta della prestazione. Pt_3
L'appellante non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nell'importo complessivamente erogato, per tutta la durata della sua erogazione (art. 3 comma
6 d.l. 4/2019)
I requisiti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza (art. 2 D.L. 4/2019), riferiti al nucleo familiare dell'istante, al momento della domanda presentata dalla erano costituiti Pt_2 da:
- Residenza in Italia per 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni); - un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE). Tale soglia è aumentata a
7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Secondo l'art. 3 comma 1 del d.l. 4/2019 Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
L'art. 3 comma 8 prevede inoltre che
“In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'interaannualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all per il tramite della Piattaforma digitale per CP_1
il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita', ovvero di persona presso i centri per l'impiego.”
Il comma 10 dello stesso articolo prevede inoltre che
“Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non può quindi ritenersi che la sig.ra
[...]
non avesse alcun onere di dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro e i redditi Pt_2 da esso derivanti successivi al periodo di imposta considerato dall'ISEE utilizzato per l'accesso al beneficio, poiché le norme sopra richiamate impongono la comunicazione di qualsiasi variazione reddituale derivante dall'instaurazione di lavoro dipendente non compresa nell'ISEE – a prescindere dall'importo del reddito – a pena di decadenza dal beneficio, né può ritenersi che tale variazione – poiché sotto soglia – fosse irrilevante ai fini dell'erogazione del beneficio, essendo idonea a modificarne l'importo (che si calcola in relazione all'integrazione necessaria per il raggiungimento della soglia).
Diversamente da quanto previsto per le variazioni patrimoniali – che sono oggetto di comunicazione obbligatoria solo ove comportino la decadenza del beneficio (art. 3 comma
11 d.l. 4/2019) le variazioni reddituali derivanti da rioccupazione devono essere in ogni caso comunicate, proprio perché la prestazione può subire rimodulazioni e variazioni in relazione al reddito effettivamente percepito.
Dagli ISEE emessi successivamente al 2019, riferiti ai periodi di imposta dal 2018 in poi e prodotti in giudizio, si evince chiaramente che la sig.ra ,o meglio il suo nucleo Pt_2 familiare, è stato interessato da variazioni reddituali, mai comunicate all' , e la stessa CP_1 sig.ra ha evidenziato che il rapporto di lavoro instaurato a luglio 2018 non era Pt_2
contemplato nell'ISEE prodotto al momento della domanda, perché quest'ultimo era riferito ad un periodo di imposta antecedente. La sig.ra avrebbe dunque dovuto comunicare Pt_2
tale rapporto di lavoro contestualmente alla domanda (come peraltro richiesto nelle istruzioni di compilazione nella domanda allegata dalla stessa ricorrente), affinché gli importi da esso derivanti potessero essere computati ai sensi dell'art. 3 comma 8.
E' dunque giustificato il provvedimento di revoca (trattandosi di omessa comunicazione originaria) e la richiesta di restituzione degli importi erogati.
Le spese sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.c.
PQM
Respinge il ricorso
Spese irripetibili
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18/12/2025
La Consigliera est.
UE LL
Il Presidente
FA RI