Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 43146/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca MA FE, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 43146/2023 R.G. promossa dalla:
(P. IVA ), in persona dei Legali Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentati pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in C.F._1
Milano, Piazza Fontana n. 6;
PARTE RICORRENTE CONTRO la Società (C.F. e P. IVA , in persona del Legale Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Aiello (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in C.F._2
Taranto, Via Lucania n. 2/E;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: locazione operativa. CONCLUSIONI:
per par resistente: nessuno compariva alla udienza fissata per la discussione finale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex articolo 281decies c.p.c. la Società (nel CP_1 Controparte_1
prosieguo anche solo introduceva il giudizio nei confronti della CP_1 [...]
(nel prosieguo anche solo ) al fine di ottenere da quest'ultima il Controparte_3 CP_2
pagamento degli importi dovuti per canoni insoluti, a titolo di penale e di indennizzo, oltre ad interessi, a causa della anticipata risoluzione dei contratti di locazione operativa nn. 172-8424, 172-11364 e 172-8711 stipulati con la ridetta Società, nonché per ottenere la restituzione del materiale oggetto delle anzidette locazioni operative.
La Società ricorrente esponeva che: in data 23.3.2020, aveva sottoscritto un “Accordo
Quadro” con (cfr. doc. nr. 2 di parte ricorrente) riguardante la stipula di Controparte_2
diversi contratti di locazione operativa;
venivano stipulati i contratti di locazione operativa nr. 172-8424, in data 19.6.2019 (nel prosieguo solo Contratto A) (cfr. doc. nr.
3 di parte ricorrente), nr. 172-11364, in data 2.4.2020 (nel prosieguo solo Contratto B)
(cfr. doc. nr 8 di parte ricorrente) e nr. 172-8711 in data 12.7.2019 (nel prosieguo
Contratto C) (cfr. doc. nr 13 di parte ricorrente), aventi ad oggetto i beni mobili ivi descritti. proseguiva la sua esposizione evidenziando che la società resistente si era CP_1
resa inadempiente al pagamento dei canoni concordati, tanto che era stata costretta ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dai tre predetti contratti di locazione operativa;
inoltre, aveva disatteso anche il successivo piano di rientro concordato CP_2
con la ricorrente, dopo aver pagato solo una delle 69 rate ivi previste (cfr. doc. nr. 18 di parte ricorrente), ed esito negativo aveva avuto il tentativo di negoziazione assistita. pertanto, si vedeva costretta ad adire il Tribunale di Milano per ottenere: a) il CP_1
pagamento della somma complessiva di € 23.433,79, relativa alle fatture per canoni insoluti, oltre interessi, penali, indennizzo e spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale relativamente ai contratti A, B e C;
b) la riconsegna, a spese della
Resistente, dei beni mobili oggetto dei tre contratti di locazione operativa.
Si costituiva la società contestando integralmente quanto dedotto e Controparte_2
formulato dalla Società ricorrente.
Innanzitutto, la resistente formulava un'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del Tribunale adito in applicazione del Codice del Consumo.
La Difesa della Società proseguiva evidenziando, a suo dire, la Controparte_2
vessatorietà di alcuni degli articoli contenuti nei contratti stipulati con e, CP_1
pertanto, concludeva chiedendo al Giudice adito: in via preliminare, di dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Taranto;
nel merito, di rigettare la domanda di parte ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, previo accertamento delle sussistenza delle clausole vessatorie, condannare la Società resistente unicamente alla restituzione del materiale locato a proprie spese e cure;
in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della sussistenza delle clausole vessatorie, dichiarare come dovuta dalla Società resistente unicamente la somma di € 5.937,11 – oltre I.V.A. – di cui alle fatture per canoni insoluti.
A seguito della discussione avvenuta alla prima udienza del 23.4.2024, il Giudice riteneva di dover decidere l'eccezione di incompetenza territoriale unitamente al merito e fissava l'udienza per la discussione finale.
Successivamente, all'udienza di discussione finale, compariva il solo difensore della
Società ricorrente, il quale precisava le proprie conclusioni come da separato foglio e depositava un prospetto aggiornato del credito della propria Assistita. Il Giudice si riservava.
In primo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, attesa l'inapplicabilità del D. Lvo nr. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) alla presente vertenza.
Nel caso in esame, infatti, i contratti sono stati sottoscritti tra due società e, nello specifico, non risulta che il L.R. pro-tempore di abbia disconosciuto la firma CP_2
apposta sull'Accordo Quadro e sui tre contratti di Locazione Operativa. Appare evidente, pertanto, che non sia applicabile l'invocata disciplina di cui al D. Lvo nr.
206/2005, poiché la resistente ha stipulato i contratti nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e non quale consumatore.
Allo stesso modo, non sono accoglibili le ulteriori doglianze della resistente relativamente alla vessatorietà di alcuni degli articoli contenuti nei contratti stipulati con sia perché fondate sull'erroneo presupposto che la Società CP_1 Controparte_2
abbia agito in qualità di consumatore, sia perché contenute in clausole oggetto di doppia sottoscrizione, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, sia la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr. C. Cass. nr. 15365/2010; nr. 20818/2006), sia la clausola penale
(cfr. C. Cass. nr. 470/2014; nr. 23965/2004; nr. 20744/2004), non hanno carattere vessatorio e, comunque, sono state oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa loro individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. nr. 2, pg. 4; doc. nr. 3, pg. 1; doc. nr. 8, pg. 2; doc. nr. 13, pg. 1 della ricorrente). In ogni caso, ai contratti di “locazione operativa” in esame non va applicata la tutela prevista per i c.d. contratti del consumatore, perché gli stessi si sono perfezionati tra imprenditori e sono serviti a reperire dei beni occorrenti alla resistente per lo svolgimento delle sue attività imprenditoriali. Inoltre, l'importo dedotto dalla clausola penale, costituito dalla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici, non è manifestamente eccessivo: come più volte affermato dalla giurisprudenza, «nel valutare se la "penale" sia manifestamente eccessiva, il controllo da parte del giudice consiste nel comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto» (cfr. Cass. n. 23336/2019; n. 25863/2017; n. 888/2014; n. 4208/2001;
Trib. Milano, 22.9.2021). Ancora, «al fine di valutare l'eventuale manifesta eccessività della clausola penale (ma il discorso vale anche per l'equo indennizzo risarcitorio) che riconosca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento unitamente alla restituzione del bene, occorre verificare se tale indennizzo consenta in concreto al concedente di pervenire a risultati in termini di profitto maggiori rispetto a quelli che avrebbe conseguito dal regolare adempimento di controparte» (cfr. Trib. Firenze, 10.12.2020).
Nel caso in esame, pertanto, le voci di spesa chieste da come da prospetto CP_1
aggiornato al 11.12.2024 (cfr. p.v. del 19.12.2024), ossia:
a) i canoni maturati e non pagati (sino alla data di risoluzione dei rispettivi contratti) per complessivi € 7.611,68, IVA inclusa (ed interessi di mora esclusi);
b) la penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del
Contratto, ex articolo 13, pari “alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”, per complessivi € 1.886,50
(per quanto riguarda il Contratto B); c) l'indennizzo per la mancata restituzione del Materiale, ex articolo 14, pari “al valore del canone mensile moltiplicato per il numero di mensilità intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto e la data di restituzione del Materiale”, calcolato al mese di dicembre 2024, per complessivi € 28.813,59;
d) le spese di recupero del credito in sede stragiudiziale, € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2002;
e) gli interessi di mora, come da domanda, alla luce della previsione contrattuale di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto, non consentono alla Società Locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, si aggiunga, è per altro conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Per quanto attiene alla doglianza della parte resistente relativa alla causa di giustificazione della propria impossibilità ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, costituita dal sequestro preventivo in ambito penale, si osserva quanto segue: l'articolo 4
, ultimo comma, dell'Accordo Quadro, in tema di “Corrispettivo della locazione operativa”, prevede che “Resta espressamente inteso e convenuto che qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra e il Conduttore, questi non avrà Controparte_1
diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente contratto, rinunciando espressamente ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione”. Le pretese di sono CP_1 ulteriormente supportate dalla previsione dell'articolo 12, “Clausola risolutiva espressa”, in base alla quale “Ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà Controparte_1
di risolvere di diritto ciascun contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis
… ;- qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del
Conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti di derivanti dal contratto;
omississ Controparte_1
…; - qualora il Conduttore non provveda o ritardi oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo Controparte_1
contrattualmente dovuto;
omissis …”. Si evidenzia, inoltre, che, a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente, ovvero di avere rappresentato le proprie difficoltà a
(cfr. doc. nr. 5 di parte resistente) e di non avere avuto alcun riscontro, parte CP_1
ricorrente ha dimostrato che in data 22.8.2022 le Società in causa stipulavano un piano di rientro (cfr. doc. nr. 18 di parte ricorrente), accordo che, tuttavia, veniva disatteso dalla medesima resistente, circostanza, questa, non contestata dalla . CP_2
Infine, considerato l'inadempimento della Società appare meritevole di Controparte_2
accoglimento anche la richiesta di di riottenere la restituzione del materiale CP_1
oggetto dei tre contratti di locazione operativa, ai sensi dell'articolo 13, “Effetti della risoluzione del contratto”, in base al quale “A seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione il Conduttore sarà tenuto a restituire entro 8 giorni il materiale nel luogo indicato dal Locatore a norma dell'Art. 14 e all'immediato pagamento … omissis …”. Ne consegue che la Società in persona del Legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo pari a €
38.374,17 (I.V.A. inclusa), oltre interessi di mora, come sopra determinato, nonché alla restituzione del Materiale oggetto dei contratti di locazione nr. 172-8424 del
19.6.2019, nr. 172-11364 del 2.4.2020 e nr. 172-8711 del 12.7.2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti tariffe professionali
(D.M. nr. 55/2014, come modificato dal D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio della parte resistente convenuta, così provvede:
1. accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti stipulati tra
[...]
nr. 172-8424 (stipulato in data 19.6.2019), Controparte_1 Controparte_2
nr. 172-11364 (stipulato in data 2.4.2020) e nr. 172-8711 (stipulato in data
12.7.2019);
2. condanna in persona del L.R. pro-tempore, a pagare a Controparte_2 [...]
in persona del L.R. pro-tempore, l'importo complessivo di Controparte_1
€ 38.374,17 (I.V.A. inclusa e spese di recupero del credito in sede stragiudiziale incluse), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna in persona del L.R. pro-tempore, alla restituzione alla Controparte_2
Società ricorrente dei beni e dei materiali ricevuti con la stipula dei contratti di locazione operativa nr. 172-8424 (stipulato in data 19.6.2019), nr. 172-11364
(stipulato in data 2.4.2020), e nr. 172-8711 (stipulato in data 12.7.2019);
4. condanna la società (C.F. e P. I. nr. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
L.R. pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
in persona del L.R. pro-tempore, spese che si liquidano in Controparte_1
Euro 237,00 per eborsi ed in Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%. I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 14.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca MA FE