Articolo 49 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 48Articolo 50
Versione
6 maggio 1952
Art. 49.
(Ispezioni)


Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.
Il ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per l'interno, puo' disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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