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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12699/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062725351000 TASSA AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20882/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Campania ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250062725351000 notificata il 18.6.2025 relativa l'autovettura trg. Targa_1 inerente la tassa automobilistica relativa all'anno 2019, per un totale di euro 199.65. Ha eccepito che prima della cartella nessun avviso di accertamento è mai pervenuto all'odierno ricorrente e che essendo la tassa automobilista soggetta ad un termine di prescrizione triennale, la pretesa si è estinta per prescrizione La regione Campania si è costituita provando la regolarità delle notifiche degli atti presupposti La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza - decideva come da dispositivo sotto trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La ricorrente eccepisce la omessa notifica degli atti presupposti che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo. La Regione Campania ha versato in atti la prova della notifica dell' avviso di accertamento n. 964064111571, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione, precisando che in riferimento alla emissione della cartella esattoriale, che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. Non avendo il recapito dell 'avviso di accertamento n. 964064111571 avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), lo stesso è stato restituito al mittente;
quindi, è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82. In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n. 2339/2021 sez. VI, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) Di conseguenza in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 250,00
comprensivi di spese e accessori.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12699/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062725351000 TASSA AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20882/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Campania ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250062725351000 notificata il 18.6.2025 relativa l'autovettura trg. Targa_1 inerente la tassa automobilistica relativa all'anno 2019, per un totale di euro 199.65. Ha eccepito che prima della cartella nessun avviso di accertamento è mai pervenuto all'odierno ricorrente e che essendo la tassa automobilista soggetta ad un termine di prescrizione triennale, la pretesa si è estinta per prescrizione La regione Campania si è costituita provando la regolarità delle notifiche degli atti presupposti La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza - decideva come da dispositivo sotto trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La ricorrente eccepisce la omessa notifica degli atti presupposti che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo. La Regione Campania ha versato in atti la prova della notifica dell' avviso di accertamento n. 964064111571, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione, precisando che in riferimento alla emissione della cartella esattoriale, che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. Non avendo il recapito dell 'avviso di accertamento n. 964064111571 avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), lo stesso è stato restituito al mittente;
quindi, è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82. In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n. 2339/2021 sez. VI, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) Di conseguenza in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 250,00
comprensivi di spese e accessori.