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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14567/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Steffenino Elisabetta in virtù di procura speciale Parte_1 in atti e
con il patrocinio dell'avv. Perino Stefania in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
16/10/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 602 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03.09.2005 e il 13.10.2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e al regime di visita del figlio , attesa la maggiore età Per_1 dello stesso sin dal momento della proposizione della domanda.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, nell'ottica di perseguimento del superiore interesse della figlia e del suo diritto alla bigenitorialità, che sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_2
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza abituale presso la madre.
DISPONE che, compatibilmente con gli impegni e la volontà della figlia minore il padre potrà Per_2
vederla e tenerla con sé in ogni occasione concordata fra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- A fine-settimana alternati, con possibilità di pernottamento dal venerdì sera fino alla domenica;
inoltre, due o tre volte la settimana, a pranzo o a cena. I sigg.ri e , in ogni caso, si impegnano a Parte_1 Pt_2
collaborare affinché la figlia mantenga un rapporto il più possibile costante e assiduo con ciascuno di loro.
- trascorrerà metà delle festività natalizie col padre e metà con la madre, con alternanza di anno Per_2
in anno dei genitori per i periodi compresi tra il 24 e il 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Analoga alternanza annuale interesserà l'intero periodo delle festività pasquali.
- Entro il 30 maggio di ogni anno i genitori concorderanno il periodo di due settimane consecutive che potrà trascorrere col padre durante le vacanze estive. In difetto di accordo, il padre terrà Per_2 Per_2
pagina 2 di 5 con sé nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni pari e nei giorni dal 16 al 31 agosto negli anni dispari.
- Durante i rispettivi periodi di vacanza trascorsi con si sospenderà il normale calendario di Per_2
visita settimanale e infrasettimanale e dopo una vacanza trascorsa con un genitore, trascorrerà Per_2 il weekend successivo con l'altro genitore e da qui ripartirà l'alternanza.
DISPONE che l'assegno a carico del sig. a titolo di concorso agli alimenti (in pratica, vitto e Pt_2
alloggio) dei due figli, , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_1 Per_2
ancora minorenne, venga previsto in complessivi € 350,00 mensili a far data dal deposito del ricorso introduttivo, da disporsi a favore della signora entro il quinto giorno di ciascun mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario alle coordinate già comunicate;
DISPONE che i coniugi contribuiranno per i figli alle restanti spese di carattere ordinario con la stessa modalità già praticata nel corso della vita matrimoniale, cioè mediante importi identici, immediati e diretti, in occasione di ogni singola occorrenza, e/o mediante identici conferimenti mensili tra loro concordati che, in caso di mancato accordo, non potranno essere inferiori ad euro 200,00 mensili a carico di ciascun coniuge.
DISPONE, altresì, che i coniugi contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese scolastiche, mediche non assistite dal servizio sanitario nazionale e per le attività sportive, purché previamente concordate o necessitate e comunque successivamente documentate;
le parti dichiarano di volersi attenere alle direttive contenute nel Protocollo 15/3/2016 redatto d'intesa tra i Magistrati e gli Avvocati sulle spese per i figli nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che suddivideranno tra loro in pari misura il c.d. Assegno Unico per ciascun figlio e godranno sempre, per metà ciascuno, le eventuali detrazioni fiscali, anche future, per i figli a carico.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi che la compongono alla signora Parte_1
a tutela delle esigenze di stabilità dei figli.
[...]
DÀ ATTO che quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,
i coniugi si impegnano reciprocamente a permutare la propria quota di ciascuno dei beni immobili tra di loro cointestati, nel modo che viene così convenuto:
1) Trasferimento della quota del 50% di proprietà del sig. alla signora Parte_2 Parte_1 relativamente all'immobile coniugale sito in Corso Cadore n. 1 int. 7 a Torino, piano 3 (4f.t) distinto con il n. 79 e censito come segue: Foglio 1255 numero 6, subalterni 8, 24 e 25, Corso Cadore n. 1, piano 3-
S1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 6;
pagina 3 di 5 2) Trasferimento della quota del 50% di proprietà della signora al signor relativamente Parte_1 Pt_2 all'immobile sito in Corso Cadore n. 1 int.8 piano 4 (5f.t.) sito in v. Verbano n.8/A censito come segue:
Foglio 1255 - numero 6 subalterno 19 – Corso Cadore 1 piano 4 - zona censuaria 2 - categoria A/3 -
Classe 3 - vani 3;
3) A fronte del trasferimento delle quote di cui sopra, le parti prevedono un conguaglio in denaro che la signora si impegna a versare al sig. , nella misura e con le modalità che verranno di Parte_1 Pt_2
seguito specificate;
4) Il mutuo fondiario stipulato dalla signora per l'acquisto dell'immobile già casa coniugale e Parte_1
oggi ancora cointestato tra le parti sarà integralmente onorato sino alla sua scadenza dalla medesima signora che si impegna a pagare con puntualità tutte le rate di prossima maturazione, in modo Parte_1
da non esporre il sig. a richieste e oneri da parte dell'istituto bancario creditore;
Pt_2
5) Le parti concordano che, l'alloggio sito in Torino, Corso Cadore n. 1 int.8 piano 4 che diventerà di esclusiva proprietà del sig. , verrà da egli dato in locazione o ceduto a terzi;
Pt_2
6) Le parti danno atto che la casa coniugale è stata a suo tempo integralmente ristrutturata e arredata con impegno economico di entrambi i coniugi per un valore approssimativo di circa 100.000,00 euro;
il relativo beneficio fiscale in detrazione a partire dall'anno 2023 (che costituisce il secondo anno dei dieci anni in cui il beneficio è usufruibile) e sino al decimo anno, il 2030 incluso, pari all'importo annuale di euro 2.360,00 sarà beneficiato direttamente dal sig. , poiché la moglie non può assorbirne la Pt_2
detrazione, ma di fatto verrà goduto in pari misura tra i coniugi, con la precisazione sotto riportata e di cui al punto 8) delle condizioni di separazione;
7) Poiché, per entrambi gli immobili di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono in corso i pagamenti rateali previsti dall'Amministrazione Condominiale, a copertura di spese straordinarie, le parti dichiarano che tali costi saranno suddivisi al 50% sino a loro estinzione e versati direttamente al da ciascuna CP_1
di esse;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver proceduto ad un'accurata ricognizione dei loro reciproci rapporti di dare e avere, considerando sia i titoli obbligazionari in comune, che i costi di acquisto e gli attuali valori dei due autoveicoli intestati al sig. , i quali rimangono di sua proprietà e a sua Pt_2
disposizione, con impegno della signora a partecipare all'atto di voltura in caso di vendita a Parte_1
terzi del furgone Fiat Scudo, e quanto alla Ford Fiesta, con l'accordo che essa sia utilizzabile anche dal figlio;
le parti hanno inoltre tenuto in considerazione anche le poste indicate ai precedenti punti Per_1
3) e 6) e così, eseguiti i calcoli ed operate le opportune compensazioni, si accordano affinché la signora versi al sig. la complessiva somma di euro 16.480,00; Parte_1 Pt_2
pagina 4 di 5 DÀ ATTO che le parti concordano che l'importo di euro 16.480,00 infruttifero, dovuto dalla signora in virtù di tutti i rapporti di dare e avere più sopra illustrati, sarà così corrisposto al marito: Parte_1
euro 1.660,00 in unica soluzione alla firma del ricorso;
euro 50,00 mensili a decorrere da giugno 2024 e sino al maggio 2031, per totali euro 4.200,00; euro 10.620,00 mediante la rinuncia della signora a ricevere dal marito il corrispondente importo a titolo di spartizione del beneficio fiscale di Parte_1
cui al punto precedente per il periodo di otto anni 2023-2030.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14567/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Steffenino Elisabetta in virtù di procura speciale Parte_1 in atti e
con il patrocinio dell'avv. Perino Stefania in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
16/10/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 602 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03.09.2005 e il 13.10.2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e al regime di visita del figlio , attesa la maggiore età Per_1 dello stesso sin dal momento della proposizione della domanda.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, nell'ottica di perseguimento del superiore interesse della figlia e del suo diritto alla bigenitorialità, che sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_2
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza abituale presso la madre.
DISPONE che, compatibilmente con gli impegni e la volontà della figlia minore il padre potrà Per_2
vederla e tenerla con sé in ogni occasione concordata fra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- A fine-settimana alternati, con possibilità di pernottamento dal venerdì sera fino alla domenica;
inoltre, due o tre volte la settimana, a pranzo o a cena. I sigg.ri e , in ogni caso, si impegnano a Parte_1 Pt_2
collaborare affinché la figlia mantenga un rapporto il più possibile costante e assiduo con ciascuno di loro.
- trascorrerà metà delle festività natalizie col padre e metà con la madre, con alternanza di anno Per_2
in anno dei genitori per i periodi compresi tra il 24 e il 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Analoga alternanza annuale interesserà l'intero periodo delle festività pasquali.
- Entro il 30 maggio di ogni anno i genitori concorderanno il periodo di due settimane consecutive che potrà trascorrere col padre durante le vacanze estive. In difetto di accordo, il padre terrà Per_2 Per_2
pagina 2 di 5 con sé nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni pari e nei giorni dal 16 al 31 agosto negli anni dispari.
- Durante i rispettivi periodi di vacanza trascorsi con si sospenderà il normale calendario di Per_2
visita settimanale e infrasettimanale e dopo una vacanza trascorsa con un genitore, trascorrerà Per_2 il weekend successivo con l'altro genitore e da qui ripartirà l'alternanza.
DISPONE che l'assegno a carico del sig. a titolo di concorso agli alimenti (in pratica, vitto e Pt_2
alloggio) dei due figli, , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_1 Per_2
ancora minorenne, venga previsto in complessivi € 350,00 mensili a far data dal deposito del ricorso introduttivo, da disporsi a favore della signora entro il quinto giorno di ciascun mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario alle coordinate già comunicate;
DISPONE che i coniugi contribuiranno per i figli alle restanti spese di carattere ordinario con la stessa modalità già praticata nel corso della vita matrimoniale, cioè mediante importi identici, immediati e diretti, in occasione di ogni singola occorrenza, e/o mediante identici conferimenti mensili tra loro concordati che, in caso di mancato accordo, non potranno essere inferiori ad euro 200,00 mensili a carico di ciascun coniuge.
DISPONE, altresì, che i coniugi contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese scolastiche, mediche non assistite dal servizio sanitario nazionale e per le attività sportive, purché previamente concordate o necessitate e comunque successivamente documentate;
le parti dichiarano di volersi attenere alle direttive contenute nel Protocollo 15/3/2016 redatto d'intesa tra i Magistrati e gli Avvocati sulle spese per i figli nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che suddivideranno tra loro in pari misura il c.d. Assegno Unico per ciascun figlio e godranno sempre, per metà ciascuno, le eventuali detrazioni fiscali, anche future, per i figli a carico.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi che la compongono alla signora Parte_1
a tutela delle esigenze di stabilità dei figli.
[...]
DÀ ATTO che quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,
i coniugi si impegnano reciprocamente a permutare la propria quota di ciascuno dei beni immobili tra di loro cointestati, nel modo che viene così convenuto:
1) Trasferimento della quota del 50% di proprietà del sig. alla signora Parte_2 Parte_1 relativamente all'immobile coniugale sito in Corso Cadore n. 1 int. 7 a Torino, piano 3 (4f.t) distinto con il n. 79 e censito come segue: Foglio 1255 numero 6, subalterni 8, 24 e 25, Corso Cadore n. 1, piano 3-
S1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 6;
pagina 3 di 5 2) Trasferimento della quota del 50% di proprietà della signora al signor relativamente Parte_1 Pt_2 all'immobile sito in Corso Cadore n. 1 int.8 piano 4 (5f.t.) sito in v. Verbano n.8/A censito come segue:
Foglio 1255 - numero 6 subalterno 19 – Corso Cadore 1 piano 4 - zona censuaria 2 - categoria A/3 -
Classe 3 - vani 3;
3) A fronte del trasferimento delle quote di cui sopra, le parti prevedono un conguaglio in denaro che la signora si impegna a versare al sig. , nella misura e con le modalità che verranno di Parte_1 Pt_2
seguito specificate;
4) Il mutuo fondiario stipulato dalla signora per l'acquisto dell'immobile già casa coniugale e Parte_1
oggi ancora cointestato tra le parti sarà integralmente onorato sino alla sua scadenza dalla medesima signora che si impegna a pagare con puntualità tutte le rate di prossima maturazione, in modo Parte_1
da non esporre il sig. a richieste e oneri da parte dell'istituto bancario creditore;
Pt_2
5) Le parti concordano che, l'alloggio sito in Torino, Corso Cadore n. 1 int.8 piano 4 che diventerà di esclusiva proprietà del sig. , verrà da egli dato in locazione o ceduto a terzi;
Pt_2
6) Le parti danno atto che la casa coniugale è stata a suo tempo integralmente ristrutturata e arredata con impegno economico di entrambi i coniugi per un valore approssimativo di circa 100.000,00 euro;
il relativo beneficio fiscale in detrazione a partire dall'anno 2023 (che costituisce il secondo anno dei dieci anni in cui il beneficio è usufruibile) e sino al decimo anno, il 2030 incluso, pari all'importo annuale di euro 2.360,00 sarà beneficiato direttamente dal sig. , poiché la moglie non può assorbirne la Pt_2
detrazione, ma di fatto verrà goduto in pari misura tra i coniugi, con la precisazione sotto riportata e di cui al punto 8) delle condizioni di separazione;
7) Poiché, per entrambi gli immobili di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono in corso i pagamenti rateali previsti dall'Amministrazione Condominiale, a copertura di spese straordinarie, le parti dichiarano che tali costi saranno suddivisi al 50% sino a loro estinzione e versati direttamente al da ciascuna CP_1
di esse;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver proceduto ad un'accurata ricognizione dei loro reciproci rapporti di dare e avere, considerando sia i titoli obbligazionari in comune, che i costi di acquisto e gli attuali valori dei due autoveicoli intestati al sig. , i quali rimangono di sua proprietà e a sua Pt_2
disposizione, con impegno della signora a partecipare all'atto di voltura in caso di vendita a Parte_1
terzi del furgone Fiat Scudo, e quanto alla Ford Fiesta, con l'accordo che essa sia utilizzabile anche dal figlio;
le parti hanno inoltre tenuto in considerazione anche le poste indicate ai precedenti punti Per_1
3) e 6) e così, eseguiti i calcoli ed operate le opportune compensazioni, si accordano affinché la signora versi al sig. la complessiva somma di euro 16.480,00; Parte_1 Pt_2
pagina 4 di 5 DÀ ATTO che le parti concordano che l'importo di euro 16.480,00 infruttifero, dovuto dalla signora in virtù di tutti i rapporti di dare e avere più sopra illustrati, sarà così corrisposto al marito: Parte_1
euro 1.660,00 in unica soluzione alla firma del ricorso;
euro 50,00 mensili a decorrere da giugno 2024 e sino al maggio 2031, per totali euro 4.200,00; euro 10.620,00 mediante la rinuncia della signora a ricevere dal marito il corrispondente importo a titolo di spartizione del beneficio fiscale di Parte_1
cui al punto precedente per il periodo di otto anni 2023-2030.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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