Articolo 4 della Legge 2 aprile 1951, n. 314
Articolo 3
Versione
1 giugno 1951
Art. 4.
I proventi dell'autocamionale Genova-Savona, a termini dell' art. 40, lettera g), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , sono assegnati all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

Entrata in vigore il 1 giugno 1951