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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 20953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20953 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08641/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8641 del 2022, proposto da IA SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale della Toscana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
“1. del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione ha predisposto ed approvato il questionario somministrato alla ricorrente nell’ambito della prova scritta, computer-based del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per la classe di concorso AB24 su 84 cattedre disponibili in Toscana, indetto con decreto dipartimentale 499/2020 integrato dal decreto dipartimentale n. 23/2022,
2. del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione ha predisposto il correttore e il foglio risposte relativo alla suddetta prova, nella parte in cui per il quesito n. 22 del questionario sottoposto alla ricorrente riconosce come risposta corretta quella contrassegnata dalla lett. B) e non anche quella contrassegnata dalla lett. D) nonché nella parte in cui per il quesito n. 26 del questionario sottoposto alla ricorrente riconosce come risposta corretta quella contrassegnata dalla lett. C) e non anche quella contrassegnata dalla lett. D);
3. del verbale di correzione della prova sostenuta dalla ricorrente nella parte in cui attribuisce a quest’ultima il punteggio di 68,00 p.ti e non di 72,00 p.ti;
4. del provvedimento di data ed estremi ignoti con i quali la PA resistente ha accertato il mancato superamento della prova scritta da parte della ricorrente e disposto la sua mancata ammissione alla successiva prova orale del calendario delle prove orali di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna ricorrente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana;
Vista la memoria del 6.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. CH Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 6.11.2025 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza d’interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo);
RITENUTO quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI AD, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
CH Di IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di IN | PI AD |
IL SEGRETARIO