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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/10/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 1493/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa IE RO Presidente
dott.ssa SA ME Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
iscritta al RG n. 2023/1493, introdotta con ricorso Nella causa depositato in data 24/02/2023,
da
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
ZA GI
ricorrente contro
C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. Controparte 1
IG OL
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. -Avente ad oggetto: Divorzio contenzioso Cessazione effetti civili
decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
"Nel merito: Attesa la pronuncia della sentenza divorzile non definitiva n.
1747/2023 e stante la natura composita ritenuta dalla Suprema Corte
(Cass. n. 18287/2018 e 21231/2019) ai fini della sua individuazione,
previamente dando piena considerazione e rilievo preponderante al contributo personale e economico fornito dalla ricorrente durante il matrimonio (Cass. n. 30537/2024 e 32354/2024), per l'effetto chiedesi il riconoscimento a favore della sig.ra Parte 1 di
un assegno divorzile nella misura fissa mensile di €uro 1.250,00=
rivalutabile secondo gli indici Istat О quella diversa
giudizialmente accertata, a decorrere dall'odierna domanda, revocando altresì ogni altra condizione/pattuizione/accordo incompatibile sottoscritto in sede di omologa consensuale.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. VI˚, che si riportano:
Richiesta "al convenuto" di esibizione ex art. 210 c.p.c., in alternativa l'attivazione di indagini fiscali sull'operazione societaria sopradescritta con riferimento alla congruità ed inerenza dei costi ivi dedotti, di:
unica 2021-2022-2023 (quest'ultima Certificazione appena disponibile) Dichiarazione redditi periodo d'imposta 2022
Contratto TFM (Trattamento di fine mandato)
Patto di non concorrenza CP 1 con la nuova società
Dichiarazione all'attualità dell'Istituto di credito, relativa allo stato della fideiussione omnibus limitatamente alla somma di €uro
250.000,00=.
Estratto conto Controparte 1 dalla sua apertura alla data odierna.
A sostegno dell'istanza istruttoria, si richiama il modello pratico espressamente previsto dalla riforma Cartabia anche se il giudizio de quo è ante, affinché il convenuto produca tutti i redditi
conseguiti negli ultimi tre anni e gli oneri periodici di qualsiasi tipo e genere che deve affrontare.
Stesso discorso per il patrimonio immobiliare e mobiliare registrato nonché le eventuali partecipazioni sociali ed investimenti correnti nonché polizze assicurative. In tal senso allegasi il relativo prospetto redatto dall'Osservatorio di Milano in tema di separazione/divorzio, per facilitare al Giudicante l'eventuale adozione del provvedimento più
più adatto al caso concreto (doc. 21).
Sul contributo economico della ricorrente alla realizzazione della nuova casa coniugale, da ex opificio
Chiedesi ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che i lavori edilizi di ristrutturazione muraria eseguiti dall'impresa ZA snc sull'immobile di Castelfranco Veneto e di cui alle foto doc.
5-30 mostrate all'interrogando, furono compensati con la cessione gratuita nel luglio 2003 · dell'immobile di San Zenone degli NI intestato alla sig.ra Parte 1 e valutato €uro imputazione/deconto dei costi di manodopera e 165.000,00=, a materiali sostenuti nell'appalto per la nuova abitazione coniugale.
2) Vero che i predetti lavori di ristrutturazione si conclusero verso la fine dell'anno 2003.
3) Vero che prima della ristrutturazione edilizia, l'immobile era un'ex magazzino poirisalente agli anni Cinquanta,
saltuariamente usato come mero garage, in disuso e privo di pavimentazione, impianti tecnologici, infissi, serramenti, utenze,
servizi igienici, allacciamenti, finiture, ecc.
S'indica a teste il sig. Testimone 1 di San Zenone degli NI.
Chiedesi anche ctu per determinare l'attuale valore di mercato comprese le sue finiture e dell'immobile di Castelfranco Veneto, l'arredamento, dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione
eseguiti dai coniugi in relazione alla Concessione Edilizia n.
570/2001.
Ed analogamente, il valore di mercato dell'immobile di San Zenone
degli NI all'epoca della sua gratuita cessione con il rogito n.
1.793 di rep. in data 9 luglio 2003, ad opera della ricorrente per il pagamento dei lavori edilizi di ristrutturazione della nuova casa coniugale di Borgo Treviso.
***** ***** *****
Sull'efficacia apparente degli accordi di separazione.
Chiedesi ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che il legale del sig. CP_1 fece chiaramente intendere
all'odierna ricorrente che la frase "i coniugi hanno già risolto ogni loro questione" mai le avrebbe impedito di procedere con la
domanda per la richiesta dell'assegno divorzile in relazione al
contributo economico dato per la ristrutturazione della nuova casa
coniugale [N.B. cap. ammesso ma non espletato].
5) Vero che mai - il "legale" del marito prospettò alla sig.ra
-
che tale credito sarebbe poi stato compensato con le spese Pt 1
di mantenimento della prole (in realtà solo Per 1 cui si faceva '
direttamene carico il marito una volta che la stessa rilasciava la casa coniugale per andarsene in affitto, come consigliato da
"entrambi".
6) Vero che l'onorario del professionista che assistette i coniugi nella separazione consensuale venne saldato dal sig. CP 1 [N.B.
cap. ammesso ma non espletato].
S'indica a teste l'avv. Andrea Andretta del Foro di Treviso.
In quel momento però interessava ad entrambi (Avvocato e marito)
che alcun assegno di mantenimento a favore della Pt 1 fosse previsto negli accordi di separazione.
L'interpello del convenuto
Chiedesi la sua ammissione sulle seguenti circostanze:
7) Vero che la scelta imprenditoriale d'intraprendere la via della stampa digitale era stato la conclusione di un progetto comune e
condiviso dai coniugi fin dalla nascita della prima società Obiettivo
Foto snc.
8) Vero che in questo modo, solo il marito si sarebbe esposto al rischio d'impresa con la creazione della nuova Imaging Pro nata nel 1995, mentre l'altro coniuge avrebbe proseguito la gestione di
Obiettivo Foto onde conservare l'indispensabile sicurezza economica alla famiglia (con due figli già presenti e l'arrivo del terzo), a
fronte del nuovo investimento, cui occorreva verificarne il successo imprenditoriale.
9) Vero che raggiunta tale certezza, i coniugi decisero la vendita comune di Obiettivo Foto, in cui avevano una partecipazione egualitaria.
10) Vero che in questa maniera, con tale rinuncia la ricorrente poteva seguire la crescita dei figli con maggior cura, attenzione e partecipazione diretta.
11) Vero che poi, per dare anche il proprio impegno economico nella costruzione della nuova casa coniugale di Castelfranco Veneto ove,
nel frattempo, veniva trasferita la sede produttiva di Imaging Pro, la ricorrente si attivò con un lavoro part-time presso la ditta
RE come impiegata. 12) Vero che tale situazione lavorativa di Parte 2 poi proseguì
anche a favore di Imaging Pro nella ditta creata con il marito, ma senza entrare nella compagine societaria in accordo con lo stesso, onde evitare di rompere i precari equilibri sociali, come
effettivamente successO verso il socio Persona 2 che aveva introdotto la consorte come titolare di partita IVA e il suocero
nella veste di consulente esterno.
13) Vero che comunque, sempre in accordo con il marito, le mansioni di amministrazione svolte dalla ricorrente le consentivano di rivestire un ruolo diretto di controllo degli altri soci e partecipativo sulla gestione dell'attività imprenditoriale della nuova società [N.B.: capitolo ammesso].
14) Vero che il marito aveva promesso alla ricorrente di intestarle la nuova abitazione di Borgo Treviso, in virtù del contributo
economico offerto con la vendita del proprio immobile di San Zenone
ove era nata e sviluppata l'attività di famiglia Obiettivo Foto snc nel 1991.
S'indica anche come teste la sig.ra Testimone 2 di S. Martino di
Lupari.
*****
Infine, chiedesi l'abilitazione а prova contraria sulle presunte dimissioni operate dal marito e descritte nel paragrafo b) della seconda facciata di cui alla memoria istruttoria n. due di controparte, articolando la seguente ulteriore circostanza:
Controparte 1 rifiutò di15) Vero che nel novembre 2023, il sig.
assumere la carica di amministratore unico offerta dal Consiglio di
Amministrazione della società Imaging Pro srl. S'indica a teste Testimone 3 c/o Large Format Printig srl.
S'insiste per le richieste istruttorie ivi formulate con il seconda memoria, opponendosi a quelle avversarie per i motivi ivi indicati nella presente.
Chiedesi ulteriore ctu per determinare il valore commerciale dell'azienda ceduta dal marito Controparte_1 e la relativa congruità delle relative poste riportate in bilancio e nelle
scritture private di trasformazione della predetta in società di capitali nonché la corrispondenza delle varie operazioni societarie eseguite allo scopo, se ed in quanto conformi ai principi contabili di cui all'OIC di cui alla Legge 11 agosto 2014 n. 116.
In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali oltre Iva e
Cpa ed al rimborso delle spese generali del 15%, come per legge.”
Per parte resistente:
"Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta,
In via principale: respingersi la domanda di riconoscimento di assegno divorzile in favore della ricorrente sig.ra Pt 1
- in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, quantificarsi l'importo dell'assegno divorzile posto eventualmente a carico del sig. Controparte_1 a quanto di giustizia, con condanna della ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento a favore delle figlie Per 3 ed Per 1 che ancora vivono con il padre di un importo pari ad € 300,00 cadauna oltre al 50%
delle spese straordinarie nei termini previsti nel protocollo del
Tribunale di Treviso;
in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie precisate nei precedenti scritti in caso di
rimessione della causa in istruttoria.
Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese, del compenso professionale di lite, oltre accessori di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1747/2023 (pubbl. il 09.10.2023), il Tribunale di
Treviso ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.04.1992, a Vedelago (TV), tra la sig.ra
Parte 1 e il sig. Controparte 1 La causa è quindi proseguita sull'unica questione controversa tra
le parti, concernente il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
La sig.ra Pt 1 sostiene di aver fornito un rilevante contributo sviluppo dell'attività imprenditoriale del marito, alla allo realizzazione della casa coniugale -di proprietà di quest'ultimo- e alla cura dei figli, valorizzando così la funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.
A tal fine, con riguardo alle vicende societarie e familiari, la ricorrente ha dedotto che :
nel 1991 i coniugi hanno costituito la società "Obiettivo Foto di Brusatin Davide & C. s.n.c." (con partecipazioni pari al 50%
ciascuno), operante in un immobile condotto in locazione;
successivamente, dal dicembre 1992 al settembre 2001, l'attività è
stata svolta in un edificio di proprietà della ricorrente, concesso in comodato alla società;
succesSO economico-nel periodo di piena espansione e
imprenditoriale della società familiare, sono nati figli Per 4 (il
07.06.1993) e Per 3 (19.09.1995); nonostante gli impegni derivanti dal ruolo di madre, ella ha continuato a contribuire attivamente allo sviluppo dell'azienda familiare, nota per la sua posizione di rilievo nel settore;
sulla base dell'esperienza maturata e dei successi economici
ottenuti, nell'ottobre 1995 i coniugi hanno deciso di costituire la
Imaging Pro snc di OL IA & C. (partecipata per il 50% dal resistente e per il restante 50% dal socio Persona 2 ' società
specializzata nella stampa digitale su larga scala mediante l'impiego dei primi plotter;
per permettere al marito di dedicarsi completamente a questo nuovo progetto imprenditoriale, ella ha gestito in piena autonomia la
società Obiettivo Foto, seguendo contemporaneamente la crescita e
l'educazione dei figli;
nel settembre 2001 Obiettivo Foto snc veniva chiusa;
il negozio,
comprensivo di struttura e avviamento, veniva successivamente locato
(dal 1° ottobre 2001 al 31 luglio 2003) con un canone mensile di
euro 361,00, accreditato sul conto familiare cointestato.
- in seguito, ella ha reperito un'attività part-time come segretaria presso RE NO, elettricista a Castelfranco Veneto,
interrompendola nel settembre 2005 con la nascita della terza figlia,
Per 1.
nell'agosto 2006 è stata assunta da Imaging Pro snc con un
part time modulato in base agli impegni familiari: contratto
43,75% inizialmente al 26,25% (agosto 2006-ottobre 2008), poi al
(novembre 2008 settembre 2013), al 62,5% (ottobre 2013-febbraio
2015) e all'80% (marzo-maggio 2015), fino al ritorno al tempo pieno a partire da giugno 2015; nel giugno 2017 i coniugi si sono separati consensuale,
formalizzando uno stato di separazione già in atto dall'anno 2014,
allorquando ella, di comune accordo con il marito, lasciava la casa coniugale;
Per 2 il valore nel 2020 il marito, dopo aver corrisposto al sig.
Pro in una srldella propria quota, ha trasformato la Imaging
semplificata a socio unico;
nel dicembre 2021 controparte ha ceduto il 65% del proprio pacchetto azionario alla società Large Format
Printing srl, incassando il corrispettivo di € 290.0000, e nel luglio
2023 ha alienato il restante 35%, percependo ulteriori 110.000,00
CP 1 ha continuato aeuro; nonostante la cessione, il sig.
svolgere il ruolo di amministratore-manager per la nuova compagine societaria, con retribuzione mensile di euro 3.500,00.
anche lei ha continuato a lavorare alle dipendenze dell'ex società
del marito, con trasferimento della sede di lavoro da Castelfranco Veneto a Istrana, percependo una retribuzione di circa € 1.500
mensili;
successivamente si è dimessa da Imaging Pro, venendo assunta a
e, a seguito di ulteriori dimissioni,ottobre 2023 da Controparte_2
da Cuttind Trading, mantenendo un livello retributivo
sostanzialmente invariato.
Con riguardo alla costruzione della casa familiare, la ricorrente allegato che: in un primo momento, i coniugi hanno stabilito la propria residenza a Castello di Godego, in un immobile di proprietà del suocero;
successivamente, la suocera ha donato al sig. CP 1 un rudere di sua proprietà, sito in Castelfranco Veneto, che necessitava di un rilevante intervento di ristrutturazione.
i lavori di ristrutturazione, iniziati nel dicembre 2001 e conclusi nel maggio 2003, hanno portato alla realizzazione di una nuova
completamente autonoma e situata nelabitazione di circa 300 mq,
centro cittadino;
-le spese iniziali sono state sostenute mediante un prestito di €
103.000 concesso dalla nonna del marito, prestito che i coniugi hanno restituito parzialmente (€ 54.000) attraverso rate mensili di € 500;
la parte restante dei costi è stata coperta grazie alla vendita dell'immobile precedentemente adibito a sede dell'attività
"Obiettivo Foto"%; tale immobile, valutato € 167.000, è stato ceduto
per € 65.000, in parziale compensazione del corrispettivo dovuto all'impresa edile incaricata della costruzione della nuova casa
coniugale;
- nel 2014, a seguito della crisi coniugale, ella si è trasferita in un appartamento di 80 mq, condotto in locazione, dove tuttora risiede, senza ottenere alcun riconoscimento economico in sede di separazione per il contributo fornito alla realizzazione della casa familiare.
In sintesi, la sig.ra Parte 1 sostiene che la situazione comprensiva del valore delleeconomica e patrimoniale del marito cessioni delle partecipazioni societarie e della proprietà della casa familiare rappresenta il risultato di un progetto comune, al
quale ella ha fornito un significativo apporto. Il sig. Controparte 3 ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie in quanto la medesima, con l'accordo di separazione, ha rinunciato a qualsiasi pretesa economica nei suoi confronti.
In subordine, il resistente ha allegato che:
controparte non ha contribuito in alcun modo alla costituzione e alla crescita della società Imaging Pro, né ha mai manifestato l'intenzione di assumere un ruolo imprenditoriale all'interno della stessa, ricomprendo la sola mansione di impiegata amministrativa;
la società ha affrontato nel tempo criticità finanziarie e di liquidità, come risulta dai bilanci 2014-2017, che evidenziano utili modesti e perdite, dovute ai continui prelievi dei soci, configuranti debiti verso la società;
tali prelievi, pur avendo consentito di mantenere un tenore di
vita familiare stabile, hanno aggravato il suo indebitamento personale e hanno ridotto la liquidità aziendale;
- tutte le operazioni societarie (la liquidazione della quota del socio Per 2 , la trasformazione in srl e la cessione delle quote),
poste in essere dopo la separazione dal coniuge, sono frutto delle
sue doti imprenditoriali e hanno permesso, non solo di risanare la
situazione debitoria, ma anche di accrescere l'attrattività della società sul mercato;
dalla vendita delle quote non ha incassato la complessiva somma di € 400.000,00, come erroneamente dichiarato da parte ricorrente;
dal dicembre 2021 al mese di novembre 2023 (cioè dopo la cessione delle quote) è stato amministratore della società Imaging Pro s.r.l., percependo un compenso mensile netto, per 12 mensilità, prima pari ad € 2.500,00, e poi pari ad € 3.500,00;
- in data 27.11.23, è stata nominato quale amministratore unico il sig. Testimone 3 e lui, di conseguenza, stato rimosso dall'incarico presso la società; dal mese di novembre 2023 a marzo
2024 non ha svolto alcuna attività lavorativa a causa delle proprie condizioni di salute (leucemia linfatica cronica e tumore alla prostata, per il quale si è sottoposto a intervento chirurgico il
27.12.2023);
-una volta ristabilitosi dall'intervento, ha intrapreso l'attività
di consulente, realizzando nel corso dell'anno 2024 un fatturato
lordo complessivo pari a € 9.939,50 (corrispondente a circa € 828,30
lordi mensili); per far fronte alle proprie esigenze economiche,
comprese le spese mediche, e a quelle dei figli, ha dovuto attingere a parte delle somme derivanti dalla vendita della società.
- le somme investite dalla ricorrente nella costruzione della casa familiare non corrispondono alla quantificazione descritta nel
ricorso e comunque sono state compensate dalla previsione, contenuta nelle condizioni di separazione, dell'obbligo paterno di provvedere all'integrale mantenimento dei figli.
1. Sull'assegno di mantenimento
In via preliminare va Osservato che la rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude la possibilità, per il coniuge economicamente più debole, di chiedere l'assegno divorzile, atteso che i due istituti si fondano su presupposti e
finalità differenti.
Ai fini della decisione, Occorre richiamare l'orientamento delle
Sezioni Unite stabilito nella sentenza n.18287/2018 secondo cui: “Il
riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge,
cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui Occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del fornito dal richiedente alla conduzione della vita contributo familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto".
Sulla scorta dei criteri enunciati dalla predetta pronuncia, l'iter l'eventuale attribuzione dell'assegno logico per determinare divorzile è il seguente.
In primo luogo, il giudice deve verificare se sussista un divario
rilevante nella situazione economica dei coniugi, con l'esercizio di eventuali poteri istruttori d'ufficio. Se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al percepimento,
mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere quale ne siano le ragioni.
In particolare, nella prospettiva della funzione perequativo-
compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia
conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia, effettuati dal coniuge richiedente, in questo caso
l'assegno risponde alla finalità di ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha, ad esempio, sacrificato le
proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa.
In mancanza, la funzione assistenziale dell'istituto consentirà di riconoscere al coniuge un assegno divorzile nel solo caso in cui non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali, ma in
tal caso, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Ciò premesso, sulla base delle risultanze istruttorie, si può ricostruire come segue la situazione economico-patrimoniale delle parti.
La ricorrente, nel corso della vita matrimoniale, ha sempre svolto attività lavorativa: inizialmente quale socia della società
Obiettivo Foto, successivamente come segretaria presso un
elettricista e, infine, come contabile. Per quest'ultima attività percepisce una retribuzione mensile di
circa € 1.500, suscettibile di incremento fino a € 1.800 per effetto dell'aumento stipendiale dovuto al lavoro straordinario.
ha altresì ricevuto la somma di €. 21.355, a titoloLa sig.ra Pt 1
di TFR, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Imaging
Pro srl.
Risulta proprietaria di un camper e, per successione ereditaria,
comproprietaria, insieme alla madre e alle sorelle, di un'abitazione di 256 mq.
I suoi redditi risultano gravati da un canone di locazione di € 550
mensili.
Il resistente, dal 1991 al 2001, è stato socio, unitamente alla moglie, della società Obiettivo Foto e, nel 1995, ha costituito con la società Imaging Pro.il sig. Persona 2
Nonostante le asserite difficoltà finanziarie dell'impresa, il sig. ha tratto dalla cessione delle proprie quote societarieCP 1 un rilevante utile, pari a € 295.000, sul quale ha corrisposto imposte per € 46.465 (cfr. doc. nn. 11 e 23 prodotti dal convenuto).
Dal dicembre 2021 al novembre 2023, successivamente alla cessione delle quote, ha ricoperto l'incarico di amministratore dell'Imaging
Pro, percependo un compenso mensile di circa € 3.500.
EG ha dichiarato che, dopo un periodo di inattività (novembre 2023
- marzo 2024), ha intrapreso la professione di consulente, con un
fatturato per il 2024 pari a € 9.939,50. Tuttavia, in mancanza di idonea documentazione e considerata la comprovata capacità
imprenditoriale del sig. CP 1 appare verosimile che egli continui a percepire redditi coerenti con i precedenti livelli di guadagno.
Il convenuto risulta altresì proprietario della casa coniugale e di un immobile sito in Tonezza del Cimone, pervenutogli in donazione dalla nonna, del valore stimato superiore a € 100.000, come
desumibile dall'acconto versato dalla società Imaging Pro allo
stesso resistente in esecuzione del contratto preliminare di vendita dell'immobile. Il predetto contratto è stato successivamente risolto di comune accordo tra le parti.
Per quanto concerne le spese, il resistente ha provveduto integralmente, sin dal 2014, al mantenimento dei figli;
attualmente
è rimasta a suo carico la figlia Per 1 studentessa universitaria.
In considerazione di quanto sopra rilevato, si ritiene sussistente un significativo squilibrio tra le posizioni economiche delle parti.
Tuttavia, tale divario non è riconducibile a sacrifici О rinunce
compiuti dalla ricorrente a beneficio della famiglia.
La sig.ra Pt 1 ha infatti sempre svolto regolarmente la propria attività lavorativa, maturando competenze pienamente valorizzabili sul mercato del lavoro, tanto che, dopo le dimissioni dalla società
Imagin Pro, è stata assunta dalla CP 2 e, non soddisfatta del lavoro presso questa società, ha rapidamente trovato un nuovo
impiego presso Cutting Trading.
La ricorrente inoltre non ha dimostrato di aver rinunciato in costanza matrimonio a significative opportunità professionali, né ha valorizzato eventuali profili che avrebbero potuto determinare un concreto pregiudizio economico а suo carico, quali, ad esempio, l'aver svolto un'attività part-time nell'interesse della famiglia,
con conseguenze sulla retribuzione e sulla posizione previdenziale.
Per quanto riguarda la casa familiare, va rilevato che un eventuale squilibrio derivante dai maggiori sacrifici sostenuti dalla
ricorrente è stato compensato dall'assunzione, da parte del resistente а partire dal 2014, dell'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento dei figli.
Pertanto, in ragione delle considerazioni svolte, la domanda proposta dalla sig.ra Pt 1 deve essere rigettata.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 1493/2023 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1. RIGETTA la domanda di attribuzione di un assegno divorzile proposta dalla sig.ra Parte 1 ;
2. CONFERMA per il resto le condizioni già in essere tra le parti;
3. PONE a carico della resistente le spese di lite;
spese che si liquidano in € 7.616,00 nel loro complessivo ammontare per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
Iva e Cpa di legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il presidente il giudice estensore dr SA ME dr IE RO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 1493/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa IE RO Presidente
dott.ssa SA ME Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
iscritta al RG n. 2023/1493, introdotta con ricorso Nella causa depositato in data 24/02/2023,
da
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
ZA GI
ricorrente contro
C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. Controparte 1
IG OL
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. -Avente ad oggetto: Divorzio contenzioso Cessazione effetti civili
decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
"Nel merito: Attesa la pronuncia della sentenza divorzile non definitiva n.
1747/2023 e stante la natura composita ritenuta dalla Suprema Corte
(Cass. n. 18287/2018 e 21231/2019) ai fini della sua individuazione,
previamente dando piena considerazione e rilievo preponderante al contributo personale e economico fornito dalla ricorrente durante il matrimonio (Cass. n. 30537/2024 e 32354/2024), per l'effetto chiedesi il riconoscimento a favore della sig.ra Parte 1 di
un assegno divorzile nella misura fissa mensile di €uro 1.250,00=
rivalutabile secondo gli indici Istat О quella diversa
giudizialmente accertata, a decorrere dall'odierna domanda, revocando altresì ogni altra condizione/pattuizione/accordo incompatibile sottoscritto in sede di omologa consensuale.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. VI˚, che si riportano:
Richiesta "al convenuto" di esibizione ex art. 210 c.p.c., in alternativa l'attivazione di indagini fiscali sull'operazione societaria sopradescritta con riferimento alla congruità ed inerenza dei costi ivi dedotti, di:
unica 2021-2022-2023 (quest'ultima Certificazione appena disponibile) Dichiarazione redditi periodo d'imposta 2022
Contratto TFM (Trattamento di fine mandato)
Patto di non concorrenza CP 1 con la nuova società
Dichiarazione all'attualità dell'Istituto di credito, relativa allo stato della fideiussione omnibus limitatamente alla somma di €uro
250.000,00=.
Estratto conto Controparte 1 dalla sua apertura alla data odierna.
A sostegno dell'istanza istruttoria, si richiama il modello pratico espressamente previsto dalla riforma Cartabia anche se il giudizio de quo è ante, affinché il convenuto produca tutti i redditi
conseguiti negli ultimi tre anni e gli oneri periodici di qualsiasi tipo e genere che deve affrontare.
Stesso discorso per il patrimonio immobiliare e mobiliare registrato nonché le eventuali partecipazioni sociali ed investimenti correnti nonché polizze assicurative. In tal senso allegasi il relativo prospetto redatto dall'Osservatorio di Milano in tema di separazione/divorzio, per facilitare al Giudicante l'eventuale adozione del provvedimento più
più adatto al caso concreto (doc. 21).
Sul contributo economico della ricorrente alla realizzazione della nuova casa coniugale, da ex opificio
Chiedesi ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che i lavori edilizi di ristrutturazione muraria eseguiti dall'impresa ZA snc sull'immobile di Castelfranco Veneto e di cui alle foto doc.
5-30 mostrate all'interrogando, furono compensati con la cessione gratuita nel luglio 2003 · dell'immobile di San Zenone degli NI intestato alla sig.ra Parte 1 e valutato €uro imputazione/deconto dei costi di manodopera e 165.000,00=, a materiali sostenuti nell'appalto per la nuova abitazione coniugale.
2) Vero che i predetti lavori di ristrutturazione si conclusero verso la fine dell'anno 2003.
3) Vero che prima della ristrutturazione edilizia, l'immobile era un'ex magazzino poirisalente agli anni Cinquanta,
saltuariamente usato come mero garage, in disuso e privo di pavimentazione, impianti tecnologici, infissi, serramenti, utenze,
servizi igienici, allacciamenti, finiture, ecc.
S'indica a teste il sig. Testimone 1 di San Zenone degli NI.
Chiedesi anche ctu per determinare l'attuale valore di mercato comprese le sue finiture e dell'immobile di Castelfranco Veneto, l'arredamento, dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione
eseguiti dai coniugi in relazione alla Concessione Edilizia n.
570/2001.
Ed analogamente, il valore di mercato dell'immobile di San Zenone
degli NI all'epoca della sua gratuita cessione con il rogito n.
1.793 di rep. in data 9 luglio 2003, ad opera della ricorrente per il pagamento dei lavori edilizi di ristrutturazione della nuova casa coniugale di Borgo Treviso.
***** ***** *****
Sull'efficacia apparente degli accordi di separazione.
Chiedesi ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che il legale del sig. CP_1 fece chiaramente intendere
all'odierna ricorrente che la frase "i coniugi hanno già risolto ogni loro questione" mai le avrebbe impedito di procedere con la
domanda per la richiesta dell'assegno divorzile in relazione al
contributo economico dato per la ristrutturazione della nuova casa
coniugale [N.B. cap. ammesso ma non espletato].
5) Vero che mai - il "legale" del marito prospettò alla sig.ra
-
che tale credito sarebbe poi stato compensato con le spese Pt 1
di mantenimento della prole (in realtà solo Per 1 cui si faceva '
direttamene carico il marito una volta che la stessa rilasciava la casa coniugale per andarsene in affitto, come consigliato da
"entrambi".
6) Vero che l'onorario del professionista che assistette i coniugi nella separazione consensuale venne saldato dal sig. CP 1 [N.B.
cap. ammesso ma non espletato].
S'indica a teste l'avv. Andrea Andretta del Foro di Treviso.
In quel momento però interessava ad entrambi (Avvocato e marito)
che alcun assegno di mantenimento a favore della Pt 1 fosse previsto negli accordi di separazione.
L'interpello del convenuto
Chiedesi la sua ammissione sulle seguenti circostanze:
7) Vero che la scelta imprenditoriale d'intraprendere la via della stampa digitale era stato la conclusione di un progetto comune e
condiviso dai coniugi fin dalla nascita della prima società Obiettivo
Foto snc.
8) Vero che in questo modo, solo il marito si sarebbe esposto al rischio d'impresa con la creazione della nuova Imaging Pro nata nel 1995, mentre l'altro coniuge avrebbe proseguito la gestione di
Obiettivo Foto onde conservare l'indispensabile sicurezza economica alla famiglia (con due figli già presenti e l'arrivo del terzo), a
fronte del nuovo investimento, cui occorreva verificarne il successo imprenditoriale.
9) Vero che raggiunta tale certezza, i coniugi decisero la vendita comune di Obiettivo Foto, in cui avevano una partecipazione egualitaria.
10) Vero che in questa maniera, con tale rinuncia la ricorrente poteva seguire la crescita dei figli con maggior cura, attenzione e partecipazione diretta.
11) Vero che poi, per dare anche il proprio impegno economico nella costruzione della nuova casa coniugale di Castelfranco Veneto ove,
nel frattempo, veniva trasferita la sede produttiva di Imaging Pro, la ricorrente si attivò con un lavoro part-time presso la ditta
RE come impiegata. 12) Vero che tale situazione lavorativa di Parte 2 poi proseguì
anche a favore di Imaging Pro nella ditta creata con il marito, ma senza entrare nella compagine societaria in accordo con lo stesso, onde evitare di rompere i precari equilibri sociali, come
effettivamente successO verso il socio Persona 2 che aveva introdotto la consorte come titolare di partita IVA e il suocero
nella veste di consulente esterno.
13) Vero che comunque, sempre in accordo con il marito, le mansioni di amministrazione svolte dalla ricorrente le consentivano di rivestire un ruolo diretto di controllo degli altri soci e partecipativo sulla gestione dell'attività imprenditoriale della nuova società [N.B.: capitolo ammesso].
14) Vero che il marito aveva promesso alla ricorrente di intestarle la nuova abitazione di Borgo Treviso, in virtù del contributo
economico offerto con la vendita del proprio immobile di San Zenone
ove era nata e sviluppata l'attività di famiglia Obiettivo Foto snc nel 1991.
S'indica anche come teste la sig.ra Testimone 2 di S. Martino di
Lupari.
*****
Infine, chiedesi l'abilitazione а prova contraria sulle presunte dimissioni operate dal marito e descritte nel paragrafo b) della seconda facciata di cui alla memoria istruttoria n. due di controparte, articolando la seguente ulteriore circostanza:
Controparte 1 rifiutò di15) Vero che nel novembre 2023, il sig.
assumere la carica di amministratore unico offerta dal Consiglio di
Amministrazione della società Imaging Pro srl. S'indica a teste Testimone 3 c/o Large Format Printig srl.
S'insiste per le richieste istruttorie ivi formulate con il seconda memoria, opponendosi a quelle avversarie per i motivi ivi indicati nella presente.
Chiedesi ulteriore ctu per determinare il valore commerciale dell'azienda ceduta dal marito Controparte_1 e la relativa congruità delle relative poste riportate in bilancio e nelle
scritture private di trasformazione della predetta in società di capitali nonché la corrispondenza delle varie operazioni societarie eseguite allo scopo, se ed in quanto conformi ai principi contabili di cui all'OIC di cui alla Legge 11 agosto 2014 n. 116.
In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali oltre Iva e
Cpa ed al rimborso delle spese generali del 15%, come per legge.”
Per parte resistente:
"Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta,
In via principale: respingersi la domanda di riconoscimento di assegno divorzile in favore della ricorrente sig.ra Pt 1
- in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, quantificarsi l'importo dell'assegno divorzile posto eventualmente a carico del sig. Controparte_1 a quanto di giustizia, con condanna della ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento a favore delle figlie Per 3 ed Per 1 che ancora vivono con il padre di un importo pari ad € 300,00 cadauna oltre al 50%
delle spese straordinarie nei termini previsti nel protocollo del
Tribunale di Treviso;
in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie precisate nei precedenti scritti in caso di
rimessione della causa in istruttoria.
Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese, del compenso professionale di lite, oltre accessori di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1747/2023 (pubbl. il 09.10.2023), il Tribunale di
Treviso ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.04.1992, a Vedelago (TV), tra la sig.ra
Parte 1 e il sig. Controparte 1 La causa è quindi proseguita sull'unica questione controversa tra
le parti, concernente il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
La sig.ra Pt 1 sostiene di aver fornito un rilevante contributo sviluppo dell'attività imprenditoriale del marito, alla allo realizzazione della casa coniugale -di proprietà di quest'ultimo- e alla cura dei figli, valorizzando così la funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.
A tal fine, con riguardo alle vicende societarie e familiari, la ricorrente ha dedotto che :
nel 1991 i coniugi hanno costituito la società "Obiettivo Foto di Brusatin Davide & C. s.n.c." (con partecipazioni pari al 50%
ciascuno), operante in un immobile condotto in locazione;
successivamente, dal dicembre 1992 al settembre 2001, l'attività è
stata svolta in un edificio di proprietà della ricorrente, concesso in comodato alla società;
succesSO economico-nel periodo di piena espansione e
imprenditoriale della società familiare, sono nati figli Per 4 (il
07.06.1993) e Per 3 (19.09.1995); nonostante gli impegni derivanti dal ruolo di madre, ella ha continuato a contribuire attivamente allo sviluppo dell'azienda familiare, nota per la sua posizione di rilievo nel settore;
sulla base dell'esperienza maturata e dei successi economici
ottenuti, nell'ottobre 1995 i coniugi hanno deciso di costituire la
Imaging Pro snc di OL IA & C. (partecipata per il 50% dal resistente e per il restante 50% dal socio Persona 2 ' società
specializzata nella stampa digitale su larga scala mediante l'impiego dei primi plotter;
per permettere al marito di dedicarsi completamente a questo nuovo progetto imprenditoriale, ella ha gestito in piena autonomia la
società Obiettivo Foto, seguendo contemporaneamente la crescita e
l'educazione dei figli;
nel settembre 2001 Obiettivo Foto snc veniva chiusa;
il negozio,
comprensivo di struttura e avviamento, veniva successivamente locato
(dal 1° ottobre 2001 al 31 luglio 2003) con un canone mensile di
euro 361,00, accreditato sul conto familiare cointestato.
- in seguito, ella ha reperito un'attività part-time come segretaria presso RE NO, elettricista a Castelfranco Veneto,
interrompendola nel settembre 2005 con la nascita della terza figlia,
Per 1.
nell'agosto 2006 è stata assunta da Imaging Pro snc con un
part time modulato in base agli impegni familiari: contratto
43,75% inizialmente al 26,25% (agosto 2006-ottobre 2008), poi al
(novembre 2008 settembre 2013), al 62,5% (ottobre 2013-febbraio
2015) e all'80% (marzo-maggio 2015), fino al ritorno al tempo pieno a partire da giugno 2015; nel giugno 2017 i coniugi si sono separati consensuale,
formalizzando uno stato di separazione già in atto dall'anno 2014,
allorquando ella, di comune accordo con il marito, lasciava la casa coniugale;
Per 2 il valore nel 2020 il marito, dopo aver corrisposto al sig.
Pro in una srldella propria quota, ha trasformato la Imaging
semplificata a socio unico;
nel dicembre 2021 controparte ha ceduto il 65% del proprio pacchetto azionario alla società Large Format
Printing srl, incassando il corrispettivo di € 290.0000, e nel luglio
2023 ha alienato il restante 35%, percependo ulteriori 110.000,00
CP 1 ha continuato aeuro; nonostante la cessione, il sig.
svolgere il ruolo di amministratore-manager per la nuova compagine societaria, con retribuzione mensile di euro 3.500,00.
anche lei ha continuato a lavorare alle dipendenze dell'ex società
del marito, con trasferimento della sede di lavoro da Castelfranco Veneto a Istrana, percependo una retribuzione di circa € 1.500
mensili;
successivamente si è dimessa da Imaging Pro, venendo assunta a
e, a seguito di ulteriori dimissioni,ottobre 2023 da Controparte_2
da Cuttind Trading, mantenendo un livello retributivo
sostanzialmente invariato.
Con riguardo alla costruzione della casa familiare, la ricorrente allegato che: in un primo momento, i coniugi hanno stabilito la propria residenza a Castello di Godego, in un immobile di proprietà del suocero;
successivamente, la suocera ha donato al sig. CP 1 un rudere di sua proprietà, sito in Castelfranco Veneto, che necessitava di un rilevante intervento di ristrutturazione.
i lavori di ristrutturazione, iniziati nel dicembre 2001 e conclusi nel maggio 2003, hanno portato alla realizzazione di una nuova
completamente autonoma e situata nelabitazione di circa 300 mq,
centro cittadino;
-le spese iniziali sono state sostenute mediante un prestito di €
103.000 concesso dalla nonna del marito, prestito che i coniugi hanno restituito parzialmente (€ 54.000) attraverso rate mensili di € 500;
la parte restante dei costi è stata coperta grazie alla vendita dell'immobile precedentemente adibito a sede dell'attività
"Obiettivo Foto"%; tale immobile, valutato € 167.000, è stato ceduto
per € 65.000, in parziale compensazione del corrispettivo dovuto all'impresa edile incaricata della costruzione della nuova casa
coniugale;
- nel 2014, a seguito della crisi coniugale, ella si è trasferita in un appartamento di 80 mq, condotto in locazione, dove tuttora risiede, senza ottenere alcun riconoscimento economico in sede di separazione per il contributo fornito alla realizzazione della casa familiare.
In sintesi, la sig.ra Parte 1 sostiene che la situazione comprensiva del valore delleeconomica e patrimoniale del marito cessioni delle partecipazioni societarie e della proprietà della casa familiare rappresenta il risultato di un progetto comune, al
quale ella ha fornito un significativo apporto. Il sig. Controparte 3 ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie in quanto la medesima, con l'accordo di separazione, ha rinunciato a qualsiasi pretesa economica nei suoi confronti.
In subordine, il resistente ha allegato che:
controparte non ha contribuito in alcun modo alla costituzione e alla crescita della società Imaging Pro, né ha mai manifestato l'intenzione di assumere un ruolo imprenditoriale all'interno della stessa, ricomprendo la sola mansione di impiegata amministrativa;
la società ha affrontato nel tempo criticità finanziarie e di liquidità, come risulta dai bilanci 2014-2017, che evidenziano utili modesti e perdite, dovute ai continui prelievi dei soci, configuranti debiti verso la società;
tali prelievi, pur avendo consentito di mantenere un tenore di
vita familiare stabile, hanno aggravato il suo indebitamento personale e hanno ridotto la liquidità aziendale;
- tutte le operazioni societarie (la liquidazione della quota del socio Per 2 , la trasformazione in srl e la cessione delle quote),
poste in essere dopo la separazione dal coniuge, sono frutto delle
sue doti imprenditoriali e hanno permesso, non solo di risanare la
situazione debitoria, ma anche di accrescere l'attrattività della società sul mercato;
dalla vendita delle quote non ha incassato la complessiva somma di € 400.000,00, come erroneamente dichiarato da parte ricorrente;
dal dicembre 2021 al mese di novembre 2023 (cioè dopo la cessione delle quote) è stato amministratore della società Imaging Pro s.r.l., percependo un compenso mensile netto, per 12 mensilità, prima pari ad € 2.500,00, e poi pari ad € 3.500,00;
- in data 27.11.23, è stata nominato quale amministratore unico il sig. Testimone 3 e lui, di conseguenza, stato rimosso dall'incarico presso la società; dal mese di novembre 2023 a marzo
2024 non ha svolto alcuna attività lavorativa a causa delle proprie condizioni di salute (leucemia linfatica cronica e tumore alla prostata, per il quale si è sottoposto a intervento chirurgico il
27.12.2023);
-una volta ristabilitosi dall'intervento, ha intrapreso l'attività
di consulente, realizzando nel corso dell'anno 2024 un fatturato
lordo complessivo pari a € 9.939,50 (corrispondente a circa € 828,30
lordi mensili); per far fronte alle proprie esigenze economiche,
comprese le spese mediche, e a quelle dei figli, ha dovuto attingere a parte delle somme derivanti dalla vendita della società.
- le somme investite dalla ricorrente nella costruzione della casa familiare non corrispondono alla quantificazione descritta nel
ricorso e comunque sono state compensate dalla previsione, contenuta nelle condizioni di separazione, dell'obbligo paterno di provvedere all'integrale mantenimento dei figli.
1. Sull'assegno di mantenimento
In via preliminare va Osservato che la rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude la possibilità, per il coniuge economicamente più debole, di chiedere l'assegno divorzile, atteso che i due istituti si fondano su presupposti e
finalità differenti.
Ai fini della decisione, Occorre richiamare l'orientamento delle
Sezioni Unite stabilito nella sentenza n.18287/2018 secondo cui: “Il
riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge,
cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui Occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del fornito dal richiedente alla conduzione della vita contributo familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto".
Sulla scorta dei criteri enunciati dalla predetta pronuncia, l'iter l'eventuale attribuzione dell'assegno logico per determinare divorzile è il seguente.
In primo luogo, il giudice deve verificare se sussista un divario
rilevante nella situazione economica dei coniugi, con l'esercizio di eventuali poteri istruttori d'ufficio. Se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al percepimento,
mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere quale ne siano le ragioni.
In particolare, nella prospettiva della funzione perequativo-
compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia
conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia, effettuati dal coniuge richiedente, in questo caso
l'assegno risponde alla finalità di ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha, ad esempio, sacrificato le
proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa.
In mancanza, la funzione assistenziale dell'istituto consentirà di riconoscere al coniuge un assegno divorzile nel solo caso in cui non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali, ma in
tal caso, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Ciò premesso, sulla base delle risultanze istruttorie, si può ricostruire come segue la situazione economico-patrimoniale delle parti.
La ricorrente, nel corso della vita matrimoniale, ha sempre svolto attività lavorativa: inizialmente quale socia della società
Obiettivo Foto, successivamente come segretaria presso un
elettricista e, infine, come contabile. Per quest'ultima attività percepisce una retribuzione mensile di
circa € 1.500, suscettibile di incremento fino a € 1.800 per effetto dell'aumento stipendiale dovuto al lavoro straordinario.
ha altresì ricevuto la somma di €. 21.355, a titoloLa sig.ra Pt 1
di TFR, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Imaging
Pro srl.
Risulta proprietaria di un camper e, per successione ereditaria,
comproprietaria, insieme alla madre e alle sorelle, di un'abitazione di 256 mq.
I suoi redditi risultano gravati da un canone di locazione di € 550
mensili.
Il resistente, dal 1991 al 2001, è stato socio, unitamente alla moglie, della società Obiettivo Foto e, nel 1995, ha costituito con la società Imaging Pro.il sig. Persona 2
Nonostante le asserite difficoltà finanziarie dell'impresa, il sig. ha tratto dalla cessione delle proprie quote societarieCP 1 un rilevante utile, pari a € 295.000, sul quale ha corrisposto imposte per € 46.465 (cfr. doc. nn. 11 e 23 prodotti dal convenuto).
Dal dicembre 2021 al novembre 2023, successivamente alla cessione delle quote, ha ricoperto l'incarico di amministratore dell'Imaging
Pro, percependo un compenso mensile di circa € 3.500.
EG ha dichiarato che, dopo un periodo di inattività (novembre 2023
- marzo 2024), ha intrapreso la professione di consulente, con un
fatturato per il 2024 pari a € 9.939,50. Tuttavia, in mancanza di idonea documentazione e considerata la comprovata capacità
imprenditoriale del sig. CP 1 appare verosimile che egli continui a percepire redditi coerenti con i precedenti livelli di guadagno.
Il convenuto risulta altresì proprietario della casa coniugale e di un immobile sito in Tonezza del Cimone, pervenutogli in donazione dalla nonna, del valore stimato superiore a € 100.000, come
desumibile dall'acconto versato dalla società Imaging Pro allo
stesso resistente in esecuzione del contratto preliminare di vendita dell'immobile. Il predetto contratto è stato successivamente risolto di comune accordo tra le parti.
Per quanto concerne le spese, il resistente ha provveduto integralmente, sin dal 2014, al mantenimento dei figli;
attualmente
è rimasta a suo carico la figlia Per 1 studentessa universitaria.
In considerazione di quanto sopra rilevato, si ritiene sussistente un significativo squilibrio tra le posizioni economiche delle parti.
Tuttavia, tale divario non è riconducibile a sacrifici О rinunce
compiuti dalla ricorrente a beneficio della famiglia.
La sig.ra Pt 1 ha infatti sempre svolto regolarmente la propria attività lavorativa, maturando competenze pienamente valorizzabili sul mercato del lavoro, tanto che, dopo le dimissioni dalla società
Imagin Pro, è stata assunta dalla CP 2 e, non soddisfatta del lavoro presso questa società, ha rapidamente trovato un nuovo
impiego presso Cutting Trading.
La ricorrente inoltre non ha dimostrato di aver rinunciato in costanza matrimonio a significative opportunità professionali, né ha valorizzato eventuali profili che avrebbero potuto determinare un concreto pregiudizio economico а suo carico, quali, ad esempio, l'aver svolto un'attività part-time nell'interesse della famiglia,
con conseguenze sulla retribuzione e sulla posizione previdenziale.
Per quanto riguarda la casa familiare, va rilevato che un eventuale squilibrio derivante dai maggiori sacrifici sostenuti dalla
ricorrente è stato compensato dall'assunzione, da parte del resistente а partire dal 2014, dell'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento dei figli.
Pertanto, in ragione delle considerazioni svolte, la domanda proposta dalla sig.ra Pt 1 deve essere rigettata.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 1493/2023 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1. RIGETTA la domanda di attribuzione di un assegno divorzile proposta dalla sig.ra Parte 1 ;
2. CONFERMA per il resto le condizioni già in essere tra le parti;
3. PONE a carico della resistente le spese di lite;
spese che si liquidano in € 7.616,00 nel loro complessivo ammontare per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
Iva e Cpa di legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il presidente il giudice estensore dr SA ME dr IE RO