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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4215 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to PISAPIA Parte_1
ANNA, giusta mandato in atti
Ricorrente
E in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. per non aver tenuto in debita considerazione la significativa documentazione medica depositata attestante il complesso morboso da cui è affetta con conseguente riduzione della propria capacità lavorativa. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno, chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione oggetto del petitum, ossia la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile di assistenza, e la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge 104/1992, vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il giudice, ritenuto non necessario il rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva come da sentenza.
La domanda va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, occorre evidenziare che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione;
ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. (Cass. 30.10.81, n. 5729); la fattispecie costitutiva di tale diritto consta:
a) di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa;
b) di un requisito relativo alle condizioni economiche;
Giova infine precisare che la condizione di soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Ciò detto, l'ausiliario, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha esaminato tutta la documentazione allegata e, dopo un'approfondita valutazione della stess,a ha evidenziato che parte attrice è affetta dalle seguenti infermità: “Lieve sindrome disventilatoria in soggetto asmatico con note di enfisema distrofico bolloso. Visus monoculare in postumi di trattamento di cataratta congenita dell'occhio di sinistra”.
Si legge nella perizia che dalla documentazione sanitaria resa disponibile emerge che si è più volte sottoposta nel corso degli anni a valutazioni Parte_1 specialistiche pneumologiche integrate da esami della funzionalità respiratoria che coerentemente a quanto direttamente accertato in corso di esame clinico confermano la presenza di manifestazioni disventilatorie di tipo ostruttivo di grado veramente lieve
(VEMS 73%; VEMS/FVC 80%).
Il Ctu ha ritenuto di valutare tale menomazione secondo le indicazioni previste dalle tabelle ministeriali al codice 6004 (asma intrinseco) in percentuale del 35%.
La ricorrente, affetta da cataratta congenita all'occhio di sinistra, nonostante trattamento chirurgico della malformazione, si è vista rilevare in occasione di recente visita oculistica la presenza di deficit visivo all' occhio di sinistra: “pupilla fissa non reagente alla luce”.
Tale menomazione visiva, che ha trovato conferma in occasione dell'attuale accertamento tecnico, in quanto configurante una condizione di cecità monoculare è stata valutata dal Ctu secondo le indicazioni delle tabelle ministeriali (cod. 5005) in percentuale del 30%.
Le descritte patologie, valutate pertanto in base alle tabelle ministeriali di cui al D.M.
5/2/1992 dopo aver applicato il calcolo riduzionistico di legge IT= (0,IP1 + 0,IP2 +..) –
(0,IP1 x 0,IP2 x.. ) determinano un grado di invalidità complessivamente valutabile, in percentuale del 55%.
Rapportando poi il quadro clinico-funzionale al giudizio relativo allo stato di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, il Ctu inoltre ha affermato che Parte_1 per la osservata autonomia funzionale di base, non necessita di “...un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione...” e conseguentemente non è da ritenersi portatrice di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali. Non risultano dunque riscontrati gli evidenziati contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico e la storia clinica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di un'infermità diversa o la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni e indiscusse della scienza medica
(la cui fonte va indicata), nè affermazioni scientificamente errate (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, le doglianze contenute nel ricorso non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal Ctu.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Nulla per le spese , stante la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese processuali;
Così deciso in Salerno lì 21.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino