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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9838 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19659/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 24/05/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 09/09/1958 a MILANO (MI) Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIALE CERTOSA N. 188 20100 MILANO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bianucci presso il cui studio in Milano Via Alberto Da Giussano n. 26 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 20/07/1962 a ECUADOR Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 188 a MILANO di fatto irreperibile Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 16.12.2025
Il difensore dichiara: insistito richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio formulata in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 7.04.2011 a Milano con rito civile. Dall'unione coniugale non sono nati figli. I medesimi coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano in data 19.04.2023 Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 24/05/2025 Parte_1 ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
All'udienza del_16.12.2025, celebrata a seguito di un rinvio resosi necessario per l'impossibilità del ricorrente di comparire, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso, confermando la volontà di ottenere la pronuncia divorzile.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025
******* ritenuto Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile ( se ricorso dopo 1 agosto 2022) Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 13.09.2022 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza del 19.04.2023 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 23/05/2025 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, anche tenuto conto dell'interruzione di qualsivoglia contatto tra le parti da oltre 10 anni, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta ogni
[...] Controparte_1 altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a MILANO il 07/04/2011 , atto iscritto negli atti di Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO (anno 2011, atto n259, parte I);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 24/05/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 09/09/1958 a MILANO (MI) Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIALE CERTOSA N. 188 20100 MILANO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bianucci presso il cui studio in Milano Via Alberto Da Giussano n. 26 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 20/07/1962 a ECUADOR Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 188 a MILANO di fatto irreperibile Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 16.12.2025
Il difensore dichiara: insistito richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio formulata in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 7.04.2011 a Milano con rito civile. Dall'unione coniugale non sono nati figli. I medesimi coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano in data 19.04.2023 Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 24/05/2025 Parte_1 ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
All'udienza del_16.12.2025, celebrata a seguito di un rinvio resosi necessario per l'impossibilità del ricorrente di comparire, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso, confermando la volontà di ottenere la pronuncia divorzile.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025
******* ritenuto Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile ( se ricorso dopo 1 agosto 2022) Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 13.09.2022 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza del 19.04.2023 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 23/05/2025 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, anche tenuto conto dell'interruzione di qualsivoglia contatto tra le parti da oltre 10 anni, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta ogni
[...] Controparte_1 altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a MILANO il 07/04/2011 , atto iscritto negli atti di Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO (anno 2011, atto n259, parte I);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo