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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n. 4522/16
Il Giudice, dott.ssa IS CI, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
IS CI
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa IS
CI, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al numero 4522 R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto: diritti reali, distanze legali e risarcimento del danno e vertente
Tra
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
LA D'AN e GO D'AN, giusta procura in atti;
— Attore —
CONTRO
(C.F.: ) e ( CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Raffaele Franco, giusta procura in atti;
[...]
— Convenuti —
CONCLUSIONI
Per l'Attore : Come da note conclusionali depositate per l'udienza del Parte_1
02.10.2025, chiede: l'accoglimento integrale delle domande proposte, con condanna dei convenuti all'arretramento delle fabbriche in violazione delle distanze legali e dei parapetti dei terrazzi, alla rimozione dei lumi ingredienti, come accertato dal CT, nonché la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento del danno subito nella misura complessiva di Euro 8.000,00, oltre accessori, con vittoria di spese di giudizio e di CT.
Per i Convenuti e : Come da note di trattazione scritta per CP_1 Controparte_2
l'udienza del 02.10.2025, chiede che il Tribunale voglia rigettare la domanda di arretramento, tenuto conto della modesta entità delle violazioni e della loro parziale eliminazione, e ritenere che il relativo pregiudizio sia assorbito nell'importo determinato dal CT quale diminuzione di valore del fabbricato dell'attore, con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2016, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
esponendo di essere proprietario di un fabbricato in Sarno confinante con l'immobile Controparte_2 dei convenuti. L'attore lamentava che i convenuti, in occasione di lavori edili autorizzati con Permesso di
Costruire n. 1940 dell'11.09.2015, avevano realizzato opere in violazione delle distanze legali (art. 873 c.c. e strumento urbanistico locale) e avevano aperto lumi ingredienti e vedute in violazione degli artt. 901, 903 e
905 c.c..
Instaurato il contraddittorio, i convenuti si costituivano tardivamente e contestavano le domande attoree, ritenendo le opere conformi al titolo edilizio e rispettose delle distanze.
Depositate le memorie istruttorie, disposta ed eseguita CT da parte dell' ing. , all'udienza Persona_1 cartolare dell'08.10.2020, sulla scorta delle note di trattazione depositate, il precedente GI, ritenute superflue ai fini della decisione le prove testi già ammesse e considerata la causa matura per la decisione, fissava per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 9.2.2022, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per note conclusionali.
Pervenuta la causa innanzi alla scrivente, dopo alcuni rinvii, dovuti dalla dichiarazione dei convenuti di aver provveduto nelle more del giudizio ad eseguire le opere necessarie alla eliminazione delle violazioni accertate dal CT, veniva disposto ed eseguito supplemento di consulenza nel quale il CT ing. Per_1 ha relazionato la persistenza di tutte le violazioni accertate nella precedente consulenza, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dei convenuti.
Pertanto, all'udienza del 27.03.2025 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 02.10.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla Domanda di Riduzione in Pristino (Arretramento e Rimozione)
La domanda attorea volta ad ottenere la riduzione in pristino mediante arretramento delle opere e rimozione delle luci e vedute abusive risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Come noto, la Suprema Corte ha precisato che, in materia di distanze legali tra costruzioni, l'azione del proprietario di un fondo diretta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima, qualificabile come "negatoria servitutis" (cfr. Cass., Sez. II, 18/09/2006, n. 20126).
Si è inoltre affermato che l'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, atteso che solo costui può essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che pagina 3 di 8 la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate (cfr.
Cass., Sez. II, 04/09/2015, n. 17602; Cass., Sez. II, 22/12/1995, n. 13702).
L'onere della prova della titolarità del diritto di proprietà della costruzione, che si assume illegittima, grava sull'attore, salvo che l'anzidetta titolarità non sia contestata dalla controparte costituita e debba anzi dalla stessa ritenersi implicitamente ammessa (cfr. Cass., Sez. II, 06/03/1993, n. 2722).
Nel caso di specie la proprietà delle opere oggetto di causa non è contestata da nessuna delle parti.
Occorre osservare che, tra le limitazioni legali che i rapporti di vicinato impongono alla proprietà edilizia, una delle più rilevanti è quella prevista dall'articolo 873 cod. civ. il quale prevede che 'le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri' e che 'nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore'. La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ambito delle norme dei piani regolatori, ed in generale dei regolamenti locali, per distinguere le norme da considerare integrative del Codice occorre considerare lo scopo della norma regolamentare. Deve considerarsi non integrativa del Codice la norma che ha come scopo principale la tutela di interessi generali o urbanistici quali le limitazioni del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente, ecc.. Se, invece, la norma del regolamento riguarda le materie disciplinate dagli artt. 873 e segg. Co.. civ. e tende a completare, rafforzare, armonizzare, nel pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, allora è integrativa. Questo principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la Sentenza n.7275/06: 'Al fine di stabilire se una norma contenuta nello strumento urbanistico locale sia integrativa della disciplina prevista dal cod. civ. in materia di distanze tra costruzioni, dando così luogo al diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., oltre il risarcimento del danno, anche la riduzione in pristino, non è necessario che essa contenga una diretta previsione in tal senso, essendo sufficiente che essa regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni'. Quindi, mentre il pregiudizio alla proprietà altrui causato dalla violazione delle prescrizioni sull'attività edilizia in generale è contrastato solo con un risarcimento del danno per equivalente, nel caso di violazione delle disposizioni codicistiche - o integrative di queste – solo in tema di distanze ( 872, comma 2, c.c. che rinvia alla Sezione VI, Titolo II, Libro III del codice civile) è ammesso anche il potere di richiedere la riduzione in pristino.
A nulla rileva, peraltro, la circostanza che il convenuto abbia edificato le opere in conformità ad un titolo edilizio, atteso che lo stesso non esplicherebbe alcun effetto in ordine al rapporto civilistico oggetto del presente procedimento. pagina 4 di 8 Quanto alle vedute, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., come tale soggetta alla regole di cui agli artt.
905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessaria non solo l'inspectio ma anche la prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", grazie alla presenza di un parapetto che consenta l'esercizio di tali facoltà in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (v. per tutte, Cass., Sez. II, 05/11/2012, n. 18910). Pertanto l'assenza di parapetto su una terrazza di copertura di un edificio costituisce elemento decisivo per escludere che l'opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, anche se essa sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario, laddove la praticabilità può valere invece ai fini della qualificazione della situazione come luce irregolare. Per escludere anche questa seconda configurazione giuridica è necessario accertare, avuto riguardo all'attuale consistenza e destinazione dell'opera, oggettivamente considerata, ed alle sue possibili e prevedibili utilizzazioni da parte del proprietario, se e quali limitazioni, ancorché diverse e minori di quelle derivanti da un'apertura avente i caratteri della veduta o del prospetto, possano discenderne a carico della libertà del fondo vicino altrui (cfr. Cass., Sez. II, ord. 10/02/2020, n. 3043).
In definitiva, l'art. 905 c.c. prevede, perché possa parlarsi di veduta la cui distanza non può essere inferiore ad un metro e mezzo dal fondo del vicino, che il terrazzo debba essere munito di parapetto che permetta appunto di affacciarsi sul predetto fondo, per una normale inspectio
e prospectio e senza pericolo (Cass. n. 4453/1991 e Cass. n. 6737/1986).
Da quanto sopra se ne deduce che il parapetto assume una notevole importanza, tra gli elementi oggettivo che contraddistinguono il manufatto destinato all'esercizio della veduta, quale opera complementare e indispensabile per garantire non solo la comodità, ma anche un grado di sicurezza per l'incolumità personale dell'utente della veduta, in modo che essa possa essere praticata da persona di normale costituzione fisica senza che 'affacciarsi richiesta una particolare agilità fisica o un particolare allentamento.
Alla stregua dei principi sopra esposti è stata esclusa la configurabilità della veduta nei seguenti casi:
a) il muro di protezione del lastrico solare era insufficiente, per la sua limitata altezza, a garantire una comoda prospectio ed inspectio (Cass., Sez. II, 13/12/1968, n. 3954; Cass., Sez. II, 27/02/1976, n. 644);
b) parapetto del lastrico solare o della terrazza posizionato a livello troppo basso, nella specie 35 centimetri (Cass., 13/09/1975, n. 3044) o 60 centimetri (Cass., Sez. II, 12/06/1979, n. 3310), oppure troppo altro, 1,26 metri (Cass., Sez. II, 05/08/1977, n. 3564);
c) parapetto troppo largo (Cass., Sez. II, 09/04/1975, n. 1308);
d) terrazza delimitata da ringhiera in ferro alta m. 1,20 e terminante in alto con punte di lancia distaccate l'una dall'altra 15 centimetri e, quindi, costituente non parapetto idoneo all'affaccio ma mero strumento di divisione (Cass., Sez. II, 09/07/1984, n. 4015); pagina 5 di 8 e) parapetto avente una altezza variabile da 60 centimetri a 65 centimetri ed uno spessore di 40 centimetri, quindi inidoneo a consentire un affaccio agevole e sicuro (Cass., Sez. II, 07/11/1991, n. 3904).
Tornado al caso di specie il CT, Ing. , ha accertato in modo puntuale e preciso Persona_1
l'esistenza delle opere contestate e la loro difformità rispetto alla normativa civilistica e urbanistica. Tali accertamenti sono stati confermati anche dal supplemento di perizia.
In primo luogo, è stata accertata la violazione delle distanze legali tra costruzioni. Le due nuove unità immobiliari, oggetto di sopraelevazione ed ampliamento, sono state costruite sul confine, non in aderenza, in violazione sia dell'Art. 873 c.c. (distanza minima di tre metri) sia delle norme urbanistiche del di CP_3
Sarno vigenti (distanza minima dal confine di 5,00 mt). Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, le norme sulle distanze minime dai confini previste dagli strumenti urbanistici locali sono integrative dell'art. 873 c.c., e la loro violazione comporta il diritto del vicino di ottenere la riduzione in pristino.
Inoltre, il CT ha confermato che i convenuti hanno realizzato lumi ingredienti (indicati con i numeri 1, 2,
3) e terrazzi (lato ovest) che permettono l'affaccio sulla proprietà , violando gli artt. 901, 903 e Parte_1
905 c.c.. In particolare, i lumi 1, 2 e 3 sono stati aperti nel muro perimetrale di proprietà dell'Attore.
In conseguenza delle accertate violazioni, deve essere ordinata ai convenuti la riduzione in pristino.
Gli accorgimenti necessari per ripristinare lo status quo ante, come relazionati dal CT Ing. e non Per_1 superati dai lavori eseguiti in corso di causa, sono:
1. Arretramento di cinque metri dall'attuale confine delle due unità residenziali oggetto di sopraelevazione e di ampliamento, ad esclusione del torrino del vano scala;
2. Rimozione dei lumi ingredienti indicati nella tavola grafica con i numeri 1, 2, 3;
3. Arretramento di 1,50 mt della linea esteriore dei parapetti dei due terrazzi dalla linea di confine della proprietà . Parte_1
Le opere dovranno essere eseguite a cura e spese dei convenuti.
2. Sulla Domanda di Risarcimento del Danno
L'attore ha altresì richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati dal CT in complessivi Euro 8.000,00.
“Quanto alla tutela risarcitoria, le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni Unite in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato pagina 6 di 8 da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013, n.17635). Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione
«danno in re ipsa» va sostituita con quella di «danno presunto» o «danno normale», privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le
Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del 27.6.2024).
Nel caso di specie le argomentazioni addotte da parte attrice non possono ritenersi idonee alla allegazione del pregiudizio subito, con riferimento a specifiche nozioni di fatto relative al particolare caso di cui si discute, secondo le indicazioni ultime della Corte di legittimità.
Inoltre l'ordine di arretramento delle opere e di rimozione delle vedute abusive elimina in radice la causa della limitazione del godimento e il presupposto per la diminuzione del valore del fondo attoreo.
Invero
: a) Viene integralmente concessa la tutela reale specifica che mira a ripristinare la situazione antecedente l'illecito; b) La quantificazione del danno da parte del CT (€8.000,00) includeva €6.000,00 derivanti dalla preclusione alla realizzazione di un progetto di ampliamento futuro dell'attore (per effetto della diminuzione di valore della proprietà) e €2.000,00 per affaccio diretto;
c) Una volta eseguita la riduzione in pristino, l'attore riacquisterà pienamente la facoltà di espansione futura e il fondo risulterà liberato dalla servitù di veduta e dall'asservimento di fatto.
Si ritiene, pertanto, che l'Attore non abbia fornito la prova specifica, necessaria anche in caso di danno in re ipsa conseguente a tutela specifica, del pregiudizio patrimoniale subito nel periodo intercorrente tra la commissione dell'illecito e l'esecuzione dell'ordine di riduzione in pristino, al di là di quanto eliminabile con la condanna specifica. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno, deve essere rigettata.
3. Sulle Spese di Lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8 Avendo i convenuti resistito alle domande attoree, le quali sono state accolte nella parte principale e sostanziale (riduzione in pristino), essi vanno condannati alla refusione delle spese legali, ivi incluse le spese di CT anticipate dall'attore.
Le spese processuali e le spese di CT, comprese quelle del supplemento, devono essere integralmente poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda di riduzione in pristino proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna i convenuti in solido: a) All'arretramento di cinque metri dall'attuale confine delle due unità residenziali oggetto di sopraelevazione e di ampliamento, ad esclusione del torrino del vano scala;
b) Alla rimozione dei lumi ingredienti indicati nella tavola grafica del CT con i numeri 1, 2, e 3; c)
All'arretramento di 1,50 mt della linea esteriore dei parapetti dei due terrazzi del piano secondo dalla linea di confine della proprietà . Parte_1
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
3. Condanna i convenuti in solido, alla refusione in favore di delle spese di Parte_1 lite e delle competenze di giudizio, che si liquidano in € 3.809,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, Avv.ti GO e LA D'AN.
4. Pone definitivamente a carico di e , in solido, le spese di CP_1 Controparte_2
CT, già liquidate in favore dell'Ing. , con conseguente obbligo in capo agli stessi di Persona_1 restituire all'attore le spese dallo stesso corrisposte al CT
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IS CI
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