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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1464 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Menzica, nel cui studio a C.F._2
Catanzaro, in via Citriniti n. 5, elettivamente domiciliano, come da procura in atti
- attori -
E
(P.I. Partita Iva n. ) - in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore ed in qualità di procuratrice della società (P.I e iscrizione CP_2 al Registro delle Imprese di Milano n. ) rappresentata e difesa nel presente giudizio P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Fedele, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Canino sito a Catanzaro, in via Domenico Milelli n. 32
-convenuta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/2021, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
26 gennaio 2021.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 27.05.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale gli è stato ordinato il pagamento, in favore dell'opposta - quale procuratrice della società - di € 28.517,19, oltre interessi e spese della procedura CP_2 monitoria dovuti, a titolo di debito residuo, in forza del contratto di finanziamento n.17283699, Pag. 1 a 9 stipulato con la banca e ceduto da quest'ultima, tramite un'operazione di cartolarizzazione, CP_1 alla Controparte_3
A fondamento dell'opposizione hanno, preliminarmente, eccepito l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essergli stato notificato dal creditore mediante l'invio di una copia informatica priva del numero e del cronologico che lo identifica e, pertanto, non conforme al documento originale contenuto nel fascicolo telematico, contrariamente a quanto dichiarato dalla controparte.
Hanno, inoltre, contestato l'incompletezza della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, dal momento che la mera produzione del c.d. “saldaconto” da parte della banca non
è idonea a fornire la prova del credito vantato ed il suo esatto ammontare.
Nel merito, hanno eccepito il parziale intervenuto pagamento del credito, la mancata prova dell'erogazione del finanziamento da parte dell'ente creditore e la novazione del rapporto di finanziamento originario che ha fissato nuovi termini e tempi di pagamento del debito - non ancora decorsi al momento del ricorso monitorio - per cui la pretesa vantata dalla non poteva CP_1 ritenersi certa, liquida ed esigibile.
Hanno lamentato, inoltre, la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di trasparenza delle clausole ivi contenute, sia in ordine alla indeterminatezza del TAEG/ISC, con conseguente violazione della L. n. 385/93, che alla mancata individuazione del tasso di interesse applicato al rapporto in contestazione, all'usura originaria e sopravvenuta del tasso corrispettivo, all'usurarietà del tasso di mora ed all'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese.
Per tali motivazioni hanno, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 cpc.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande in essa formulate siccome infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 27 maggio 2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di
20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata la doglianza sollevata dagli opponenti in ordine alla inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo per difformità tra la copia recapitata e quella presente nel fascicolo telematico.
Pag. 2 a 9 Tale eccezione è, infatti, destituita di fondamento, atteso che, per come correttamente rilevato dall'opposta, nel fascicolo telematico digitale sono contenuti tutti gli atti del processo depositati dalle parti e dal giudice;
pertanto, è possibile estrarre sia la copia che il duplicato informatico di ogni documento ivi presente.
Tuttavia, a differenza della copia informatica di un documento nativo digitale, che presenta effettivamente tutti i dati inseriti nell'atto/provvedimento generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari, il duplicato informatico, per come si evince dagli artt. 1, lett.
i) quinquies, e 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, è un documento digitale ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici, ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del “file” originario con il duplicato, per cui non necessita di attestazione di conformità tra originale e duplicato, atteso che l'art. 23 bis del CAD (D.L. n. 179 del 2012), comma 1, recita che: "I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida” (cfr. Cass. Civile sez. VI, 19/09/2022, n.27379).
In sostanza, la copia informatica differisce dall'atto originale presente nel fascicolo telematico soltanto per forma, ma non per contenuto, per cui non si produce alcun vizio «fatale» nelle ipotesi di utilizzo, in sede di notifica, della copia anziché del duplicato, a condizione che sia raggiunto lo scopo di dare conoscenza dell'atto al destinatario (cfr. Cass. civile sez. II, 07/12/2023, n.34348).
Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che il decreto ingiuntivo per cui è causa sia giunto nella sfera di conoscenza degli interessati, che, attraverso l'instaurazione del presente giudizio di opposizione, hanno compiutamente esercitato il loro diritto di difesa, spiegando i motivi per i quali le somme ingiunte non sarebbero dovute al creditore, per cui tale questione può ritenersi superata.
2.1. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di ragione.
Giova, innanzitutto, rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
Pag. 3 a 9 La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale ha, in particolare, l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito azionato nella fase monitoria, mentre, spetterà al debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, contestando specificamente i fatti dedotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della loro generica contestazione. (Cass.
Civ. n. 12765/2007).
Di conseguenza, l'opponente (sostanziale convenuto) a fronte di un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto dall'attore/opposto, non può limitarsi ad una contestazione generica, ma ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. ( cfr. in tal senso Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno
2022, n. 20597, ma ex plurimis anche Tribunale Roma sez. XVII, 02/08/2019, n.15979).
Ciò detto, deve rilevarsi che la nella propria qualità di attrice in senso sostanziale, ha fornito CP_1 prova del credito depositando, già in sede di ricorso per ingiunzione, il contratto di prestito personale n. 17283699 stipulato con in data 28.02.2017 – sottoscritto da Parte_1 Parte_2 in qualità di coobbligato – e dal quale si evince che l'erogazione di un finanziamento di € 30.000,00, da restituirsi in 84 rate mensili da € 501,45, per un importo totale pari € 42.237,16 (quota capitale, interessi e costo del credito), come da piano di ammortamento in atti.
Risultano, inoltre, allegati dall'opposta: una dichiarazione di accettazione della richiesta di finanziamento, comunicata alla signora in data 28.02.2017; due diffide inoltrate ad Parte_1 entrambi gli opponenti in data 5.10.2018, con contestuale messa in mora per il pagamento del debito residuo ammontante ad € 28.712,93 e dichiarazione di decadenza del beneficio del termine della rateizzazione;
una certificazione del 17.04.2020 con la quale la attesta di aver ricevuto dalla CP_1
fino alla data del 15.03.2018, il rimborso di rate per un importo di € 6.195,40, residuando Parte_1 un debito ancora insoluto pari ad € 28.517,19.
A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, prive di pregio appaiono le doglianze sollevate dagli opponenti in ordine alla non debenza delle somme ingiunte per mancata prova dell'erogazione del finanziamento e per intervenuta novazione del credito ingiunto.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito la non esigibilità del credito ingiunto, in quanto
[...]
in data 17.12.2019, ha concordato, con un delegato della Fire s.p.a., espressamente Parte_1 incaricato dalla mandante un nuovo piano di ammortamento del debito Controparte_1 insoluto, sottoscrivendo n. 63 cambiali da € 397,30 cadauna, a far data dal 5.1.2024 al 5.03.2029, per
Pag. 4 a 9 € 25.029,90 e n. 57 cambiali di € 100,00 cadauna per la restituzione di ulteriori € 5.700,00 dal
5.4.2019 al 5.12.2023.
La nuova rateizzazione avrebbe determinato un effetto novativo della prestazione e la sostituzione dell'originaria pretesa creditoria con un nuovo rapporto obbligatorio, per cui alcun valore può essere riconosciuto all'originario contratto di finanziamento che sarebbe da considerarsi estinto e, quindi, non idoneo a supportare la pretesa creditoria dedotta dalla controparte.
Tale assunto è infondato, atteso che, per espressa previsione normativa di cui all'art. 1230 c.c., affinché possa configurarsi una novazione oggettiva, è necessario che le parti sostituiscano l'obbligazione originariamente concordata con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso e che la loro volontà di estinguere l'obbligazione precedente sia espressa in modo chiaro ed inequivocabile.
Trattasi, infatti, di contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo diverso rapporto obbligatorio, in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, i cui elementi essenziali - oltre ai soggetti ed alla causa del contratto
- sono proprio l'animus novandi con il quale le parti esprimono, in modo chiaro ed espresso, la volontà di estinguere il rapporto originario e l'aliquid novi, inteso, come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Di conseguenza, l'efficacia novativa di un accordo presuppone una situazione di incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dal nuovo contratto, in virtù della quale le obbligazioni assunte con il secondo accordo risultano oggettivamente diverse da quelle precedenti (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/09/2023, n. 27200) dovendosi, perciò, escludere, che la sola regolamentazione pattizia delle modalità di esecuzione di una preesistente obbligazione possa comportare la novazione del rapporto (cfr. Cass. Civ. sez. I, 20/12/2016, n. 26334, ma anche Sez. 1^ n. 15980-10, n. 1218-08,
n. 16038-04).
Ciò detto, nella vicenda in esame alcuna novazione dell'obbligazione originaria può dirsi intervenuta tra le parti, poiché difettano tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie.
Ed invero, l'unico documento invocato dagli opponenti, volto a provare l'intervenuta transizione novativa, costituisce un mera rimodulazione del credito concesso a con Parte_1
l'espressa previsione che: “cambiali/assegni/altro diverso contante, ricevuti a titolo di pagamento, non costituiscono novazione del credito”; per cui non vi è alcun dubbio sulla reale intenzione delle parti di mantenere l'obbligazione originaria, garantendone l'adempimento seppure con modalità e tempistiche differenti.
Pag. 5 a 9 La natura dichiarativa di tale documento consente di smentire anche l'ulteriore doglianza sollevata dagli opponenti in ordine alla mancata prova dell'erogazione del prestito personale, poiché, in caso contrario, non si comprenderebbe per quale ragione avrebbe concordato con la Parte_1 società incaricata da un piano di rientro cambiario, obbligandosi alla restituzione di somme CP_1 delle quali non avrebbe mai usufruito.
In realtà, per come si evince dalla interrogazione contabile in atti, la somma mutuata è stata puntualmente erogata da con valuta 1.3.2017, mediante accredito sul conto corrente della CP_1
le cui coordinate sono state specificate in contratto. Parte_1
Tali circostanze trovano ulteriore conferma nella certificazione ex art. 50 TUB prodotta dalla medesima banca e dalla quale si evince che la signora alla data del 17.04.2020, aveva Parte_1 pagato le rate per un importo di € 6.195,40, residuando uno scoperto di € 28.517,19 oltre interessi, ma soprattutto in un'annotazione contenuta nel file “allegati , presente nel Parte_3 fascicolo degli opponenti, ove è espressamente indicato che, a fronte di un finanziamento di €
30.779,00, sono stati versati in favore di € 6.000,00. CP_1
Una precisazione è necessaria su tale certificazione ex art. 50 TUB, in relazione alla quale l'opponente ne ha dedotto l'inidoneità a fungere da prova del credito azionato, trattandosi di mero “saldaconto”.
Deve, infatti, essere rilevato che lo strumento del saldaconto non viene in rilievo in ordine ai contratti di finanziamento, bensì ai rapporti di conto corrente o di conto anticipi. L'estratto di saldaconto, infatti, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21092) relativo al saldo del conto corrente. Pertanto, in relazione ai rapporti di mutuo, ai fini della prova del titolo posto alla base del credito ingiunto, deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento.
La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto «aperto», su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Pag. 6 a 9 Nei rapporti di mutuo, diversamente, la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento (cfr. doc. n. 5 e n. 6 del fascicolo monitorio) può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca in sede monitoria, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum (cfr. Trib. Lecce, sez. II civ., 9 marzo 2020,
n. 764).
Ne consegue che la pretesa creditoria deve ritenersi pienamente provata.
2.2. Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa fatta valere dal creditore opposto deve,
a questo punto, valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese svolte dagli opponenti in ordine alla nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del TAEG ed alla usurarietà originaria/sopravvenuta del tasso corrispettivo applicato.
Le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento, in quanto le contestazioni sono state formulate dagli opponenti in modo alquanto generico, risolvendosi in ricostruzioni giurisprudenziali concernenti le problematiche dell'applicazione degli interessi usurari, senza, tuttavia, alcuna specificazione di come le pattuizioni intervenute tra le parti abbiano avuto una concreta ripercussione sull'andamento del rapporto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare
e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 19597 del
18/09/2020).
L'attore/opponente deve, quindi, allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello
Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L'Aquila,
20/07/2021, n. 1146).
Nel caso di specie, a fronte dell'avversa produzione documentale, dal quale risultano le condizioni contrattuali pattuite, i tassi di interessi applicati e le spese addebitate, il cliente non ha allegato le singole poste ritenute indebite e le specifiche ragioni della presunta illegittimità, né ha specificato perché gli interessi siano da considerarsi usurari, o in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia.
Pag. 7 a 9 Tantomeno ha circostanziato le proprie deduzioni correlandone a singole appostazioni o ha precisato l'ammontare degli addebiti che di volta in volta ha ritenuto illegittimi, per cui, in tale prospettiva, la domanda non può trovare alcun accoglimento.
In ragione di quanto sopra esposto, dunque, non possono che essere integralmente disattese le doglianze attoree sotto il profilo dell'usura, poiché del tutto generiche e non supportate dalla documentazione in atti.
2.3. Da ultimo, per le medesime motivazioni, deve essere rigettata anche la doglianza relativa alla presenza nel contratto di finanziamento di interessi anatocistici determinati dal sistema di ammortamento alla francese.
Sul punto, occorre, infatti, precisare che per ormai costante orientamento giurisprudenziale, in materia di contratti bancari, nel cosiddetto ammortamento "alla francese” gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata;
alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare". (così Trib. Bologna sez. IV, 24/06/2017, ma anche, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I, 25/01/2025, n.1844)
È pertanto, da escludere che il predetto meccanismo abbia alcuna attinenza con l'anatocismo, in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri.
2.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 80/2021, emesso in data 26 gennaio 2021 dal Parte_2
Tribunale di Catanzaro deve, pertanto, essere respinta poiché infondata. Si reputa assorbita ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022 della tipologia di controversia, del suo valore
(con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), delle singole fasi del processo e di un importo pari al medio tariffario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pag. 8 a 9 1) rigetta l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 80/2021, emesso in data 26 gennaio
2021 dal Tribunale di Catanzaro;
2) condanna e in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2 favore dell'opposta, delle spese di lite della presente procedura, che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, lì 15/07/2025
Il Giudice
dott. Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1464 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Menzica, nel cui studio a C.F._2
Catanzaro, in via Citriniti n. 5, elettivamente domiciliano, come da procura in atti
- attori -
E
(P.I. Partita Iva n. ) - in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore ed in qualità di procuratrice della società (P.I e iscrizione CP_2 al Registro delle Imprese di Milano n. ) rappresentata e difesa nel presente giudizio P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Fedele, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Canino sito a Catanzaro, in via Domenico Milelli n. 32
-convenuta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/2021, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
26 gennaio 2021.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 27.05.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale gli è stato ordinato il pagamento, in favore dell'opposta - quale procuratrice della società - di € 28.517,19, oltre interessi e spese della procedura CP_2 monitoria dovuti, a titolo di debito residuo, in forza del contratto di finanziamento n.17283699, Pag. 1 a 9 stipulato con la banca e ceduto da quest'ultima, tramite un'operazione di cartolarizzazione, CP_1 alla Controparte_3
A fondamento dell'opposizione hanno, preliminarmente, eccepito l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essergli stato notificato dal creditore mediante l'invio di una copia informatica priva del numero e del cronologico che lo identifica e, pertanto, non conforme al documento originale contenuto nel fascicolo telematico, contrariamente a quanto dichiarato dalla controparte.
Hanno, inoltre, contestato l'incompletezza della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, dal momento che la mera produzione del c.d. “saldaconto” da parte della banca non
è idonea a fornire la prova del credito vantato ed il suo esatto ammontare.
Nel merito, hanno eccepito il parziale intervenuto pagamento del credito, la mancata prova dell'erogazione del finanziamento da parte dell'ente creditore e la novazione del rapporto di finanziamento originario che ha fissato nuovi termini e tempi di pagamento del debito - non ancora decorsi al momento del ricorso monitorio - per cui la pretesa vantata dalla non poteva CP_1 ritenersi certa, liquida ed esigibile.
Hanno lamentato, inoltre, la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di trasparenza delle clausole ivi contenute, sia in ordine alla indeterminatezza del TAEG/ISC, con conseguente violazione della L. n. 385/93, che alla mancata individuazione del tasso di interesse applicato al rapporto in contestazione, all'usura originaria e sopravvenuta del tasso corrispettivo, all'usurarietà del tasso di mora ed all'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese.
Per tali motivazioni hanno, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 cpc.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande in essa formulate siccome infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 27 maggio 2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di
20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata la doglianza sollevata dagli opponenti in ordine alla inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo per difformità tra la copia recapitata e quella presente nel fascicolo telematico.
Pag. 2 a 9 Tale eccezione è, infatti, destituita di fondamento, atteso che, per come correttamente rilevato dall'opposta, nel fascicolo telematico digitale sono contenuti tutti gli atti del processo depositati dalle parti e dal giudice;
pertanto, è possibile estrarre sia la copia che il duplicato informatico di ogni documento ivi presente.
Tuttavia, a differenza della copia informatica di un documento nativo digitale, che presenta effettivamente tutti i dati inseriti nell'atto/provvedimento generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari, il duplicato informatico, per come si evince dagli artt. 1, lett.
i) quinquies, e 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, è un documento digitale ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici, ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del “file” originario con il duplicato, per cui non necessita di attestazione di conformità tra originale e duplicato, atteso che l'art. 23 bis del CAD (D.L. n. 179 del 2012), comma 1, recita che: "I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida” (cfr. Cass. Civile sez. VI, 19/09/2022, n.27379).
In sostanza, la copia informatica differisce dall'atto originale presente nel fascicolo telematico soltanto per forma, ma non per contenuto, per cui non si produce alcun vizio «fatale» nelle ipotesi di utilizzo, in sede di notifica, della copia anziché del duplicato, a condizione che sia raggiunto lo scopo di dare conoscenza dell'atto al destinatario (cfr. Cass. civile sez. II, 07/12/2023, n.34348).
Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che il decreto ingiuntivo per cui è causa sia giunto nella sfera di conoscenza degli interessati, che, attraverso l'instaurazione del presente giudizio di opposizione, hanno compiutamente esercitato il loro diritto di difesa, spiegando i motivi per i quali le somme ingiunte non sarebbero dovute al creditore, per cui tale questione può ritenersi superata.
2.1. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di ragione.
Giova, innanzitutto, rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
Pag. 3 a 9 La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale ha, in particolare, l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito azionato nella fase monitoria, mentre, spetterà al debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, contestando specificamente i fatti dedotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della loro generica contestazione. (Cass.
Civ. n. 12765/2007).
Di conseguenza, l'opponente (sostanziale convenuto) a fronte di un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto dall'attore/opposto, non può limitarsi ad una contestazione generica, ma ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. ( cfr. in tal senso Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno
2022, n. 20597, ma ex plurimis anche Tribunale Roma sez. XVII, 02/08/2019, n.15979).
Ciò detto, deve rilevarsi che la nella propria qualità di attrice in senso sostanziale, ha fornito CP_1 prova del credito depositando, già in sede di ricorso per ingiunzione, il contratto di prestito personale n. 17283699 stipulato con in data 28.02.2017 – sottoscritto da Parte_1 Parte_2 in qualità di coobbligato – e dal quale si evince che l'erogazione di un finanziamento di € 30.000,00, da restituirsi in 84 rate mensili da € 501,45, per un importo totale pari € 42.237,16 (quota capitale, interessi e costo del credito), come da piano di ammortamento in atti.
Risultano, inoltre, allegati dall'opposta: una dichiarazione di accettazione della richiesta di finanziamento, comunicata alla signora in data 28.02.2017; due diffide inoltrate ad Parte_1 entrambi gli opponenti in data 5.10.2018, con contestuale messa in mora per il pagamento del debito residuo ammontante ad € 28.712,93 e dichiarazione di decadenza del beneficio del termine della rateizzazione;
una certificazione del 17.04.2020 con la quale la attesta di aver ricevuto dalla CP_1
fino alla data del 15.03.2018, il rimborso di rate per un importo di € 6.195,40, residuando Parte_1 un debito ancora insoluto pari ad € 28.517,19.
A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, prive di pregio appaiono le doglianze sollevate dagli opponenti in ordine alla non debenza delle somme ingiunte per mancata prova dell'erogazione del finanziamento e per intervenuta novazione del credito ingiunto.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito la non esigibilità del credito ingiunto, in quanto
[...]
in data 17.12.2019, ha concordato, con un delegato della Fire s.p.a., espressamente Parte_1 incaricato dalla mandante un nuovo piano di ammortamento del debito Controparte_1 insoluto, sottoscrivendo n. 63 cambiali da € 397,30 cadauna, a far data dal 5.1.2024 al 5.03.2029, per
Pag. 4 a 9 € 25.029,90 e n. 57 cambiali di € 100,00 cadauna per la restituzione di ulteriori € 5.700,00 dal
5.4.2019 al 5.12.2023.
La nuova rateizzazione avrebbe determinato un effetto novativo della prestazione e la sostituzione dell'originaria pretesa creditoria con un nuovo rapporto obbligatorio, per cui alcun valore può essere riconosciuto all'originario contratto di finanziamento che sarebbe da considerarsi estinto e, quindi, non idoneo a supportare la pretesa creditoria dedotta dalla controparte.
Tale assunto è infondato, atteso che, per espressa previsione normativa di cui all'art. 1230 c.c., affinché possa configurarsi una novazione oggettiva, è necessario che le parti sostituiscano l'obbligazione originariamente concordata con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso e che la loro volontà di estinguere l'obbligazione precedente sia espressa in modo chiaro ed inequivocabile.
Trattasi, infatti, di contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo diverso rapporto obbligatorio, in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, i cui elementi essenziali - oltre ai soggetti ed alla causa del contratto
- sono proprio l'animus novandi con il quale le parti esprimono, in modo chiaro ed espresso, la volontà di estinguere il rapporto originario e l'aliquid novi, inteso, come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Di conseguenza, l'efficacia novativa di un accordo presuppone una situazione di incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dal nuovo contratto, in virtù della quale le obbligazioni assunte con il secondo accordo risultano oggettivamente diverse da quelle precedenti (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/09/2023, n. 27200) dovendosi, perciò, escludere, che la sola regolamentazione pattizia delle modalità di esecuzione di una preesistente obbligazione possa comportare la novazione del rapporto (cfr. Cass. Civ. sez. I, 20/12/2016, n. 26334, ma anche Sez. 1^ n. 15980-10, n. 1218-08,
n. 16038-04).
Ciò detto, nella vicenda in esame alcuna novazione dell'obbligazione originaria può dirsi intervenuta tra le parti, poiché difettano tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie.
Ed invero, l'unico documento invocato dagli opponenti, volto a provare l'intervenuta transizione novativa, costituisce un mera rimodulazione del credito concesso a con Parte_1
l'espressa previsione che: “cambiali/assegni/altro diverso contante, ricevuti a titolo di pagamento, non costituiscono novazione del credito”; per cui non vi è alcun dubbio sulla reale intenzione delle parti di mantenere l'obbligazione originaria, garantendone l'adempimento seppure con modalità e tempistiche differenti.
Pag. 5 a 9 La natura dichiarativa di tale documento consente di smentire anche l'ulteriore doglianza sollevata dagli opponenti in ordine alla mancata prova dell'erogazione del prestito personale, poiché, in caso contrario, non si comprenderebbe per quale ragione avrebbe concordato con la Parte_1 società incaricata da un piano di rientro cambiario, obbligandosi alla restituzione di somme CP_1 delle quali non avrebbe mai usufruito.
In realtà, per come si evince dalla interrogazione contabile in atti, la somma mutuata è stata puntualmente erogata da con valuta 1.3.2017, mediante accredito sul conto corrente della CP_1
le cui coordinate sono state specificate in contratto. Parte_1
Tali circostanze trovano ulteriore conferma nella certificazione ex art. 50 TUB prodotta dalla medesima banca e dalla quale si evince che la signora alla data del 17.04.2020, aveva Parte_1 pagato le rate per un importo di € 6.195,40, residuando uno scoperto di € 28.517,19 oltre interessi, ma soprattutto in un'annotazione contenuta nel file “allegati , presente nel Parte_3 fascicolo degli opponenti, ove è espressamente indicato che, a fronte di un finanziamento di €
30.779,00, sono stati versati in favore di € 6.000,00. CP_1
Una precisazione è necessaria su tale certificazione ex art. 50 TUB, in relazione alla quale l'opponente ne ha dedotto l'inidoneità a fungere da prova del credito azionato, trattandosi di mero “saldaconto”.
Deve, infatti, essere rilevato che lo strumento del saldaconto non viene in rilievo in ordine ai contratti di finanziamento, bensì ai rapporti di conto corrente o di conto anticipi. L'estratto di saldaconto, infatti, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21092) relativo al saldo del conto corrente. Pertanto, in relazione ai rapporti di mutuo, ai fini della prova del titolo posto alla base del credito ingiunto, deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento.
La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto «aperto», su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Pag. 6 a 9 Nei rapporti di mutuo, diversamente, la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento (cfr. doc. n. 5 e n. 6 del fascicolo monitorio) può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca in sede monitoria, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum (cfr. Trib. Lecce, sez. II civ., 9 marzo 2020,
n. 764).
Ne consegue che la pretesa creditoria deve ritenersi pienamente provata.
2.2. Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa fatta valere dal creditore opposto deve,
a questo punto, valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese svolte dagli opponenti in ordine alla nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del TAEG ed alla usurarietà originaria/sopravvenuta del tasso corrispettivo applicato.
Le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento, in quanto le contestazioni sono state formulate dagli opponenti in modo alquanto generico, risolvendosi in ricostruzioni giurisprudenziali concernenti le problematiche dell'applicazione degli interessi usurari, senza, tuttavia, alcuna specificazione di come le pattuizioni intervenute tra le parti abbiano avuto una concreta ripercussione sull'andamento del rapporto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare
e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 19597 del
18/09/2020).
L'attore/opponente deve, quindi, allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello
Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L'Aquila,
20/07/2021, n. 1146).
Nel caso di specie, a fronte dell'avversa produzione documentale, dal quale risultano le condizioni contrattuali pattuite, i tassi di interessi applicati e le spese addebitate, il cliente non ha allegato le singole poste ritenute indebite e le specifiche ragioni della presunta illegittimità, né ha specificato perché gli interessi siano da considerarsi usurari, o in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia.
Pag. 7 a 9 Tantomeno ha circostanziato le proprie deduzioni correlandone a singole appostazioni o ha precisato l'ammontare degli addebiti che di volta in volta ha ritenuto illegittimi, per cui, in tale prospettiva, la domanda non può trovare alcun accoglimento.
In ragione di quanto sopra esposto, dunque, non possono che essere integralmente disattese le doglianze attoree sotto il profilo dell'usura, poiché del tutto generiche e non supportate dalla documentazione in atti.
2.3. Da ultimo, per le medesime motivazioni, deve essere rigettata anche la doglianza relativa alla presenza nel contratto di finanziamento di interessi anatocistici determinati dal sistema di ammortamento alla francese.
Sul punto, occorre, infatti, precisare che per ormai costante orientamento giurisprudenziale, in materia di contratti bancari, nel cosiddetto ammortamento "alla francese” gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata;
alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare". (così Trib. Bologna sez. IV, 24/06/2017, ma anche, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I, 25/01/2025, n.1844)
È pertanto, da escludere che il predetto meccanismo abbia alcuna attinenza con l'anatocismo, in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri.
2.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 80/2021, emesso in data 26 gennaio 2021 dal Parte_2
Tribunale di Catanzaro deve, pertanto, essere respinta poiché infondata. Si reputa assorbita ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022 della tipologia di controversia, del suo valore
(con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), delle singole fasi del processo e di un importo pari al medio tariffario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pag. 8 a 9 1) rigetta l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 80/2021, emesso in data 26 gennaio
2021 dal Tribunale di Catanzaro;
2) condanna e in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2 favore dell'opposta, delle spese di lite della presente procedura, che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, lì 15/07/2025
Il Giudice
dott. Stefano Costarella
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