Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7527/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Luca Bennati;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 23.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
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1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio in Bargagli (GE) il
11.9.2021, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) la casa coniugale sita in Genova, Via Bottini n. 14n/4 di proprietà della sig.ra
[...]
rimane a quest'ultima. Parte_3
Il sig. a già provveduto a trasferire la sua residenza altrove. Pt_1
CP_ 2) Il gatto meticcio di nome rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi- proprietari con collocazione alternata per un mese presso l'abitazione del sig.
[...]
e per un mese presso l'abitazione della sig.ra i quali Parte_1 Parte_3
provvederanno in tali periodi al suo mantenimento diretto.
Le spese straordinarie relative all'animale domestico (veterinario, medicinali, ecc.) saranno ripartite al 50% fra i coniugi.
Qualora il gatto dovesse sviluppare problematiche fisiche o comportamentali dovute alla gestione condivisa, i coniugi valuteranno di comune accordo la possibilità che l'animale resti affidato in modo esclusivo ad uno di loro.
3) L'autovettura VW Golf tg. EN 501 TX e il motoveicolo Honda Forza ES tg. ES 49993 di proprietà del sig. rimangono a quest'ultimo, mentre lo scooter Parte_1 [...]
tg. ER 70397 di proprietà della sig.ra rimane a quest'ultima. CP_2 Parte_3
4) I coniugi dichiarano di percepire ciascuno un proprio reddito e di essere, pertanto, economicamente autosufficienti non avendo nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
5) Con l'esecuzione del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione rinunciando, comunque, a qualsiasi ulteriore richiesta”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 2, parte II, serie A, anno 2021) e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
3 la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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