Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, proposto da
OL TR, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Massari, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell'Ordinanza Dirigenziale n. 162 del 8.11.2019, notificata in data 21.11.2019, con la quale il Comune di Copertino ha ingiunto al sig. TR il pagamento, sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/01, della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 20.000,00, oltre spese per procedimento e notifica, a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 34 del 19.04.2013, accertata in data 9.06.2016;
- ove occorra, del "Regolamento Comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 06.06.2001 per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive” ove nulla dispone in ordine alle modalità di accertamento della violazione e successiva contestazione della sanzione;
- nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FE FF e udito il difensore di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerato che:
- con ordinanza n. 34 del 19 aprile 2013 il Comune di Copertino ha ingiunto all’odierno ricorrente la demolizione di opere abusive, ivi meglio descritte, presenti sul terreno di proprietà del privato in agro di Copertino C.da “Tarantini” o “Scaloti”, censito nel N.C.T. al fg. 22 p.lla 337 in zona E/1: “Agricola” nel vigente P.R.G.;
- con verbale prot. n. 16481 del 9 giugno 2016 la Polizia Municipale ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione;
- con ordinanza n. 162 dell’8 novembre 2019, notificata in data 21 novembre 2019, è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, oltre oneri e spese per procedimento di notifica, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis D.P.R. n. 380/2001;
- con l’odierno ricorso, notificato il 20 gennaio 2020 ed iscritto a ruolo il 17 febbraio 2020 il ricorrente ha impugnato la predetta ordinanza chiedendone l’annullamento per un motivo in diritto;
- il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l.n. 689/1981 nonché la nullità del Regolamento Comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 06.06.2001 per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive ove nulla dispone in ordine alle modalità di accertamento della violazione e successiva contestazione della sanzione;
- in data 23 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria nella quale: a) insiste sulla natura sanzionatoria della sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 e dunque sull’applicabilità della l.n. 689/2001; b) deduce la violazione dell’art. 14 l.n. 689/1981 nella misura in cui tra l’accertamento della inottemperanza e la sua contestazione tramite il provvedimento impugnato sarebbero trascorsi – immotivatamente – più di 90 giorni, il che avrebbe comportato l’estinzione della obbligazione sanzionatoria; c) deduce la nullità del regolamento comunale di Copertino in ordine alle modalità di accertamento e contestazione della violazione all’ordine di demolizione, nella parte in cui nulla dispone sul punto; d) deduce che è mancata una valutazione di proporzionalità anche rispetto ai tempi di esercizio del potere sanzionatorio, con violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento;
- il Comune di Copertino, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va anzitutto premesso in via generale che: “ Le disposizioni di cui alla l. n. 689 del 1981 non sono direttamente applicabili alla sanzione prevista dal comma 4 bis dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, in quanto la disciplina degli abusi edilizi presenta caratteri di specialità e non risulta omologabile tout court al sistema sanzionatorio previsto per la generalità delle violazioni amministrative dalla l. n. 689/1981. La sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 ha, infatti, natura ripristinatoria e non punitiva ” T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 03/06/2021, n.3717.
In ogni caso, quando anche si ritenesse applicabile la l.n. 689/1981, non sarebbe comunque applicabile al caso di specie il suo art. 14 in quanto l’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001, che costituisce norma speciale, pone l’accertamento della inottemperanza quale mero presupposto di fatto dell’irrogazione della sanzione, senza riferimenti alle tempistiche procedimentali.
Una tale formulazione è ragionevole se si considera che la mancata esecuzione di un ordine di demolizione non è un illecito istantaneo bensì ha carattere permanente, cioè sussiste fintanto che perdura la mancata ottemperanza. Ciò significa che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’illecito non può essere estinto per il semplice decorso del tempo, in mancanza dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
A conclusioni diverse si sarebbe potuto giungere, per quanto concerne la dedotta lesione dell’affidamento, della ragionevolezza e della proporzionalità, laddove il ricorrente avesse dedotto e dimostrato di aver eseguito l’ordinanza di demolizione nel lasso di tempo intercorrente tra il verbale di accertamento e l’irrogazione della sanzione.
Poiché ciò non è stato dedotto – e dunque deve ritenersi non avvenuto – non può sussistere alcun affidamento del ricorrente in ordine al consolidamento, per effetto del passare del tempo, di una situazione contra jus . E ciò perché, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza, l’ordinamento non tutela qualsiasi affidamento, ma solo un affidamento che sia legittimo (cfr. ex multis, Consiglio di Stato , sez. III , 03/10/2025 , n. 7726).
Non sussiste altresì una nullità del regolamento del comune di Copertino in ordine alle modalità di accertamento e contestazione della violazione all’ordine di demolizione, perché non sussiste un obbligo in astratto della legge di stabilire scansioni procedimentali ulteriori e diverse da quelle della l.n. 241/1990, applicabili in via generale, né parallelamente un obbligo in concreto dell’ente titolare della potestà sanzionatoria di introdurre più specifici atti di auto-vincolo.
Lo schema legale dell’attività amministrativa nel caso di specie è quello norma-fatto-potere-effetto, nel quale, peraltro, il potere è vincolato atteso che a fronte dell’accertamento della sanzione non è rimessa alla amministrazione procedente la scelta circa l’opportunità di applicare o meno la sanzione.
In altre parole la legge sulla base della quale è stata adottata la sanzione pecuniaria è esclusivamente l’art. 31 , D.P.R. n. 380/2001, ed è esclusivamente tale norma a contenere tutti gli elementi dell’illecito amministrativo e cioè la condotta e la cornice edittale della sanzione.
Il regolamento richiamato non è dunque la legge che fonda il potere sanzionatoria sia perché non costituisce, ictu oculi, una legge, sia perché non descrive la condotta sanzionata. E non è tenuto, conseguentemente, a specificare ulteriori presupposti, anche procedurali, per l’applicazione della sanzione.
Del resto, la sanzione contestata sarebbe stata pacificamente comminabile anche se fosse mancato il regolamento, il quale assume dunque la natura di mero atto di autovincolo rispetto alla quantificazione della sanzione in concreto comminabile, nell’ambito della forbice edittale già fissata dalla legge, in un’ottica di equità e di parità di trattamento dei cittadini.
Altresì deve essere respinta la censura relativa al quantum della sanzione.
Va ricordato sul punto che: “ L'attività determinativa del quantum della sanzione irrogata (nonché, più a monte, il giudizio di sussunzione delle peculiarità del caso entro i criteri determinativi normativamente indicati) costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l'operazione valutativa in tal modo posta in essere non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici ” (Consiglio di Stato sez. VI, 12/04/2011, n.2256; nello stesso senso anche T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/10/2021, n.10113).
Nel caso di specie il Comune ha sufficientemente motivato richiamando, per esteso, i criteri stabiliti nel relativo regolamento comunale, che costituiscono a tutti gli effetti la motivazione del provvedimento impugnato e che non appaiono affetti da manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Nulla sulle spese alla luce della mancata costituzione in giudizio del Comune di Copertino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AS, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
FE FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE FF | TO AS |
IL SEGRETARIO