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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 3317 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3317 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli (NA) alla via Giuseppe Tropeano n. 8, presso lo studio dell'avvocato Antonio De Lise, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli (NA) alla via Giuseppe Tropeano n. 8, presso lo studio dell'avvocato Antonio De Lise, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 R.g. V.g. n. 3317 /2024
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 18.11.2024 per la comparizione figurata delle parti all'udienza del 21.11.2024 , le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 06.09.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
10.09.2018, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.11.2024, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di depositare l'estratto di matrimonio del comune di celebrazione, il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al Collegio sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. in merito alle condizioni accessorie le parti hanno concordato quanto segue:
“ 1 i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2 i sig.ri C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
2 R.g. V.g. n. 3317 /2024
C.F. dichiarano di essere economicamente CP_1 C.F._2
autosufficienti, di non avere nulla a pretendere reciprocamente e di avere già definito ogni altra questione di natura economica e patrimoniale;
3 i coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile di NAPOLI e Giugliano in Campania NA affinchè procedano alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Non risultano contrarie a norme imperative, le condizioni sopra riportate possono essere recepite con la presente pronuncia.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
(NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 76, P. II, Serie A, Sez X – Anno 2018);
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 1.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3317 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli (NA) alla via Giuseppe Tropeano n. 8, presso lo studio dell'avvocato Antonio De Lise, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli (NA) alla via Giuseppe Tropeano n. 8, presso lo studio dell'avvocato Antonio De Lise, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 R.g. V.g. n. 3317 /2024
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 18.11.2024 per la comparizione figurata delle parti all'udienza del 21.11.2024 , le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 06.09.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
10.09.2018, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.11.2024, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di depositare l'estratto di matrimonio del comune di celebrazione, il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al Collegio sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. in merito alle condizioni accessorie le parti hanno concordato quanto segue:
“ 1 i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2 i sig.ri C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
2 R.g. V.g. n. 3317 /2024
C.F. dichiarano di essere economicamente CP_1 C.F._2
autosufficienti, di non avere nulla a pretendere reciprocamente e di avere già definito ogni altra questione di natura economica e patrimoniale;
3 i coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile di NAPOLI e Giugliano in Campania NA affinchè procedano alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Non risultano contrarie a norme imperative, le condizioni sopra riportate possono essere recepite con la presente pronuncia.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
(NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 76, P. II, Serie A, Sez X – Anno 2018);
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 1.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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