Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/01/2026, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14327 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Ambrosetti, Margherita Della Nave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’ottemperanza
della sentenza n. 9875/2025, emessa dal T.A.R. del Lazio – Sezione Quinta Quater, pubblicata il 20 maggio 2025, ormai divenuta irrevocabile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, al fine di ottenere il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
2. Risulta agli atti che, in seguito alla presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha provveduto a rilasciare il visto richiesto.
3. All’udienza camerale del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ed invero, l’avvenuto rilascio del visto integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua dell’art. 34, co. 5, c.p.a.
5. Quanto alle spese di lite, esse devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, in quanto la predetta si è attivata solo in seguito al ricorso giurisdizionale proposto dalla parte ricorrente, nonostante le precedenti diffide.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
NI TR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TR | AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.