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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 19065 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c.", vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima Persona_1 CodiceFiscale_4
Impresa Individuale (P.IVA ), con sede in Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Alessio Curatoli (C.F. in virtù di mandato in atti C.F._5
-attori -
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. con sede in CP_1 P.IVA_2
Trieste–rappresentata e difesa dall'avv. CE Napolitano (C.F. in virtù C.F._6 di procura congiunta telematicamente alla comparsa di costituzione
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
effettuava un pignoramento in danno del debitore prezzo il terzo Parte_4 CP_1
(iscritto a ruolo a n. 26864/2014 RGE presso il Tribunale di Napoli), Controparte_2 per un importo complessivo di euro 7.239,42 (pari all'importo precettato aumentato della metà) in virtù della sentenza n. 14050/2013 del Tribunale di Napoli del 9.12.2013, con cui erano stati condannati e la in persona del legale rappresentante p.t., in solido, Controparte_3 CP_4
1 al pagamento in favore dell'attore ( ) a titolo di risarcimento del danno emergente Persona_1 dell'importo di euro 15.746,00, oltre Iva se documentata, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva”.
deduceva di aver notificato precedentemente un precetto per l'importo Persona_1 complessivo di euro 23.594,94 (determinato dalla somma della sorta capitale di € 15.746,00 con gli ulteriori importi come di seguito indicati: € 3.404,72 per l'IVA al 22%; € 1.973,42 per la rivalutazione monetaria dal 30/03/2007 al 30/07/2016 (data del pignoramento) su € 13.800,16 (valore determinato dalla devalutazione delle somme indicate in sentenza); € 2.470,80 per interessi compensativi pari al
2,5% dal 30/03/2007 al 30/07/2016 su €. 13.800,16 (valore determinato dalla devalutazione delle somme sopra indicate); di aver ricevuto dalla un pagamento parziale nella misura di euro 19.000,00 mediante assegno CP_1 bancario in data 13.12.2013; di aver notificato in data 31.05.2014 un nuovo atto di precetto per la differenza di euro 4.826,28; di aver sollecitato più volte il pagamento della somma residua, senza alcun esito, prima di procedere alla notifica del pignoramento presso terzi.
La proponeva opposizione al pignoramento, deducendo che non era dovuta l' “Iva” in quanto CP_1 non documentata e che non era dovuta la “rivalutazione” in quanto già ricompresa nell'importo di euro 15.746,00.
Con provvedimento depositato in cancelleria il 16.10.2017 il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione esecutiva e concedeva 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
introduceva il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace entro il termine Persona_1 perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione.
Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza e riassumeva la causa Persona_1 innanzi al Tribunale e rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale di Napoli, premesso ogni adempimento di rito e disattesa ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione, così provvedere:
-revocare la sospensione dell'esecuzione intrapresa dal Sig. in danno della Persona_1 in virtù di Sentenza n. 14050/2013 emessa dal Tribunale di Napoli – XI° Sez. Civ. – CP_1
G.I. Dott. Peluso, in data 09/12/2013;
- accertare e dichiarare che, in virtù della suindicata Sentenza n. 14050/2013 nonché dell'Ordinanza emessa dal G.E. dott.ssa Speranza e depositata in data 16/10/2017, l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., è debitrice del Sig. per l'importo di € 4.826,28, oltre spese Persona_1 successive ed occorrende;
2 - condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore CP_1 del Sig. della somma di € 4.826,28, oltre spese successive ed occorrende;
Persona_1
- in subordine, qualora il Giudice lo ritenga, condannare comunque l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig. della diversa somma che verrà Persona_1 accertata in corso di causa;
- condannare, in ultimo, la società l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 degli interessi legali e degli interessi di mora sulla somma da liquidarsi;
- con vittoria di diritti ed onorari di giudizio, sia della fase esecutiva che di quella di merito da liquidarsi al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“1. stante l'avvenuto pagamento dei crediti di cui al titolo esecutivo rigettare le avverse pretese in quanto destituite di qualsivoglia fondamento logico e giuridico e non provate;
2. in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata con vittoria delle spese di lite per tutti i motivi di cui in premessa;
3. condannarsi, altresì, l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze di cui sopra, rideterminare le pretese creditorie in ragione del tariffario legale applicabile ratione temporis alla fattispecie “de quo, tenuto conto delle somme già corrisposte”.
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 2.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
MOTVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione proposta da è infondata. CP_1
Va premesso che l'ambito di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è circoscritto all'interpretazione del titolo posto in esecuzione, mentre ogni ulteriore valutazione circa la correttezza o meno della motivazione dello stesso non attiene alla fase esecutiva.
Ciò premesso, quanto all'IVA, non vi è dubbio che la sentenza n. 14050/2013 del Tribunale di Napoli preveda la corresponsione della stessa “solo se documentata”.
Nella vicenda in esame l'opponente ha prodotto, nel corso del giudizio di merito, la fattura delle ditta
NR SS UZ del 2.01.2018, per cui può ritenersi realizzata la condizione a cui è stata subordinata la debenza dell'IVA. Non rileva, invece, la circostanza che l'IVA sia stata documentata solo nel corso del giudizio di merito, essendo comunque la stessa dovuta in base al titolo esecutivo posto a base del pignoramento opposto e non essendo ancora definita la procedura esecutiva n.
26864/2014 RGE.
3 Infondato è anche l'altro motivo di opposizione quanto all'importo richiesto a titolo di rivalutazione.
Nella motivazione si legge, poi, “gli importi come sopra determinati e liquidati in favore dell'attore, dovranno essere prima devalutati alla data dell'evento, ossia al 30/03/2007, e sull'importo così ottenuto si procederà, poi al calcolo della rivalutazione e degli interessi compensativi riconosciuti.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento
e fino a quello dell'effettivo soddisfo, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art.
1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
In conclusione, deve dichiararsi la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_3 causazione del sinistro de quo con la condanna dello stesso, in solido con l' , al CP_1 risarcimento del danno emergente in favore dell'attore per l'importo di euro 15.746,00, oltre IVA se documentata ed oltre rivalutazione ed interessi”.
In un altro passaggio si legge che gli interessi compensativi “possono essere fissati nella misura del
2,50%, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione”.
Il Tribunale di Napoli, nel dispositivo, ha condannato “ e la in Controparte_3 CP_4 persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore dell'attore (
[...]
) a titolo di risarcimento del danno emergente dell'importo di euro 15.746,00, oltre Iva se Per_1 documentata, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva”.
Il tenore letterale del dispositivo unitamente alla motivazione non lasciano dubbi sulla circostanza che la rivalutazione non si sia ricompresa nell'importo di euro 15.746,00, non potendosi diversamente interpretare l'espressione “oltre rivalutazione ed interessi”.
La rivalutazione deve, pertanto, essere calcolata devalutando la somma di euro 15.746,00 alla data del 30.03.2007, quindi sulla somma di euro 13.812,28, per il periodo dal 30.03.2007 fino al deposito della sentenza cioè fino al 9.12.2013 (non fino alla data del pignoramento), per cui è dovuta a titolo di rivalutazione la somma di euro 1933,72.
Gli interessi compensativi sono, invece, dovuti nella misura del 2.50% dal 30.03.2007 al 9.12.2013
(non fino alla data del pignoramento) sulla somma di euro 15.746,00 devalutata al 30.03.2007 (pari ad euro 13.812,28) e rivalutata anno dopo anno fino al 9.12.2013, per cui è dovuta la somma di euro
2486,72. A decorrere dalla data del 10.12.2013 non è dovuto alcun ulteriore importo a titolo di rivalutazione, essendosi il debito trasformato in debito di valuta come precisato nella sentenza.
4 E' evidente alla luce delle precisazioni di cui sopra che il credito di cui al titolo azionato è stato estinto solo parzialmente con il versamento della somma di euro 19.000,00, per cui l'atto di pignoramento è legittimo e le singole voci di credito contestate devono intendersi rideterminate come sopra precisato.
Vanno, dunque, rimessi gli atti al GE per il prosieguo e l'esatto calcolo delle somme residue dovute agli attori, tenuto conto del versamento della somma di euro 19.000,00, atteso che spetta al Ge liquidare le competenze di precetto ed esecuzione nonché gli ulteriori interessi fino al saldo nella misura legale.
3. Le spese di lite vengono poste a carico di in considerazione della sua soccombenza e CP_1 sono liquidate in euro 1700,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro
851,00 fase decisionale) in favore degli eredi di De LU CE, tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, ridotti al minimo sia in considerazione della semplicità e del numero delle questioni trattate, sia in considerazione del fatto che l'entità del credito azionato è prossima al valore minimo dello scaglione di riferimento.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da come in parte motiva;
CP_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli eredi di CP_1 Persona_1 liquidate in complessi euro 125,00 per spese, euro 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 30.06.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
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