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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5153 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Barone, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 122, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 31/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31/10/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 04/07/1991.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3611/2022, emesso da questo Tribunale il 13/05/2022;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto del
31/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“2) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Pt_2 Parte_1 somma di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3) Il sig. nulla deve a titolo di mantenimento delle figlie, (17/02/1994) e Pt_2 Per_1
(03/02/1997), tenuto conto che sono maggiorenni e che sono divenute Per_2 economicamente autosufficienti.
- Le spese del presente giudizio verranno integralmente sostenute dalla sig.ra . Parte_1
- Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 04/07/1991 da , nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( ), alle Parte_2 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 31/10/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 125, parte II, serie A, dell'anno 1991).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR AR FR LA
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