Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 13 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 4045/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PIACENTE LUIGI e PIACENTE Parte_1
TERESA
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che con domanda del 19/12/2023 aveva avanzato richiesta per il riconoscimento della prestazione assistenziale di assegno sociale;
che l'istituto previdenziale con messaggio di posta elettronica ordinaria del 22/03/2024 assumeva la presenza, negli archivi dell'Agenzia delle entrate, di “ulteriori immobili di proprietà del richiedente
che non sono compresi nella procedura giudiziaria e dai quali derivano redditi per contratti di locazione in essere”, senza tuttavia specificare i diversi elementi che si ritenevano essere emersi;
che con comunicazione datata 22/03/2024 l' informava la reiezione della domanda di assegno CP_2
sociale, con la seguente motivazione: “Dalla verifica della documentazione trasmessa e dei dati presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la S.V., oltre agli immobili rientranti nella procedura esecutiva di espropriazione, è proprietario di ulteriori immobili da cui derivano redditi da contratti di locazione attivi…”, senza dettagliare espressamente gli esiti delle verifiche;
che proponeva ricorso al Comitato Provinciale di Napoli dell' che restava senza riscontro;
CP_2
che non deteneva alcun diritto sugli immobili che in passato avevano fatto parte del suo asse patrimoniale, non possedeva beni immobili e non conseguiva nessun tipo di reddito;
che le proprietà immobiliari a lui riconducibili erano state tutte ipotecate, poi pignorate e, dunque, oggetto di procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Napoli;
che era stato spogliato anche dell'abitazione familiare che era stata aggiudicata all'asta, assegnata e consegnata al custode giudiziario e successivamente all'aggiudicatario; che i frutti derivanti dalla locazione immobiliare degli immobili sottoposti alla procedura esecutiva erano stati oggetto di espropriazione e, a far data dal mese di marzo del 2023, erano incassati dal
Custode Giudiziario delegato e depositati presso il conto corrente intestato alla procedura esecutiva, nella disponibilità dell'Autorità Giudiziaria;
che il debito complessivo che gravava sul sig. era talmente ingente - ben oltre Parte_1
un milione di euro oltre le spese legali - che il patrimonio sottoposto a pignoramento non avrebbe potuto soddisfare le pretese dei creditori;
che si era separato legalmente dalla moglie e, non avendo una fissa dimora, veniva ospitato alternativamente da parenti.
Ciò premesso concludeva “ in via preliminare annullare ovvero dichiarare privo di qualsivoglia effetto giuridico, ovvero inefficace, il provvedimento di respingimento della domanda di assegno sociale avanzata da (provvedimento N. protocollo: Parte_1
.5104.30/03/2024.0042863); C. Conseguentemente, sempre in via preliminare, dichiarare che CP_2
il ha diritto all'assegno sociale, con effetto da gennaio 2024, mese successivo a Parte_1
quello della domanda avente n. di protocollo: .5104.19/12/2023.0170803 Domanda N. CP_2
2111984900011; D. Condannare, per l'effetto, l' al Controparte_3
pagamento, in favore del sig. della complessiva somma di € 8.024,71 Parte_1
(ottomilaventiquattro/71), come sopra dettagliata, a titolo di arretrati di assegno sociale, per il periodo dal gennaio 2024 a tutto il mese di febbraio 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
E. Condannare l' a pagare al Sig. i ratei di CP_2 Parte_1
assegno sociale per il successivo periodo decorrente dal mese di marzo 2025, nella misura che, allo stato, è fissata in € 538,69 come innanzi specificato;
F. Vinte le spese, con attribuzione … "
Si costituiva l' che rilevava che, in autotutela, prima della notifica e ancor prima del deposito CP_2
del ricorso giudiziario aveva provveduto al riconoscimento della prestazione con decorrenza e importo diverso e superiore a quello richiesto con il ricorso.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e solo gradatamente per la declaratoria della cessata materia del contendere con spese compensate.
All'udienza del 13 maggio 2025, il procuratore del ricorrente prendeva atto della memoria di costituzione dell' e dichiarava di aver appreso solo in quel momento che il ricorrente usufruiva CP_2
della prestazione rivendicata dal mese di luglio 2024, in quanto le somme erano state accreditate su 3
una carta di credito del ricorrente, bloccata a seguito di una procedura di espropriazione a suo danno. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore dell' si riportava ai propri scritti difensivi e alle relative conclusioni. CP_2
La causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 100 del codice di procedura civile, “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Tale interesse deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della pronuncia.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dall' e dalle dichiarazioni rese dalla difesa CP_2
del ricorrente all'udienza del 13 maggio 2025, emerge in modo chiaro che l' , con CP_2
comunicazione protocollo .5104.12/07/2024.0097158 del 12 luglio 2024, ha accolto in CP_2
autotutela la domanda di assegno sociale presentata dal sig. (Domus Parte_1
2111984900011), riconoscendo il diritto alla prestazione assistenziale con decorrenza dal 1° gennaio 2024, mese successivo a quello di presentazione della domanda, per un importo mensile di euro 735,05.
È altresì emerso che l' ha già liquidato e posto in pagamento sia gli arretrati per il periodo dal CP_2
1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024, sia le rate mensili correnti, regolarmente riscosse dal sig.
[...]
a far data dal mese di agosto 2024, come attestato dal database pagamenti pensioni prodotto Pt_1
dall'Istituto.
Tali circostanze, non contestate dalla difesa del ricorrente - che anzi all'udienza del 13 maggio
2025 ha dichiarato di averne appreso l'esistenza solo in quella sede, precisando che le somme erano state accreditate su una carta di credito bloccata a seguito di una procedura esecutiva - dimostrano che la domanda oggetto del presente giudizio era stata già soddisfatta in via amministrativa dall' . CP_2
Non sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tale fattispecie si verifica quando sopraggiunge un fatto, posteriore alla proposizione della domanda, che incide sul rapporto controverso in modo tale da comportare la soddisfazione del diritto azionato e quindi venire meno l'interesse della parte istante ad ottenere l'accertamento giudiziale.
Nel caso in esame, tuttavia, il fatto impeditivo dell'interesse ad agire (ovvero l'accoglimento in autotutela della domanda di assegno sociale da parte dell' ) si è verificato prima della CP_2
proposizione del ricorso giudiziale, essendo intervenuto il 12 luglio 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 19 febbraio 2025 e notificato il 24 marzo 2025. 4
Ne consegue che la domanda giudiziale è stata proposta quando già era venuto meno il relativo interesse ad agire, stante l'avvenuto riconoscimento del diritto all'assegno sociale e l'effettiva messa in pagamento delle prestazioni richieste. Non si configura, pertanto, un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, ma un caso di inammissibilità originaria del ricorso per carenza di interesse ad agire.
In ordine alle spese di lite, se ne dispone la compensazione tra le parti, in considerazione del fatto che il ricorrente, come dichiarato dal suo difensore all'udienza, non era a conoscenza dell'avvenuto accoglimento della sua domanda amministrativa e della messa in pagamento delle prestazioni, in quanto le somme erano state accreditate su una carta di credito bloccata a seguito di una procedura esecutiva. Tale circostanza, benchè non sufficiente a giustificare la proposizione di un'azione giudiziaria in assenza di interesse, integra comunque un giusto motivo per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio