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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/09/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 968/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 968/2021 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”
PROMOSSA DA
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata da in Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona dell'avv. , con sede legale in Conegliano (TV) via A. Alfieri n. 1, CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Di Legami presso il cui studio sito in Palermo, via
Principe di Belmonte, è elettivamente domiciliata;
– attrice –
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), ed Controparte_3 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. , CP_4 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Ivan Angelo Bellanti presso il cui studio sito in Gela, via
Venezia n. 378, sono elettivamente domiciliate;
**************
1. Premessa.
La ha proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. chiedendo Parte_1 dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto rogato al n. 4384/3530 dal notaio Per_1
e trascritto il 9 settembre 2016 con il quale ha donato alla figlia
[...] Controparte_3
la piena proprietà dei beni siti nel comune di Gela e identificati al catasto CP_4
fabbricati dello stesso comune al fg. 142 part. 886 sub. 3 p. 1, ctg A/3 vani 6; fg. 142 part. 886 sub 5 p. T ctg C/6 mq 115; fg. 142 part. 886 sub. 4 p. 2, lastrico solare.
1 La società attrice ha dedotto di essere creditrice di , odierna convenuta, Controparte_3
della somma di euro 492.933,01, di cui euro 354.212,34 per quanto attiene al rapporto di anticipo fatture, giusta posizione a sofferenza n. 9522/00100332, quale residuo saldo debitore al 28 luglio 2011 oltre interessi dal 9 luglio 2011 sino al soddisfo al tasso convenzionale e comunque nei limiti di legge;
euro 124.924,54 per quanto attiene al rapporto di finanziamento n. 50820499 (di cui 103.577,24 quale residuo saldo debitore al 28 luglio 2011 oltre interessi dal 9 luglio 2011 sino al soddisfo al tasso convenzionale e comunque nei limiti di legge ed euro 21.347,30 per rate mensili non pagate dal 20 aprile 2011 al 20 luglio 2011); ed euro
13.796,13 per quanto attiene al rapporto di finanziamento n. 50407580, a titolo di mensilità non pagate dal 17 gennaio 2010 al 17 giugno 2010.
Ha esposto di aver ottenuto, per il pagamento del predetto credito, il decreto ingiuntivo n. 276/2011 in forza del quale il Tribunale di Gela ha ingiunto alla Parte_2
quale debitore principale, e ai sig.ri , ,
[...] Controparte_3 Controparte_5 [...]
e , quali fideiussori, di pagare in favore di CP_6 Controparte_7 [...]
la somma di euro 588.530,26 oltre interessi convenzionali da ogni singola Controparte_8 scadenza, nonché l'ulteriore somma di euro 4.441,00 per spese competenze e onorario (oltre
Iva e c.p.a.). Avverso il decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione con la quale la e i fideiussori hanno dedotto la parziale estinzione del Parte_2
debito. Con sentenza n. 268/2017 il Tribunale di Gela ha rigettato parzialmente l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato le parti opponenti Parte_3
[...
, , , , in Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
solido fra loro, al pagamento in favore della della somma di euro 492.933,01 Controparte_9
oltre interessi sino al soddisfo.
Infine, ha dedotto di essere cessionaria del credito vantato da in Controparte_8
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999
(legge sulla cartolarizzazione) in virtù del quale ha acquistato pro soluto tutti Parte_1
i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari saldi debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 30 giugno 2020. Tra i ceduti crediti è compreso quello oggetto del presente giudizio.
In ragione di quanto premesso, ha affermato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, sia in punto di scientia fraudis che di eventus damni.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Controparte_3
in particolare eccependo la nullità dell'atto di citazione per difetto di ius postulandi e di valida
2 procura rilasciata da soggetto privo dei poteri, nonché la nullità dell'atto di citazione e difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. per nullità della notifica nei confronti di
. La convenuta ha dedotto, altresì, l'infondatezza della pretesa di per CP_4 Parte_1
mancanza dei presupposti per esperire l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Attesa l'effettiva nullità della prima notifica nei confronti di , in quanto CP_4
avvenuta a mani della madre non convivente, con ordinanza del 12 settembre 2024, è stata disposta la rinnovazione della stessa, poi regolarmente effettuata nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. si è costituita con memoria del 9 CP_4
dicembre 2024, eccependo la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, nonché spiegando difese identiche alla madre in relazione all'insussistenza dei presupposti della domanda attorea.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sulla infondatezza dell'eccezione di carenza di ius postulandi del difensore di parte attrice
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza dello ius postulandi in capo al difensore di parte attrice, posto che alla luce della documentazione depositata in data 26 gennaio 2022 si evince che la procura all'avv. Rosario Di Legami è stata validamente rilasciata dal procuratore a ciò espressamente autorizzato da CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante A ciò si aggiunga CP_1 Controparte_10 che quest'ultima a sua volta è stata incaricata da a compiere ogni attività, Parte_1
adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è
(o sarà) titolare tra i quali il potere di promuovere o autorizzare azioni giudiziali;
di intrattenere sia in sede giudiziale sia stragiudiziale i necessari rapporti con i debitori morosi con ogni più ampia facoltà di occorrente.
3. Merito.
Quanto al merito, la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
3.1 Eccezione di prescrizione.
L'eccezione de qua è infondata.
3 Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il termine prescrizionale previsto dall'art. 2903 cod. civ. decorre dalla data di trascrizione dell'atto dispositivo, e non dalla data di stipulazione dell'atto stesso, dovendo la disposizione essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass., sez. 3, 09/02/2023, n. 4049; Cass., sez. 3, 13/09/2019, n.
22858; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11758; Cass., sez. 3, 24/03/2016, n. 5889).
Con riferimento al momento interruttivo, occorre muovere dal presupposto che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, con riguardo alla revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fallimentare (v. Cass., sez. 1, 05/09/1996, n. 8086; Cass., sez. 1,
08/01/2003, n. 58; Cass., sez. 1, 25/10/2007, n. 22366; Cass., sez. 1, 06/08/2010, n. 18438) e all'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. (Cass., sez. 6 -3, 09/09/2022, n. 26543), che ad esse non è applicabile l'ipotesi di interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2943, quarto comma, cod. civ., a seguito di atto di costituzione in mora del debitore, non potendosi configurare mora nei confronti di un diritto potestativo, quale è quello esercitato con detta azione, che ha natura costitutiva;
l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale è determinato esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale
(cfr. Cass, sez. 6 -3, 09/09/2022, n. 26543).
Poiché, in relazione all'azione revocatoria, deve reputarsi che ricorra un'ipotesi in cui il diritto alla declaratoria d'inefficacia del contratto non possa farsi valere se non con l'esercizio dell'azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto,
è sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
(Cass., sez. U, 09/12/2015, n. 24822), che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943 cod. civ., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre, in ogni altra ipotesi, tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
In tal senso valga il richiamo ad altri precedenti di legittimità che, sebbene riferiti all'azione di annullamento del contratto, hanno avuto modo di precisare che il diritto potestativo di annullamento del contratto può essere esercitato solo con l'azione giudiziale di
4 annullamento del negozio, ma non è suscettibile di esercizio mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, consistendo nella soggezione della controparte all'altrui impugnativa e non in un obbligo di prestazione cui la controparte deve adempiere (cfr. Cass., sez. 3,
08/01/2016, n. 121; Cass., sez. 2, 17/12/2010, n. 25648 con riferimento più ampio a tutti i diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa; Cass., sez. 2, 27/04/2016, n. 8417).
La situazione corrispondente all'esercizio di un diritto potestativo mirante ad una pronuncia di inefficacia del contratto, a fronte del quale la controparte versa in una condizione di mera soggezione, ricorre appunto anche nel caso di domanda revocatoria, sicché, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra richiamata, la regola della scissione degli effetti della notifica deve valere anche al diverso fine dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cassazione civile n. 17477/2025).
Ora, applicando i suddetti principi, deve ritenersi la tempestività dell'azione esercitata dall'attrice in quanto il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data del 9 settembre 2016, è stato interrotto il 27 luglio 2021, cioè la data di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario, e non alla data successiva in cui l'atto di citazione è pervenuto alle convenute.
3.2 Sulla sussistenza dell'eventus damni.
Sul piano oggettivo è da rilevarsi come l'atto impugnato costituisca atto di disposizione idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore.
Invero, le convenute non hanno fornito alcuna prova del patrimonio di cui è rimasta titolare a seguito dell'atto di disposizione impugnato, limitandosi soltanto ad allegare, senza corroborare tale assunto con idonei elementi probatori, che la consistenza patrimoniale residuata in capo alla stessa fosse sufficiente a soddisfare le pretese creditorie della odierna società attrice. In particolare, ha affermato di essere ancora titolare di una vasta proprietà immobiliare di cui continua a beneficiare indisturbata (pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto occorre rilevare che ai fini del riparto dell'onere della prova la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della
5 consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca” (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21808; nello stesso senso anche Cass. civ., 18 giugno 2019, n. 16221).
Inoltre, considerato che l'atto impugnato è una donazione, a seguito della cessione dell'immobile si è verificata una variazione quantitativa del patrimonio del debitore che, unitamente all'assenza di altre disponibilità economiche, induce a ritenere che la possibilità di una realizzazione coattiva del diritto del creditore sia del tutto pregiudicata.
In definitiva, in assenza di prova di segno contrario a seguito dell'atto di disposizione in discorso il debitore risulta privo di un patrimonio, determinando una compromissione del diritto del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica.
Alla luce di quanto innanzi, può pertanto affermarsi senza ombra di dubbio che il compimento dell'atto impugnato ha comportato una sicura lesione delle ragioni dell'attore, impedendo a quest'ultimo di agire in via esecutiva per il recupero del proprio credito sugli immobili donati.
3.3 Sulla sussistenza della scientia fraudis.
Quanto all'elemento soggettivo, l'atto impugnato è da considerarsi atto gratuito successivo al sorgere del credito.
Nella fattispecie in esame l'esposizione debitoria della società garantita e quindi del fideiussore risale ad epoca anteriore all'atto dispositivo del 7 settembre 2016: la circostanza che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso e notificato anteriormente all'anno 2016 – come si evince dai documenti prodotti – è sufficiente per concludere che l'atto di disposizione impugnato, stipulato in data 7 settembre 2016 debba considerarsi successivo al sorgere del credito.
D'altra parte poiché la conclusione ed esecuzione dello del contratto di mutuo non è mai stata oggetto di contestazione da parte dell'odierna convenuta e avendo l'opponente con l'opposizione a decreto ingiuntivo (emesso in data 21 ottobre 2011 e notificato in data 19-22 novembre 2011) iscritta al ruolo nel dicembre 2011, contestato l'importo della somma ingiunta, lamentando che la stessa fosse superiore rispetto all'importo effettivamente dovuto stante la parziale estinzione del debito, deve concludersi che l'atto impugnato stipulato in data
7 settembre 2016 sia successivo al sorgere del credito.
Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, infatti deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del
6 suo accertamento giudiziale sicché risulta irrilevante che la sentenza, avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui tutela agisce l'attore, sia divenuta esecutiva in epoca successiva al compimento dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17356 e Cass. civ., sez. I, 02 settembre 1996, n. 8013).
Ne consegue che essendo l'atto oggetto di revocatoria, un atto a titolo gratuito successivo all'insorgenza del credito, l'elemento soggettivo da riscontrare nella presente fattispecie al fine di addivenire alla declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 n. 1 c.c., consiste nella consapevolezza del pregiudizio recato al creditore da parte del solo cedente, essendo irrilevante la partecipazione soggettiva del cessionario a titolo gratuito.
Com'è noto, l'elemento soggettivo della scientia fraudis che consiste nella consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore a causa dell'atto di disposizione, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni (ex pluris Cass. civ.
Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27546).
non poteva ignorare, al momento della disposizione patrimoniale, la Controparte_3
propria esposizione debitoria nei riguardi di parte attrice atteso che gli era stato ingiunto di pagare con decreto 276/2011 la somma di euro 588.530,26, quand'anche pendente il giudizio di opposizione e, soprattutto, che la donazione dell'unità immobiliare alla figlia, avrebbe modificato quantitativamente il proprio patrimonio in modo tale da rendere difficoltoso o quanto meno incerto il soddisfacimento del credito.
La notifica del decreto ingiuntivo in data 19-22 novembre 2011, l'instaurazione del giudizio di opposizione nel dicembre dello stesso anno, la tempistica sospetta con cui è stato realizzato il trasferimento immobiliare in questione – atteso che, come già evidenziato, la donazione è stata effettuata in pendenza del giudizio di opposizione – lasciano presumere che la convenuta fosse pienamente consapevole della propria esposizione debitoria nei riguardi di parte attrice e, pertanto, allorché compì l'atto di disposizione impugnato era cosciente che tale disposizione patrimoniale a titolo gratuito avrebbe compromesso il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
4. Conclusioni.
Per tutto quanto sopra detto, ricorrendo i presupposti costitutivi di cui all'art. 2901
c.c., l'azione revocatoria va accolta e conseguentemente dichiarata l'inefficacia dell'atto impugnato.
5. Spese.
7 Le spese di lite sono poste a carico di parte soccombente e si liquidano in dispositivo, considerata la mancata trattazione di questioni di diritto di particolare complessità e tenuto conto ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, del valore del credito a tutela del quale si è proceduto, secondo i valori medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'azione revocatoria proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inefficace nei suoi riguardi l'atto di donazione del 7 settembre 2016 rep. 4384/3530 a rogito del notaio trascritto il 9 settembre 2016 ai nn. 7264/8710 redatto in favore di Persona_1
(nata a [...] il [...]) e contro (nata a [...] il 22 CP_4 Controparte_3
agosto 1990) avente ad oggetto la piena proprietà dei beni siti nel comune di Gela e identificati al catasto fabbricati dello stesso comune al fg. 142 part. 886 sub. 3 p. 1, ctg A/3 vani 6; fg. 142 part. 886 sub 5 p. T ctg C/6 mq 115; fg. 142 part. 886 sub. 4 p. 2, lastrico solare;
condanna le convenuti e al pagamento, in solido, delle Controparte_3 CP_4
spese di lite in favore di che si liquidano in euro 22.457,00, oltre IVA e CPA, Parte_1
come per legge, nonché al rimborso di € 1.214,00 per il CU versato.
Gela, 26 settembre 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 968/2021 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”
PROMOSSA DA
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata da in Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona dell'avv. , con sede legale in Conegliano (TV) via A. Alfieri n. 1, CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Di Legami presso il cui studio sito in Palermo, via
Principe di Belmonte, è elettivamente domiciliata;
– attrice –
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), ed Controparte_3 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. , CP_4 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Ivan Angelo Bellanti presso il cui studio sito in Gela, via
Venezia n. 378, sono elettivamente domiciliate;
**************
1. Premessa.
La ha proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. chiedendo Parte_1 dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto rogato al n. 4384/3530 dal notaio Per_1
e trascritto il 9 settembre 2016 con il quale ha donato alla figlia
[...] Controparte_3
la piena proprietà dei beni siti nel comune di Gela e identificati al catasto CP_4
fabbricati dello stesso comune al fg. 142 part. 886 sub. 3 p. 1, ctg A/3 vani 6; fg. 142 part. 886 sub 5 p. T ctg C/6 mq 115; fg. 142 part. 886 sub. 4 p. 2, lastrico solare.
1 La società attrice ha dedotto di essere creditrice di , odierna convenuta, Controparte_3
della somma di euro 492.933,01, di cui euro 354.212,34 per quanto attiene al rapporto di anticipo fatture, giusta posizione a sofferenza n. 9522/00100332, quale residuo saldo debitore al 28 luglio 2011 oltre interessi dal 9 luglio 2011 sino al soddisfo al tasso convenzionale e comunque nei limiti di legge;
euro 124.924,54 per quanto attiene al rapporto di finanziamento n. 50820499 (di cui 103.577,24 quale residuo saldo debitore al 28 luglio 2011 oltre interessi dal 9 luglio 2011 sino al soddisfo al tasso convenzionale e comunque nei limiti di legge ed euro 21.347,30 per rate mensili non pagate dal 20 aprile 2011 al 20 luglio 2011); ed euro
13.796,13 per quanto attiene al rapporto di finanziamento n. 50407580, a titolo di mensilità non pagate dal 17 gennaio 2010 al 17 giugno 2010.
Ha esposto di aver ottenuto, per il pagamento del predetto credito, il decreto ingiuntivo n. 276/2011 in forza del quale il Tribunale di Gela ha ingiunto alla Parte_2
quale debitore principale, e ai sig.ri , ,
[...] Controparte_3 Controparte_5 [...]
e , quali fideiussori, di pagare in favore di CP_6 Controparte_7 [...]
la somma di euro 588.530,26 oltre interessi convenzionali da ogni singola Controparte_8 scadenza, nonché l'ulteriore somma di euro 4.441,00 per spese competenze e onorario (oltre
Iva e c.p.a.). Avverso il decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione con la quale la e i fideiussori hanno dedotto la parziale estinzione del Parte_2
debito. Con sentenza n. 268/2017 il Tribunale di Gela ha rigettato parzialmente l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato le parti opponenti Parte_3
[...
, , , , in Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
solido fra loro, al pagamento in favore della della somma di euro 492.933,01 Controparte_9
oltre interessi sino al soddisfo.
Infine, ha dedotto di essere cessionaria del credito vantato da in Controparte_8
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999
(legge sulla cartolarizzazione) in virtù del quale ha acquistato pro soluto tutti Parte_1
i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari saldi debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 30 giugno 2020. Tra i ceduti crediti è compreso quello oggetto del presente giudizio.
In ragione di quanto premesso, ha affermato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, sia in punto di scientia fraudis che di eventus damni.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Controparte_3
in particolare eccependo la nullità dell'atto di citazione per difetto di ius postulandi e di valida
2 procura rilasciata da soggetto privo dei poteri, nonché la nullità dell'atto di citazione e difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. per nullità della notifica nei confronti di
. La convenuta ha dedotto, altresì, l'infondatezza della pretesa di per CP_4 Parte_1
mancanza dei presupposti per esperire l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Attesa l'effettiva nullità della prima notifica nei confronti di , in quanto CP_4
avvenuta a mani della madre non convivente, con ordinanza del 12 settembre 2024, è stata disposta la rinnovazione della stessa, poi regolarmente effettuata nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. si è costituita con memoria del 9 CP_4
dicembre 2024, eccependo la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, nonché spiegando difese identiche alla madre in relazione all'insussistenza dei presupposti della domanda attorea.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sulla infondatezza dell'eccezione di carenza di ius postulandi del difensore di parte attrice
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza dello ius postulandi in capo al difensore di parte attrice, posto che alla luce della documentazione depositata in data 26 gennaio 2022 si evince che la procura all'avv. Rosario Di Legami è stata validamente rilasciata dal procuratore a ciò espressamente autorizzato da CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante A ciò si aggiunga CP_1 Controparte_10 che quest'ultima a sua volta è stata incaricata da a compiere ogni attività, Parte_1
adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è
(o sarà) titolare tra i quali il potere di promuovere o autorizzare azioni giudiziali;
di intrattenere sia in sede giudiziale sia stragiudiziale i necessari rapporti con i debitori morosi con ogni più ampia facoltà di occorrente.
3. Merito.
Quanto al merito, la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
3.1 Eccezione di prescrizione.
L'eccezione de qua è infondata.
3 Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il termine prescrizionale previsto dall'art. 2903 cod. civ. decorre dalla data di trascrizione dell'atto dispositivo, e non dalla data di stipulazione dell'atto stesso, dovendo la disposizione essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass., sez. 3, 09/02/2023, n. 4049; Cass., sez. 3, 13/09/2019, n.
22858; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11758; Cass., sez. 3, 24/03/2016, n. 5889).
Con riferimento al momento interruttivo, occorre muovere dal presupposto che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, con riguardo alla revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fallimentare (v. Cass., sez. 1, 05/09/1996, n. 8086; Cass., sez. 1,
08/01/2003, n. 58; Cass., sez. 1, 25/10/2007, n. 22366; Cass., sez. 1, 06/08/2010, n. 18438) e all'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. (Cass., sez. 6 -3, 09/09/2022, n. 26543), che ad esse non è applicabile l'ipotesi di interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2943, quarto comma, cod. civ., a seguito di atto di costituzione in mora del debitore, non potendosi configurare mora nei confronti di un diritto potestativo, quale è quello esercitato con detta azione, che ha natura costitutiva;
l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale è determinato esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale
(cfr. Cass, sez. 6 -3, 09/09/2022, n. 26543).
Poiché, in relazione all'azione revocatoria, deve reputarsi che ricorra un'ipotesi in cui il diritto alla declaratoria d'inefficacia del contratto non possa farsi valere se non con l'esercizio dell'azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto,
è sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
(Cass., sez. U, 09/12/2015, n. 24822), che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943 cod. civ., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre, in ogni altra ipotesi, tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
In tal senso valga il richiamo ad altri precedenti di legittimità che, sebbene riferiti all'azione di annullamento del contratto, hanno avuto modo di precisare che il diritto potestativo di annullamento del contratto può essere esercitato solo con l'azione giudiziale di
4 annullamento del negozio, ma non è suscettibile di esercizio mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, consistendo nella soggezione della controparte all'altrui impugnativa e non in un obbligo di prestazione cui la controparte deve adempiere (cfr. Cass., sez. 3,
08/01/2016, n. 121; Cass., sez. 2, 17/12/2010, n. 25648 con riferimento più ampio a tutti i diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa; Cass., sez. 2, 27/04/2016, n. 8417).
La situazione corrispondente all'esercizio di un diritto potestativo mirante ad una pronuncia di inefficacia del contratto, a fronte del quale la controparte versa in una condizione di mera soggezione, ricorre appunto anche nel caso di domanda revocatoria, sicché, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra richiamata, la regola della scissione degli effetti della notifica deve valere anche al diverso fine dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cassazione civile n. 17477/2025).
Ora, applicando i suddetti principi, deve ritenersi la tempestività dell'azione esercitata dall'attrice in quanto il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data del 9 settembre 2016, è stato interrotto il 27 luglio 2021, cioè la data di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario, e non alla data successiva in cui l'atto di citazione è pervenuto alle convenute.
3.2 Sulla sussistenza dell'eventus damni.
Sul piano oggettivo è da rilevarsi come l'atto impugnato costituisca atto di disposizione idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore.
Invero, le convenute non hanno fornito alcuna prova del patrimonio di cui è rimasta titolare a seguito dell'atto di disposizione impugnato, limitandosi soltanto ad allegare, senza corroborare tale assunto con idonei elementi probatori, che la consistenza patrimoniale residuata in capo alla stessa fosse sufficiente a soddisfare le pretese creditorie della odierna società attrice. In particolare, ha affermato di essere ancora titolare di una vasta proprietà immobiliare di cui continua a beneficiare indisturbata (pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto occorre rilevare che ai fini del riparto dell'onere della prova la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della
5 consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca” (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21808; nello stesso senso anche Cass. civ., 18 giugno 2019, n. 16221).
Inoltre, considerato che l'atto impugnato è una donazione, a seguito della cessione dell'immobile si è verificata una variazione quantitativa del patrimonio del debitore che, unitamente all'assenza di altre disponibilità economiche, induce a ritenere che la possibilità di una realizzazione coattiva del diritto del creditore sia del tutto pregiudicata.
In definitiva, in assenza di prova di segno contrario a seguito dell'atto di disposizione in discorso il debitore risulta privo di un patrimonio, determinando una compromissione del diritto del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica.
Alla luce di quanto innanzi, può pertanto affermarsi senza ombra di dubbio che il compimento dell'atto impugnato ha comportato una sicura lesione delle ragioni dell'attore, impedendo a quest'ultimo di agire in via esecutiva per il recupero del proprio credito sugli immobili donati.
3.3 Sulla sussistenza della scientia fraudis.
Quanto all'elemento soggettivo, l'atto impugnato è da considerarsi atto gratuito successivo al sorgere del credito.
Nella fattispecie in esame l'esposizione debitoria della società garantita e quindi del fideiussore risale ad epoca anteriore all'atto dispositivo del 7 settembre 2016: la circostanza che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso e notificato anteriormente all'anno 2016 – come si evince dai documenti prodotti – è sufficiente per concludere che l'atto di disposizione impugnato, stipulato in data 7 settembre 2016 debba considerarsi successivo al sorgere del credito.
D'altra parte poiché la conclusione ed esecuzione dello del contratto di mutuo non è mai stata oggetto di contestazione da parte dell'odierna convenuta e avendo l'opponente con l'opposizione a decreto ingiuntivo (emesso in data 21 ottobre 2011 e notificato in data 19-22 novembre 2011) iscritta al ruolo nel dicembre 2011, contestato l'importo della somma ingiunta, lamentando che la stessa fosse superiore rispetto all'importo effettivamente dovuto stante la parziale estinzione del debito, deve concludersi che l'atto impugnato stipulato in data
7 settembre 2016 sia successivo al sorgere del credito.
Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, infatti deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del
6 suo accertamento giudiziale sicché risulta irrilevante che la sentenza, avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui tutela agisce l'attore, sia divenuta esecutiva in epoca successiva al compimento dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17356 e Cass. civ., sez. I, 02 settembre 1996, n. 8013).
Ne consegue che essendo l'atto oggetto di revocatoria, un atto a titolo gratuito successivo all'insorgenza del credito, l'elemento soggettivo da riscontrare nella presente fattispecie al fine di addivenire alla declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 n. 1 c.c., consiste nella consapevolezza del pregiudizio recato al creditore da parte del solo cedente, essendo irrilevante la partecipazione soggettiva del cessionario a titolo gratuito.
Com'è noto, l'elemento soggettivo della scientia fraudis che consiste nella consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore a causa dell'atto di disposizione, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni (ex pluris Cass. civ.
Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27546).
non poteva ignorare, al momento della disposizione patrimoniale, la Controparte_3
propria esposizione debitoria nei riguardi di parte attrice atteso che gli era stato ingiunto di pagare con decreto 276/2011 la somma di euro 588.530,26, quand'anche pendente il giudizio di opposizione e, soprattutto, che la donazione dell'unità immobiliare alla figlia, avrebbe modificato quantitativamente il proprio patrimonio in modo tale da rendere difficoltoso o quanto meno incerto il soddisfacimento del credito.
La notifica del decreto ingiuntivo in data 19-22 novembre 2011, l'instaurazione del giudizio di opposizione nel dicembre dello stesso anno, la tempistica sospetta con cui è stato realizzato il trasferimento immobiliare in questione – atteso che, come già evidenziato, la donazione è stata effettuata in pendenza del giudizio di opposizione – lasciano presumere che la convenuta fosse pienamente consapevole della propria esposizione debitoria nei riguardi di parte attrice e, pertanto, allorché compì l'atto di disposizione impugnato era cosciente che tale disposizione patrimoniale a titolo gratuito avrebbe compromesso il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
4. Conclusioni.
Per tutto quanto sopra detto, ricorrendo i presupposti costitutivi di cui all'art. 2901
c.c., l'azione revocatoria va accolta e conseguentemente dichiarata l'inefficacia dell'atto impugnato.
5. Spese.
7 Le spese di lite sono poste a carico di parte soccombente e si liquidano in dispositivo, considerata la mancata trattazione di questioni di diritto di particolare complessità e tenuto conto ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, del valore del credito a tutela del quale si è proceduto, secondo i valori medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'azione revocatoria proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inefficace nei suoi riguardi l'atto di donazione del 7 settembre 2016 rep. 4384/3530 a rogito del notaio trascritto il 9 settembre 2016 ai nn. 7264/8710 redatto in favore di Persona_1
(nata a [...] il [...]) e contro (nata a [...] il 22 CP_4 Controparte_3
agosto 1990) avente ad oggetto la piena proprietà dei beni siti nel comune di Gela e identificati al catasto fabbricati dello stesso comune al fg. 142 part. 886 sub. 3 p. 1, ctg A/3 vani 6; fg. 142 part. 886 sub 5 p. T ctg C/6 mq 115; fg. 142 part. 886 sub. 4 p. 2, lastrico solare;
condanna le convenuti e al pagamento, in solido, delle Controparte_3 CP_4
spese di lite in favore di che si liquidano in euro 22.457,00, oltre IVA e CPA, Parte_1
come per legge, nonché al rimborso di € 1.214,00 per il CU versato.
Gela, 26 settembre 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
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