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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 14935/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 14935/2024 promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...], libero C.F._1 professionista, rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Neri del Foro di Bologna (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castel San C.F._2
Pietro Terme (BO), via A. Manzoni n. 9,
e
, nata a [...] il [...], residente a [...], Comune di CP_1
Monzuno (BO), Via Mario Musolesi 14 (C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
Alberto Brazzi del Foro di Bologna (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
lo studio di quest'ultimo in Bologna, via IV Novembre 7, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025; il P.M è intervenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 09/12/2024 e davano Parte_1 CP_1
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 16 febbraio 2010, nasceva a Bologna pagina 1 di 4 il figlio;
i ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era Per_1
progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2011.
Ciò posto, i ricorrenti con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui al decreto emesso in data
26/05/2015 e pubblicato 29/05/2015 e il recepimento da parte del Tribunale di nuove condizioni, date le mutate circostanze rispetto all'epoca del decreto di cui sopra.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
All'udienza del 10/04/2025 le parti, personalmente presenti, dichiaravano di riportarsi alle condizioni così come depositate telematicamente in data d'udienza.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento, avendo le stesse concordato una nuova modalità di gestione del figlio minorenne e di assolvimento dell'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto cui al decreto emesso in data 26/05/2015 e pubblicato 29/05/2015, così provvede:
1) affida congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre, Per_1
all'attualità residente in [...];
2) dispone che la madre potrà vedere e tenere con sè il figlio con le seguenti modalità: Per_1
- due fine settimana al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 15,00 della domenica;
- il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo negli anni pari da alternare con le festività del 25 aprile e il primo maggio negli anni dispari;
- sette giorni durante le vacanze natalizie: precisamente, negli anni pari, dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre e, negli anni dispari, dal giorno 31 dicembre al giorno 06 gennaio;
- 15 giorni - anche non consecutivi - durante te vacanze estive concordando, entro il giorno 30 maggio di ogni anno, la data di inizio e di termine di detto periodo e la località di soggiorno;
- dispone che trascorrerà eguali periodi di vacanza con il padre;
Per_1
- dispone che , previo accordo dei genitori, potrà trascorrere insieme alla madre più tempo di Per_1
quello testè concordato o tempo in giorni e/od orari diversi;
pagina 2 di 4 3) revoca, a far tempo dal mese di novembre 2024 compreso, l'obbligo posto a carico del SInor Pt_2
- poiché da allora genitore collocatario - di corrispondere, a favore della SI.ra ,
[...] CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT, juxta provvedimento giudiziale dell'intestato Tribunale emesso in data
26.05.2015 e pubblicato il 29.05.2015;
4) pone a carico dei genitori, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo Per_1
dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile portante data 09/08/2017 in vigore presso il Tribunale di
Bologna, da intendersi qui per richiamato e trascritto;
5) dispone che il rimborso pro quota delle spese straordinarie, a favore del genitore anticipatario, avvenga entro 30 giorni dalla produzione della relativa documentazione giustificativa o accordo intercorso ad eccezione delle spese che superano, per singola voce, la somma di euro 200,00
(duecento/OO), per le quali potrà esserne richiesta all'altro genitore l'anticipazione pro quota sulla base del preventivo di spesa, da corrispondersi entro 30 giorni dalla produzione del preventivo di spesa;
6) dispone che le spese sostenute nell'interesse del figlio verranno detratte, se ed in quanto fiscalmente detraibili, dai genitori nella misura del 50% ciascuno. La documentazione fiscale dovrà essere intestata a ai fini della corretta deducibilità della stessa. Per_1
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che l'Assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito, sino alla data di Per_1
spettanza, dal SI. nella misura del 100%; Parte_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che, nell'eventualità in cui la trasferta per la visita al minore dovesse comportare un esborso economico i genitori concordano, a richiesta della NO
, il GN verserà un contribuito omnicomprensivo di euro 20,00 (venti/00); CP_1 Pt_2
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.4.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 14935/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 14935/2024 promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...], libero C.F._1 professionista, rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Neri del Foro di Bologna (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castel San C.F._2
Pietro Terme (BO), via A. Manzoni n. 9,
e
, nata a [...] il [...], residente a [...], Comune di CP_1
Monzuno (BO), Via Mario Musolesi 14 (C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
Alberto Brazzi del Foro di Bologna (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
lo studio di quest'ultimo in Bologna, via IV Novembre 7, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025; il P.M è intervenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 09/12/2024 e davano Parte_1 CP_1
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 16 febbraio 2010, nasceva a Bologna pagina 1 di 4 il figlio;
i ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era Per_1
progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2011.
Ciò posto, i ricorrenti con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui al decreto emesso in data
26/05/2015 e pubblicato 29/05/2015 e il recepimento da parte del Tribunale di nuove condizioni, date le mutate circostanze rispetto all'epoca del decreto di cui sopra.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
All'udienza del 10/04/2025 le parti, personalmente presenti, dichiaravano di riportarsi alle condizioni così come depositate telematicamente in data d'udienza.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento, avendo le stesse concordato una nuova modalità di gestione del figlio minorenne e di assolvimento dell'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto cui al decreto emesso in data 26/05/2015 e pubblicato 29/05/2015, così provvede:
1) affida congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre, Per_1
all'attualità residente in [...];
2) dispone che la madre potrà vedere e tenere con sè il figlio con le seguenti modalità: Per_1
- due fine settimana al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 15,00 della domenica;
- il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo negli anni pari da alternare con le festività del 25 aprile e il primo maggio negli anni dispari;
- sette giorni durante le vacanze natalizie: precisamente, negli anni pari, dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre e, negli anni dispari, dal giorno 31 dicembre al giorno 06 gennaio;
- 15 giorni - anche non consecutivi - durante te vacanze estive concordando, entro il giorno 30 maggio di ogni anno, la data di inizio e di termine di detto periodo e la località di soggiorno;
- dispone che trascorrerà eguali periodi di vacanza con il padre;
Per_1
- dispone che , previo accordo dei genitori, potrà trascorrere insieme alla madre più tempo di Per_1
quello testè concordato o tempo in giorni e/od orari diversi;
pagina 2 di 4 3) revoca, a far tempo dal mese di novembre 2024 compreso, l'obbligo posto a carico del SInor Pt_2
- poiché da allora genitore collocatario - di corrispondere, a favore della SI.ra ,
[...] CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT, juxta provvedimento giudiziale dell'intestato Tribunale emesso in data
26.05.2015 e pubblicato il 29.05.2015;
4) pone a carico dei genitori, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo Per_1
dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile portante data 09/08/2017 in vigore presso il Tribunale di
Bologna, da intendersi qui per richiamato e trascritto;
5) dispone che il rimborso pro quota delle spese straordinarie, a favore del genitore anticipatario, avvenga entro 30 giorni dalla produzione della relativa documentazione giustificativa o accordo intercorso ad eccezione delle spese che superano, per singola voce, la somma di euro 200,00
(duecento/OO), per le quali potrà esserne richiesta all'altro genitore l'anticipazione pro quota sulla base del preventivo di spesa, da corrispondersi entro 30 giorni dalla produzione del preventivo di spesa;
6) dispone che le spese sostenute nell'interesse del figlio verranno detratte, se ed in quanto fiscalmente detraibili, dai genitori nella misura del 50% ciascuno. La documentazione fiscale dovrà essere intestata a ai fini della corretta deducibilità della stessa. Per_1
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che l'Assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito, sino alla data di Per_1
spettanza, dal SI. nella misura del 100%; Parte_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che, nell'eventualità in cui la trasferta per la visita al minore dovesse comportare un esborso economico i genitori concordano, a richiesta della NO
, il GN verserà un contribuito omnicomprensivo di euro 20,00 (venti/00); CP_1 Pt_2
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.4.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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