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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13260 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT TI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 146/2025 r.g.l., vertente
TRA
con gli avv.ti ZETTERA PIERGIORGIO e CARBONE Parte_1
SALVATORE,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con l'avv. COMPAGNONE DANIELE
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 31.12.2024, il ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento intimatogli e/o la “non ricorrenza” degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per insussistenza e/o inidoneità dei fatti contestati;
- di conseguenza, annullarsi il licenziamento, ordinarsi a
[...] di reintegrarlo nel posto di lavoro e condannarsi la CP_1 società al pagamento, in proprio favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del
1 licenziamento a quello della effettiva reintegrazione in misura di € 2.264,71 netti per n. 12 mensilità o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa ed oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo.
- in via subordinata, accertarsi ai sensi dell'art. 18, comma 5, Stat. Lav. che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro e condannarsi al pagamento di un'indennità Controparte_1 risarcitoria onnicomprensiva pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o alla diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha dedotto, in particolar modo, quanto segue:
- egli ha lavorato alle dipendenze di presso Controparte_1
l'unità locale sita in Roma (RM), v. dei Verbaschi n. 24, come operaio di 4° livello dal 10.12.2007 al 16.7.2024, data nella quale è stato licenziato;
- negli ultimi anni del rapporto di lavoro, egli era addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e ritiro dei distributori per la somministrazione di bevande e snack “presso la sede dell'azienda” ovvero presso altri “luoghi (pubblici e/o privati)”;
- le attività da svolgere gli venivano periodicamente comunicate dal responsabile tecnico della sede romana, sig. ; Persona_1
- nello svolgimento delle mansioni, utilizzava un mezzo aziendale di
“grosse dimensioni (un furgone)”;
- fino all'anno 2016 circa, era consentito tanto a lui quanto agli altri dipendenti con compiti analoghi di mantenere la disponibilità del mezzo “anche oltre l'orario di lavoro, nonché di fare rientro con il mezzo medesimo presso la propria abitazione, così da permettere una più efficiente gestione degli interventi programmati, evitando al contempo una moltiplicazione degli spostamenti…”;
- a decorrere dall'anno 2016, tale prassi è stata “solo formalmente rivista/diminuita” ma di fatto è proseguita seppur con minore frequenza dietro indicazione del responsabile tecnico e del responsabile di sede, all'epoca sig. CP_2
- in data 13.6.2024, preso in carico alle ore 06:30 il mezzo aziendale, ha iniziato a svolgere le attività programmate, consistenti nella installazione di tre distributori e nel ritiro di altrettanti distributori, l'ultimo dei quali ubicato all'interno della stazione della metropolitana di AC (RM);
2 - durante l'esecuzione di quest'ultimo intervento, accortosi che non sarebbe riuscito a rientrare in sede entro la fine dell'orario di lavoro, ore 15:30, ha prontamente informato di ciò il responsabile tecnico sig. e, tenuto conto anche del fatto che l'indomani mattina Per_1 egli si sarebbe dovuto sottoporre, per iniziativa della datrice di lavoro, ad analisi presso un laboratorio di AN IA (RM), è stato autorizzato dal sig. a mantenere la disponibilità del CP_2 mezzo e a far rientro presso la propria abitazione, nel Comune di Rocca di Papa (RM);
- nel corso dell'esecuzione dell'ultimo intervento, è stato contattato telefonicamente dalla figlia “ ”, all'epoca in avanzato Persona_2 stato di gravidanza, che, lamentando un forte malessere ed essendo sola in casa, gli chiedeva di passare a trovarla;
- considerata la vicinanza tra il luogo in cui si trovava e la residenza della figlia, in v. Bagnolo n. 11, ultimato il ritiro del distributore, previa comunicazione telefonica al responsabile , si è recato a Per_1 casa della figlia, giungendovi intorno alle ore 16:00;
- a quel punto, sinceratosi che il malessere accusato dalla figlia fosse nel frattempo “notevolmente diminuito”, verso le ore 16:20 si è allontanato a bordo del furgone aziendale sul quale “accogliendo la richiesta della figlia, aveva medio tempore caricato n. 2 biciclette da portare a Rocca di Papa)”;
- dirigendosi verso la propria “nuova” abitazione sita nel Comune di Rocca di Papa, intorno alle ore 17:40, lungo la via dei Laghi, il mezzo aziendale si è arrestato a causa di un guasto che ha reso necessario l'intervento di un carro attrezzi e del quale ha informato il proprio responsabile tecnico;
- il carro attrezzi è sopraggiunto intorno alle ore 18:20 ed ha caricato sulla piattaforma il furgone aziendale;
- poco prima che ripartisse, egli, resosi conto d'aver lasciato nell'abitacolo del mezzo il telecomando di apertura del cancello della sede aziendale, è salito a prenderlo e, “a causa di un episodio sincopale, dovuto presumibilmente alla stanchezza e/o al caldo estivo” è caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa;
- è stato allora chiesto l'intervento di un'ambulanza che lo ha trasportato al P.S. del nosocomio di Roma Tor Vergata dal quale è stato trasferito, il 14.6.2024, presso la;
Controparte_3
- è stato, poi, dimesso da tale struttura soltanto il successivo 19 giugno con la diagnosi di “sincope complicata da trauma cranico non commotivo”;
3 - nel corso della degenza presso le diverse strutture sanitarie, egli ha aggiornato circa le proprie condizioni di salute i suoi responsabili;
- in data 3.7.2024, tuttavia, egli ha ricevuto dalla società, a mezzo raccomandata a/r, una lettera con la quale gli sono stati contestati, oltre a “(generici) comportamenti addirittura rilevanti sotto il profilo penale” per quanto non seguiti dalla presentazione di alcuna querela, l'utilizzo non autorizzato del mezzo aziendale al di fuori dell'orario di lavoro, l'assenza ingiustificata per il giorno 14.6.2024, la responsabilità per il malfunzionamento del furgone e la riconducibilità del costo dell'intervento del carro attrezzi;
- contestualmente, egli è stato sospeso cautelarmente dall'attività lavorativa;
- nonostante le giustificazioni rese e nonostante i tentativi di riprendere a lavorare anche a mezzo di apposita diffida, ha ricevuto in data 16.7.2024, raccomandata a/r con la quale la società, ritenute le difese “né sufficienti né idonee”, ha irrogato nei suoi confronti il provvedimento disciplinare del licenziamento ai sensi degli artt. 1 L.604/1966, 2119c.c. e 242 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi;
- il licenziamento è stato tempestivamente impugnato in via stragiudiziale. Ciò dedotto, considerato:
- che l'utilizzo del mezzo aziendale nel giorno 13 giugno 2024 era stato autorizzato anche dal responsabile tecnico sig. ; Per_1
- che la deviazione rispetto al percorso autorizzato, dal luogo dello svolgimento dell'ultimo intervento lavorativo alla propria residenza,
“consistente nel passare presso la residenza della figlia all'epoca prossima al parto”, oltre ad esser stata marginale, “era stata preventivamente comunicata ed autorizzata dal responsabile tecnico sig. ”; Per_1
- che il malfunzionamento del mezzo aziendale non è in alcun modo riconducibile a disattenzione, negligenza, responsabilità e/o corresponsabilità del sig. tant'è che “ad oggi” non è stata Pt_1 richiesto alcun concorso alle “eventuali spese sostenute per la riparazione del mezzo”;
- che la caduta a terra del sig. mentre era intento a recuperare Pt_1 il telecomando di apertura del cancello della sede aziendale al fine di permettere l'accesso del carro attrezzi alla sede stessa, non è causalmente riconducibile ad alcuna azione superficiale del
4 dipendente bensì alla manifestazione di un episodio sincopale, accertato dalle strutture sanitarie dove egli è stato ricoverato;
- che l'assenza dal lavoro nel giorno 14 giugno 2024 trova piena giustificazione;
- che l'unica condotta inadempiente posta in essere in data 13.6.2024, come tale potenzialmente idonea all'avvio di un procedimento disciplinare, è consistita nell'aver caricato all'interno del furgone n. 2 biciclette, azione questa che tuttavia appare estranea alle ipotesi tipizzate dal CCNL applicabile quali idonee a legittimare sia la sospensione cautelare sia soprattutto il licenziamento disciplinare;
- che il provvedimento espulsivo adottato si appalesa come ingiustificato e/o sproporzionato;
- che, peraltro, la società “si è spinta addirittura ad affermare (senza tuttavia sollevare contestazioni sul punto) che il ricorrente avrebbe volutamente tardato il completamento delle azioni di soccorso a seguito della…. caduta per permettere che la di lui moglie 'recuperasse' una non meglio precisata lavatrice che si sarebbe trovata in prossimità del luogo in cui il furgone si era rotto”;
- che, per queste ragioni, si configura una “tipica ipotesi di licenziamento illegittimo per 'insussitenza del fatto contestato'”;
- che, inoltre, manca del tutto l'elemento soggettivo;
- che non vi è, comunque, proporzione tra il fatto e la sanzione, tenuto conto, altresì, dell'anzianità del lavoratore, di oltre sedici anni e dell'assenza di precedenti disciplinari, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 si è costituita in giudizio resistendo alla domanda. Nella memoria difensiva, si è fatto rilevare quanto segue:
- in data 12.6.2024, il responsabile tecnico sig. , su richiesta Per_1 del ricorrente, lo autorizzava a rientrare presso la propria abitazione al termine dell'orario di lavoro del giorno seguente, in considerazione della breve distanza della residenza del dipendente dal luogo di svolgimento dell'ultima attività lavorativa programmata;
- non è vero che l'autorizzazione fosse di carattere generale e incondizionato né che fosse stata accordata per il fatto che l'indomani mattina il sig. si sarebbe dovuto sottoporre ad Pt_1 analisi del sangue necessarie per l'idoneità lavorativa;
- non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale vi sarebbe stata una “intesa tra il sig. e il sig. sul fatto che il lavoro Pt_1 Per_1
5 programmato non potesse essere completato” atteso che Pt_1 percepiva un compenso a titolo di straordinario forfettizzato e avrebbe ben potuto proseguire la propria attività di lavoro trattenendosi oltre le ore 15:30;
- peraltro, nessuna prassi sistematica e consolidata poteva ritenersi sussistente in ordine al rientro all'abitazione con il mezzo aziendale né tanto meno all'utilizzo dello stesso mezzo per scopie estranei all'attività lavorativa;
si richiama in proposito la comunicazione aziendale del 1.3.2016 in all. 8 al fascicolo di controparte ove si legge che il mezzo assegnato al dipendente “rimane ad esclusivo uso aziendale…” e che “è assolutamente vietato ogni abuso, uso improprio
o qualsiasi utilizzo di carattere personale dello stesso” e la comunicazione del 14.6.2016 che preannunciava l'obbligo del rientro quotidiano degli automezzi al fine di intensificare i controlli dell'attività lavorativa;
- in data 13.6.2024, terminata l'attività programmata alle ore 15:15 presso la Metro AC, “Non seguivano… contatti con i colleghi, né con il Responsabile Tecnico né con il Responsabile di Sede della Filiale del Lazio…, sino alle ore 17.58, allorquando il sig. Parte_1 contattava telefonicamente il sig. …” e gli riferiva di CP_2 trovarsi in difficoltà a causa di un'avaria all'automezzo aziendale;
- quest'ultimo si trovava fermo in Castel Gandolfo, v. dei Laghi n. 40,
“in una piazzola situata a circa 10 km dalla sede aziendale di Santa Palomba e a 38 km dalla residenza del lavoratore”;
- la circostanza suscitava perplessità considerato che il sig. Pt_1 come da autorizzazione concessagli, avrebbe dovuto rientrare direttamente alla propria residenza, in v. Bagnolo n. 11, essendo questa la “residenza ufficialmente dichiarata” e non l'abitazione sita nel Comune di Rocca di Papa;
- alle ore 19:22, il sig. ha nuovamente contattato Pt_1 telefonicamente il sig. riferendogli di aver avuto un ulteriore CP_2 problema con il furgone e, durante la telefonata, l'autista del carro attrezzi intervenuto sul posto, sig. , informava Controparte_4 che stava attendendo l'arrivo di un'ambulanza; CP_2 Pt_1
- in base a quanto raccontato dal soccorritore, “dopo che il veicolo era stato agganciato per il trasporto, il dipendente compiva un'azione sconsiderata, salendo nuovamente sul mezzo già posizionato sul carro attrezzi, per recuperare un oggetto. A seguito di tale manovra, perdeva l'equilibrio, cadendo da circa 1,5 metri di altezza e rimanendo privo di sensi”;
6 - quindi, il ricorrente è stato trasportato in ospedale e l'automezzo ricondotto presso la sede aziendale e ivi riconsegnato alle ore 19:58;
- dal confronto con l'autista del carro attrezzi è emerso che Pt_1 prima di cadere, aveva chiesto di poter attendere l'arrivo della moglie
“poiché questa avrebbe dovuto caricare nella propria vettura una lavatrice, non rinvenuta sull'automezzo aziendale all'interno del quale venivano trovate invece due biciclette”;
- il giorno 14.6.2024, non si è sottoposto alle analisi del sangue Pt_1 programmate e, senza recapitare alcun certificato di infortunio o di malattia, non si è presentato al lavoro;
- pertanto, ha contattato telefonicamente il lavoratore per avere CP_2 aggiornamenti sullo stato di salute e chiarimenti in relazione a quanto avvenuto il giorno prima e gli ha detto che alle ore Pt_1
15:30, dopo essere stato autorizzato da , si era diretto “visto Per_1
l'orario tardo” presso la propria abitazione dove si era trattenuto a prendere un caffè con la figlia, che, successivamente, aveva caricato sul mezzo due biciclette di sua proprietà e si era diretto verso Castel Gandolfo dove si era verificato il fermo dell'automezzo;
- a una specifica domanda, dichiarava di aver agito di sua Pt_1 iniziativa senz'alcuna autorizzazione né in relazione allo spostamento dall'abitazione a Castel Gandolfo né in relazione al trasporto di beni personali e, rispetto alla richiesta all'autista del carro attrezzi di attendere l'arrivo della moglie perché caricasse una lavatrice, negava la circostanza;
- per le contraddizioni nel racconto di quanto avvenuto, è stata
“elevata formale contestazione disciplinare per uso improprio… del mezzo aziendale, dichiarazioni non veritiere e assenza ingiustificata il giorno 14.06.2024”;
- in effetti, non era vero che avesse ricevuto l'autorizzazione Pt_1 all'utilizzo del mezzo aziendale per difficoltà operative “ma esclusivamente perché la fine del giro di lavoro era prossima alla residenza”;
- non era vero che avesse menzionato Rocca di Papa dal Pt_1 momento che l'indirizzo di residenza fornito anche all'azienda è in località Dragona, v. di Bagnolo n. 11;
- non corrisponde al vero l'esistenza della prassi aziendale di autorizzazione all'utilizzo del mezzo aziendale per il rientro a casa;
- non è vero che abbia contattato telefonicamente il responsabile Pt_1 tecnico per informarlo del lavoro svolto e dell'intenzione di recarsi brevemente dalla figlia;
7 - considerati l'orario di arrivo in v. di Bagnolo n. 11 “prima delle 16:00” e l'orario del guasto al furgone, verso le ore 17:40, si deve ritenere che lasciata la casa di v. di Bagnolo, abbia continuato Pt_1
a spostarsi con il mezzo aziendale trovandosi alle ore 17:40 in una località distante ben 38 km dal percorso autorizzato;
- non ha prodotto alcun verbale di pronto soccorso né il Pt_1 certificato di malattia per giustificare l'assenza dal lavoro e, solo a seguito della contestazione disciplinare, ha trasmesso esclusivamente il certificato di degenza emesso dalla struttura privata Casa di Cura Domelia S.r.l. privo di alcun riferimento alla prognosi;
- l'azienda, tuttavia, ha contestato l'assenza solo per il giorno 14.6.2024 “confermando… le ferie già richieste per i giorni 17, 18 e 19 giugno”;
- in data 20.6.2024 il dipendente ha prodotto un certificato di malattia “a copertura dell'assenza per il medesimo giorno e per quello successivo”. Tutto ciò rilevato, e considerati la sussistenza del fatto contestato, la gravità della condotta del sig. e l'abuso di fiducia, lo stravolgimento Pt_1 dell'autorizzazione ricevuta “con un percorso di oltre 38 km al di fuori del tragitto autorizzato e finalizzato al trasporto di beni privati”, la conoscenza delle disposizioni dell'impresa sull'utilizzo dei mezzi aziendali ed il riferimento ad una presunta prassi che, tuttavia, lo stesso dipendente riconosce limitata alle esigenze lavorative, la mancata trasmissione della certificazione di ricovero o di malattia per il giorno 14.6.2024, la violazione, in particolar modo, degli artt. 233, 237, 235, 238 del CCNL Terziario Commercio e la proporzionalità tra il comportamento del ricorrente e la sanzione espulsiva, ed eccepito, in subordine, l'aliunde perceptum vel percipiendum, la società ha chiesto rigettarsi il ricorso o, in via subordinata, detrarsi dall'indennità risarcitoria l'aliunde perceptum vel percipiendum. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accertamento della l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera raccomandata a/r del 11.6.2024, ricevuta in data 16.7.2024, per insussistenza del fatto contestato o, in subordine, perché non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti.
8 1. Ciò premesso, nella contestazione disciplinare datata 23.10.2023 si legge:
“… In data 13.06.2024 alle ore 17.58 il Suo Responsabile di Sede, Sig. veniva da LL telefonicamente contattato per CP_2 chiedere autorizzazione a chiamare il carroattrezzi in quanto l'automezzo GA255KE Fiat Ducato, ad LL affidato per lo svolgimento della mansione di addetto tecnico installatore, non fosse più marciante. Il Sig. dava ad LL autorizzazione a far recuperare CP_2
l'automezzo (il quale si trovava fermo in Via dei Laghi 40 - Castel Gandolfo (RM), a circa 10 km dalla sede operativa di Roma. Alla domanda come mai, in quell'orario LL fosse ancora in tragitto verso casa, si sentiva rispondere che LL avesse fatto tardi nel terminare le Sue attività lavorative e che fosse stata autorizzata dal Referente Tecnico a tornare a casa con l'automezzo aziendale (eccezione non essendo infatti prassi autorizzata per la Sua figura). Alle ore 19.22 LL contattava nuovamente il Suo Responsabile, comunicandogli frettolosamente di aver avuto un altro problema con il furgone, passando poi il telefono all'autista del carroattrezzi, Sig. . Quest'ultimo informava Controparte_4 il Signor del fatto che LL stesse attendendo CP_2
l'autoambulanza in quanto, dopo che era stata effettuata la manovra di rimorchio, LL salendo sull'automezzo per prendere un telecomando, perdeva l'equilibrio cadendo a terra, privo di sensi. Nel frattempo, La raggiungeva Sua moglie e, una volta ripresi i sensi, ed in attesa dell'autoambulanza, l'autista si apprestava a riportare l'automezzo in sede. Alle 19.58 l'autista del soccorso depositava il furgone presso la sede operativa. A seguito di confronto del Signor con CP_2
l'autista, emergeva che LL, in modo sconsiderato, decideva di salire sul carroattrezzi anziché, come da prassi, in cabina, una volta rimorchiato l'automezzo e gli chiedeva di attendere qualche minuto durante le prime azioni di soccorso, per attendere l'arrivo di Sua moglie al fine di caricare nell'auto personale una lavatrice che si trovava visivamente nella piazzola dove fermatosi.
9 Il Sig. apriva il portellone del cassone notando che CP_2 all'interno ci fossero ancora due Sue biciclette personali (vedasi foto allegate alla presente allegato n. 1 e 2 di 2). Successivamente, contattato telefonicamente dal Suo Responsabile per capire la Sua situazione di salute e come fosse andata nello specifico, affermava quanto segue:
• alle 15.30 terminava la Sua attività e dopo aver ricevuto autorizzazione dal Referente Tecnico andava a casa con il furgone "visto l'orario tardo"
• si recava presso il Suo domicilio a pochi minuti di distanza da AC (loc. Dragona)
• prendeva un caffè con la figlia, caricava le biciclette di Sua proprietà e si apprestava a dirigersi verso la nuova abitazione (non di domicilio) in zona Castel Gandolfo, dove si verificava il fermo dell'automezzo Alla domanda se fosse stato autorizzato da qualcuno, LL affermava di aver fatto di testa propria. In particolar modo
• alle 17.45 circa il furgone si fermava per un guasto ed era pertanto costretto a chiamare il Responsabile di Sede e successivamente il carroattrezzi
• saliva sul furgone già posizionato sul ponte per prendere un telecomando, al che perdeva l'equilibrio e cadeva svenendo
• alla domanda su come mai l'autista avesse informato IL Signor che avrebbe dovuto CP_2 attendere Sua moglie qualche minuto prima dell'episodio per caricare una lavatrice, LL tergiversava per poi negare l'accaduto affermando che nel furgone avesse caricato "soltanto" le biciclette di Sua proprietà per portarLe nella nuova abitazione, senza essere stato autorizzato da nessuno. Le veniva chiesto come avesse gestito l'intervento di pronto soccorso/carabinieri ma non forniva specifiche dicendo solamente che avesse gestito tutto la moglie. Ad oggi non ci sono pervenuti ancora certificati per la Sua assenza. Dalle verifiche effettuate a gestionale è risultato che LL, alle 15.15, avesse terminato la Sua attività presso il cliente Metro AC, sito in località AC (l'orario da LL svolto normalmente termina alle 15.30). LL pertanto:
• effettuava spostamenti con mezzo aziendale, senza autorizzazione, fuori dal Suo orario di lavoro, per questioni personali.
10 • forniva false informazioni al Suo Referente Tecnico, causando spese per carroattrezzi per un uso non autorizzato dell'automezzo.
• Lei risulta assente ingiustificato il giorno 14 Giugno. La Direzione si riserva sin d'ora di tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune, compresa quella penale per i reati che la Procura della Repubblica vorrà ravvisare nel contegno sopra descritto. Il comportamento da LL posto in essere in data 13.06.2024 che con la presente siamo a contestarle formalmente, nell'integrare peraltro fattispecie di reato, risulta disciplinarmente rilevante in modo tale da ledere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore e costituisce violazione dei doveri di diligenza e correttezza cui il rapporto di lavoro e lo svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 e 5 della legge 20.05.1970, n. 300 e delle previsioni del vigente CCNL applicato, La invitiamo pertanto a presentarci entro cinque giorni dalla ricezione della presente le Sue eventuali ragioni in merito all'addebito contestatole, Nel caso di mancata risposta, o nell'ipotesi in cui la stessa non presenti adeguate e valide giustificazioni, l' procederà disciplinarmente Pt_2 nei Suoi confronti, riservandosi di assumere i provvedimenti più idonei. L' , inoltre, così come peraltro previsto dal Regolamento Pt_2 aziendale, si riserva sin d'ora l'addebito di ogni altro danno economico originato o avente causa dal comportamento da LL tenuto. Il regolamento aziendale prevede infatti che nel caso di gravi e/o ripetuti danneggiamenti all'automezzo affidato, qualora si verifichi per colpa grave e nell' episodio ricorra altresi l'inosservanza delle norme del codice della strada, il lavoratore dovrà partecipare alle spese di ripristino del veicolo danneggiato nella misura del 30% delle stesse. Rendendosi responsabile di quanto precede, LL è gravemente Venuto meno agli adempimenti richiesti dall'Azienda al proprio Personale, rendendosi gravemente negligente davanti a questa Direzione. Diamo pertanto luogo alla presente Contestazione Scritta, poiché il comportamento sopra descritto, ledendo il vincolo fiduciario, rappresente un'infrazione grave alle vigenti norme contrattuali, vista l'evidente gravità dei fatti contestati, LL è sospesa cautelarmente dalla prestazione sino al termine del procedimento disciplinare.
…” (all. 18 al fasc. di parte ricorrente).
11 Nelle giustificazioni scritte del 5.7.2024, il sig. tramite il proprio Pt_1 legale, così ricostruiva i fatti:
“In data 13 giugno 2024, il Lavoratore ha iniziato la propria giornata lavorativa partendo dalla sede di Via dei Verbaschi di Santa Palomba a bordo dell'automezzo aziendale Fiat Ducato tg. GA255KE (il “Veicolo”). Durante la programmazione delle attività con il responsabile tecnico Sig. , è emerso che il Sig. non avrebbe Persona_1 Parte_1 potuto completare le attività previste per la giornata (tre installazioni e tre ritiri di distruttori) entro il normale orario di lavoro. Di comune accordo con il responsabile tecnico, si è deciso che il Sig.
non sarebbe rientrato in azienda al termine della giornata, Parte_1 ma avrebbe invece riportato il Veicolo alla propria abitazione di Rocca di Papa. Tale prassi, adottata in diverse occasioni passate per esigenze lavorative, è stata sempre concordata con il responsabile tecnico e comunicata al responsabile di sede, Sig. CP_2
Nel corso della giornata, il Sig. ha ricevuto una chiamata da sua Pt_1 figlia, prossima al parto, la quale lamentava un forte malessere. Essendo a circa 2 km dalla sua abitazione, il Lavoratore ha deciso di verificare personalmente il suo stato di salute. Alle ore 15:15, come confermato dai registri del terminale palmare, il Lavoratore si trovava presso la stazione metro di AC per completare un ritiro. Evidenziamo che la “palmata di chiusura della chiamata di ritiro” delle ore 15:15 non corrisponde al reale completamento del lavoro presso quella postazione. Il personale che svolge questa attività è ben consapevole che tale “chiusura” sia solo una tappa e che ci sono ulteriori attività da compiere successivamente. In particolare, il Lavoratore ha continuato la propria prestazione che comprendeva lo svuotamento della tanica dell'acqua, la preparazione ed il caricamento dei distributori automatici sul Veicolo e la messa in sicurezza degli stessi. Dopo aver concluso le operazioni presso la stazione metro, alle ore 15:38 circa, il Sig. ha contattato telefonicamente il referente Parte_1 tecnico per informarlo sia del lavoro svolto sia della sua intenzione di recarsi brevemente da sua figlia. Successivamente, si è recato presso l'abitazione della figlia in Via di Bagnolo, dove è rimasto per circa 15/20 minuti. Verso le ore 17:20, mentre si trovava su Via dei Laghi, il Veicolo ha subito un guasto tecnico. Dopo vani tentativi di riparazione, il nostro assistito ha contattato il responsabile di sede per informarlo
12 dell'accaduto e richiedere un carro attrezzi. Il carro attrezzi è arrivato dopo circa un'ora e, durante le operazioni di carico del Veicolo, il Sig.
ha avuto un episodio sincopale dovuto alla stanchezza e al Parte_1 caldo. Trasportato al pronto soccorso di Tor Vergata, il Lavoratore è stato successivamente trasferito alla per ulteriori Controparte_3 accertamenti, rimanendovi fino al 19 giugno. Durante questo periodo, il Sig. ha informato il responsabile della sua Parte_1 CP_2 situazione sanitaria” (all. 19 al medesimo fasc.). Seguiva il licenziamento per giusta causa con lettera raccomandata a/r del 11.7.2024 (all. 3 al fascicolo). Dunque, dal tenore della contestazione appare evidente che il lavoratore sia stato accusato:
- d i aver effettuato spostamenti con il mezzo aziendale senz'autorizzazione, al di fuori dell'orario di lavoro e per scopi personali;
- d i aver fornito false informazioni al proprio responsabile tecnico cagionando spese per l'intervento del carro attrezzi per l'uso non autorizzato del mezzo;
- e di essersi assentato senza giustificazione in data 14.6.2024. 2. Sulla reale dinamica degli eventi è stata espletata istruttoria orale. Sono stati sentiti i testi , Persona_1 CP_2 [...]
, il primo comune, gli altri due intimati dalla parte CP_4 resistente, e la sig.ra , figlia del ricorrente e da questi Persona_2 intimata. Il primo teste, premesso di essere “responsabile tecnico dipendente della società resistente dal 4 novembre 2023”, ha, sui capitoli di cui al ricorso, dichiarato quanto segue:
- sul cap. 8), relativo alla comunicazione da parte del sig. alle Pt_1 ore 15:45 del giorno 13.6.2024, del completamento dell'intervento programmato presso la fermata metro di AC, ha detto di non ricordare la circostanza;
- sul cap. 9), relativo alla comunicazione, nel corso della telefonata di cui al precedente capitolo 8), dell'intenzione di recarsi presso la residenza della figlia sita in “Via di Bagnolo n. 11 per verificare le di lei condizioni di salute per poi fare rientro, con il mezzo aziendale,
13 presso la propria nuova abitazione sita in Rocca di Papa”, ha smentito la circostanza;
- sul cap. 10) riguardante la causa del malfunzionamento del mezzo, ovvero il “distacco del tubo di alimentazione del carburante”, e l'attività di ripristino del sistema di alimentazione, il teste ha detto che, la settimana dopo l'episodio, ha rinvenuto il furgone
“parcheggiato nel piazzale dell'azienda guasto” e che, nel frattempo, aveva saputo, ma non ha ricordato da chi, che “il ricorrente aveva avuto un problema con il mezzo e che durante il rimorchio del mezzo lui era caduto sbattendo la testa”, quindi ha riscontrato il problema e chiamato la società che si occupava della manutenzione dei mezzi. In relazione ai capitoli di cui alla memoria difensiva, il teste ha precisato:
- che, poiché l'ultima attività lavorativa del giorno 13 giugno “era da svolgere nella metro AC che era vicina all'abitazione del sig.
, per agevolarlo, lo ha autorizzato a rientrare presso Pt_1
l'abitazione; il teste ha rimarcato che, pur essendo a conoscenza dei lavori di ristrutturazione che il sig. stava seguendo nel Pt_1
Comune di Rocca di Papa, l'autorizzazione data “era riferita all'abitazione sita in zona AC, anche perché per recarsi dalla metro AC all'altra casa sarebbe dovuto necessariamente passare dalla sede dell'azienda, sita in Santa Palomba” per cui “non avrebbe avuto alcun senso autorizzarlo a condurre il mezzo con sé”;
- che il lavoro del sig. termina con l'ultima timbratura attraverso Pt_1 il palmare in dotazione, che egli percepiva anche un compenso a titolo di “straordinario forfetizzato” e avrebbe potuto proseguire la sua attività oltre le ore 15:30, come si legge nei capitoli nn. 11) e 15);
- che l'autorizzazione data al sig. era una “eccezione rispetto alla Pt_1 prassi aziendale” – così, nel cap. 13) – e che l'ultimo aggiornamento fornito dal sig. riguardava l'attività di installazione effettuata Pt_1 presso il Collegio S. Pietro, “secondo dei due clienti della giornata”, come riportato nel capitolo 14) (verbale udienza del 27.5.2025). Il teste che è “responsabile di sede per la filiale di Roma della CP_2 società resistente,… dipendente della società dal 2013”, ha, dei capitoli del ricorso:
- confermato il cap. 11) sull'orario di lavoro “standard… dalle ore 06.30 alle ore 15:30” e sullo straordinario forfetizzato di cui godeva il sig. “per ovviare ad eventuali ritardi nella gestione della Pt_1 propria attività”;
14 - confermato il cap. 13) sul carattere eccezionale dell'autorizzazione data al sig. ha aggiunto che “che per la maggior parte per le Pt_1 mansioni di installatore i mezzi rientrano in azienda”;
- ha confermato i capitoli nn. 17) e 18), sulla telefonata ricevuta da il giorno 13.6.2024 alle ore 17:58 e nella quale il dipendente Pt_1 riferiva di trovarsi in difficoltà a causa di un'avaria dell'automezzo ricevendo l'autorizzazione al soccorso stradale, 19), sul luogo in cui si era fermato il veicolo, in “Via dei Laghi 40, Castel Gandolfo, in una piazzola situata a circa 10 km dalla sede aziendale di Santa Palomba e a 38 km dalla residenza del lavoratore” e 21) ove si legge che la residenza dichiarata dal all'azienda è quella sita in v. di Pt_1
Bagnolo n. 11;
- ha confermato i capitoli nn. 24), 25) e 26), sul nuovo contatto telefonico delle ore 19:22 nel quale gli riferiva di aver avuto un Pt_1 ulteriore problema e, poi, l'autista del carro attrezzi, sig.
[...]
, al quale era stato intanto passato il cellulare lo CP_4 informava che il dipendente stava attendendo un'ambulanza in quanto, dopo che il veicolo aziendale era stato agganciato per il trasporto, il sig. compiendo un'azione sconsiderata, era salito Pt_1 sul mezzo per recuperare un oggetto e, a seguito di tale manovra, aveva perso l'equilibrio cadendo a terra da circa 1,5 metri e rimanendo privo di sensi;
- il cap. 28) ove si legge che “Nel confronto con l'autista del carro attrezzi, emergeva che il dipendente, prima della caduta, aveva chiesto di poter attendere l'arrivo della moglie, poiché questa avrebbe dovuto caricare nella propria vettura una lavatrice”;
- sul cap. 29), il teste ha dichiarato di aver contattato poi il soccorritore per farsi dare la sua versione dei fatti ai fini CP_4 dell'eventuale denuncia di infortunio il quale ha riferito inoltre che
“la lavatrice era sulla strada, la moglie poi era venuta”; il teste ha aggiunto che, aprendo il furgone in azienda, ha rinvenuto le due biciclette” riconoscendo la fotografia in all. 4 al fasc. resistente che le è stata mostrata;
- ha confermato i capitoli nn. 30), 31), 32), 33) e 34), relativi alla conversazione telefonica avuta il giorno successivo con il sig. e Pt_1 nella quale senza far cenno ad uno stato di malessere della Pt_1 propria figlia, rappresentava di esser passato da lei trattenendosi per un caffè, di aver caricato sul furgone due biciclette e di essersi diretto verso Castel Gandolfo dove si era verificato il fermo del mezzo di propria iniziativa “senza alcuna autorizzazione”; in Pt_1
15 quell'occasione, negava viceversa la richiesta al soccorritore di attendere la moglie affinché caricasse nella sua automobile una lavatrice (verbale udienza del 27.5.2025). Il teste , premesso di aver lavorato “quale autista alle CP_4 dipendenze di dal 2017 al 2024” eseguendo Controparte_5 interventi di soccorso stradale anche per conto di Controparte_1 ha dichiarato:
“Sono arrivato sul posto di pomeriggio, non ricordo l'ora, sul tardi comunque, c'era il ricorrente, ho caricato sul pianale il veicolo, è un furgone, un Ducato mi pare, che ho portato a Pomezia, presso l'azienda consegnandolo ad un signore che penso fosse Controparte_1
il quale mi ha chiesto il nominativo ed il telefono. CP_2
Mi ricordo che, al momento del fatto per cui è causa, sono entrato nell'abitacolo del carroattrezzi per compilare la scheda dell'intervento e a un certo punto ho sentito un tonfo, mi sono girato ed ho visto il ricorrente che era a terra, sulla sinistra del veicolo, privo di sensi. Non ho visto come era caduto. A quel punto, sono sceso, l'ho messo di lato cercando di svegliarlo perché aveva battuto la testa, si è svegliato, gli ho chiesto di non alzarsi, poi alla fine si è alzato, mi ha dato il numero di cellulare della moglie che ho avvertito, ho atteso che arrivasse la moglie. Io poi sono andato via lasciandoli sul posto perché nel frattempo era stata chiamata l'ambulanza e loro erano in attesa che sopraggiungesse”. Il teste ha, poi, specificato che, una volta giunto sul luogo dell'intervento, ha visto una “lavatrice posizionata a terra accanto al furgone” che, quando è ripartito, “era ancora là” mentre gli diceva Pt_1 che doveva attendere l'arrivo della moglie e che ha riferito della presenza della lavatrice al sig. presumibilmente a lui, “al momento della CP_2 consegna del furgone” secondo il suo ricordo;
verbale udienza del 9.9.2025). La figlia del ricorrente, sentita all'udienza del 27.5.2025, dopo aver precisato che i genitori avevano iniziato a seguire i lavori di ristrutturazione di una “casa indipendente sita in Rocca di Papa…” a lei intestata e che si erano poi stabiliti là mentre lei era rimasta a vivere in AC (RM), v. di Bagnolo n. 11, insieme al compagno, ha confermato lo stato di malessere accusato in data 13.6.2024, giorno del suo “presunto parto”, la telefonata fatta al padre che si trovava in zona per lavoro mentre il compagno era fuori per lavoro, la visita del padre che, giunto presso l'abitazione intorno alle ore 16:00 se ne allontanava alle 16:20 dopo che sopraggiungeva il compagno.
16 Il teste ha, inoltre, aggiunto:
“Non mi sono recata in Ospedale quel giorno ma qualche giorno dopo. Ho chiamato la mia ginecologa, di cui adesso mi sfugge il nome, il suo studio è in zona Casilina, e lei mi ha rassicurato e mi ha detto di fare qualche doccia e di rilassarmi e se il malessere fosse continuato di recarmi in Ospedale ma non avevo contrazioni ravvicinate tali da segnalare un parto imminente”. In definitiva, dal compendio istruttorio, è emerso quanto segue:
- la circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato autorizzato da a mantenere la disponibilità del mezzo aziendale il giorno CP_2
13.6.2024 oltre il termine dell'orario di lavoro ed a far rientro presso l'abitazione ubicata nel Comune di Rocca di Papa anche in considerazione della necessità di sottoporsi la mattina seguente ad esami medici di laboratorio per iniziativa della società – se ne parla a pg. 4 del ricorso – non ha ricevuto conferma;
dalla deposizione di si evince, fermo restando il carattere eccezionale CP_2 dell'autorizzazione di cui si discute, la sua estraneità a qualsiasi autorizzazione al sig. ulteriore rispetto a quella che in effetti gli Pt_1 era stata data dal responsabile tecnico il giorno prima ma in Per_1 termini diversi, nel senso cioè che gli era stato concesso, data la vicinanza del luogo di ultimo intervento programmato, “metro AC”, alla sua abitazione, sita sempre in AC, “per agevolarlo”, di rientrare con il furgone aziendale presso la medesima abitazione;
Inglisa ha, come si è visto, osservato la illogicità di un'autorizzazione a recarsi in Rocca di Papa, presso la casa i cui lavori di ristrutturazione il sig. stava seguendo, perché “per recarsi Pt_1 dalla metro AC all'altra casa sarebbe dovuto necessariamente passare dalla sede dell'azienda, sita in Santa Palomba”;
- la circostanza secondo la quale il 13.6.2024, dava Pt_1 comunicazione al suo responsabile che aveva ultimato l'intervento presso la fermata metro di AC e che si sarebbe recato “presso la residenza della propria figlia sita in Roma, Via di Bagnolo n. 11 per verificare le di lei condizioni di salute per poi fare rientro, con il mezzo aziendale, presso la propria nuova abitazione sita in Rocca di Papa” – capitoli nn. 8) e 9) del ricorso – è stata recisamente smentita da;
questi ha fatto riferimento soltanto ad una chiamata Per_1 ricevuta da il quale lo aggiornava circa l'andamento del lavoro Pt_1 ma in relazione alla installazione di un distributore automatico effettuata presso il Collegio S. Pietro, il secondo degli interventi programmati quel giorno;
17 - il giorno 13.6.2024, alle ore 17:58, ha avvertito Pt_1 telefonicamente dell'avaria al furgone e gli ha chiesto CP_2
l'autorizzazione per il soccorso stradale;
la distanza fra il luogo di arresto del mezzo aziendale, “Via dei Laghi 40, Castel Gandolfo”, e la residenza del lavoratore quale è stata dichiarata all'azienda, in Roma, frazione AC, v. di Bagnolo 11, è indicata nella memoria difensiva in “38 km” (vd. “cartina geografica con geolocalizzazione…” in all. 3 alla memoria difensiva) e il dato non è stato contestato (figura, al n. 16 del fasc. ricorrente, una simulazione da “Google Maps” del tragitto in automobile ma da Roma, frazione AC, v. di Bagnolo 11, a Rocca di Papa, corrispondente a 35,6 km);
- nella stessa giornata, alle ore 19:22, è stato nuovamente CP_2 contattato da il quale gli ha detto di aver avuto un ulteriore Pt_1 problema – cap. n. 24) della memoria – e gli ha passato l'autista del carro attrezzi, sig. ; questi – si legge nel capitolo successivo CP_4
– lo ha informato che stava attendendo un'ambulanza poiché Pt_1 era caduto dal mezzo già posizionato sul carro attrezzi mentre compiva un'azione “sconsiderata” essendo salito per recuperare un oggetto;
dal confronto con era emerso che il dipendente CP_4
“prima della caduta, aveva chiesto di poter attendere l'arrivo della moglie, poiché questa avrebbe dovuto caricare nella propria vettura una lavatrice”; in base al racconto di MA, la conversazione con sarebbe avvenuta successivamente, durante il trasporto del CP_2 mezzo in azienda, ma la divergenza non è significativa;
MA, inoltre, ha dichiarato di non aver assistito alla caduta perché intento a compilare la scheda dell'intervento e di aver soltanto udito il tonfo della caduta. Inoltre, dalla stessa ricostruzione attorea è emerso che, di sua iniziativa e dietro richiesta della propria figlia, aveva caricato sul furgone Pt_1 due biciclette senza averne preventivamente ricevuto autorizzazione mentre, riguardo alla lavatrice, egli ha smentito (si desume dall'affermazione contenuta a pg. 14 dell'atto introduttivo secondo cui l'azienda nella contestazione disciplinare, nel tentativo di “screditare la figura del sig. si è spinta addirittura ad affermare (senza tuttavia Pt_3 sollevare contestazioni sul punto) che il ricorrente avrebbe volutamente tardato il completamento delle azioni di soccorso a seguito della… caduta per permettere che la di lui moglie 'recuperasse' una non meglio precisata lavatrice che si sarebbe trovata in prossimità del luogo in cui il furgone si era rotto”). In realtà, per quanto non si sia raggiunta certezza in merito, la lavatrice è stata quanto meno vista da CP_4
18 sulla sede stradale in prossimità del punto in cui il furgone si era fermato. In altri termini, dei fatti oggetto di contestazione, possono dirsi accertati:
- lo spostamento non autorizzato con il mezzo aziendale in data 13.6.2024, dopo la fine dell'orario di lavoro, alle ore 15:30, essendosi fermato il mezzo per un'avaria in un luogo, Castel Gandolfo, v. dei Laghi n. 40, distante 38 km circa dalla residenza dichiarata dal lavoratore, sita in Roma, frazione AC, v. di Bagnolo n. 11; l'autorizzazione da parte del responsabile tecnico , infatti, era Per_1 circoscritta al tragitto dal luogo di ultimo intervento programmato,
“Metro AC”, alla residenza, indicato nella memoria difensiva in “2 km”, dato questo che non è stato contestato;
anzi, il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui afferma di aver lasciato Pt_1
l'abitazione di v. di Bagnolo n. 11, alle 16:20 circa, e il momento in cui afferma essersi verificato il guasto tecnico al furgone, le ore 17:20 (così, nelle giustificazioni scritte), poi posticipato alle ore 17:40 (così, in ricorso), evidenziano un tempo di un'ora o un'ora e 20 minuti superiore al tempo occorrente per percorrere 38 km, indicato nella cartina in all. 3 al fasc. resistente in “44 minuti”, tale quindi da far presumere ulteriori spostamenti del sig. altro Pt_1
“ritardo” non spiegato è quello tra il momento del guasto e la telefonata a per informarlo del guasto stesso, alle ore 17:58, CP_2 corrispondente a un intervallo compreso fra un minimo di 18 e un massimo di 38 minuti;
- l'uso personale del mezzo (nella contestazione si parla di
“spostamenti…, per questioni personali”) essendo innegabile ed ammesso dallo stesso lavoratore il suo utilizzo per il trasporto di due biciclette (vd., anche, il riscontro fotografico allegato all'e-mail inviata da a e a in CP_2 Parte_4 Controparte_6 data 17.6.2024, di aggiornamento circa l'evento del giorno 13.6.2024, in all. 4 al fasc. resistente);
- l'assenza ingiustificata al lavoro il giorno 14.6.2024; è vero che il lavoratore ha, nel presente giudizio, prodotto la lettera di dimissione dalla datata 19.6.2024, ove si Controparte_7 legge che egli “è stato degente dal 14/06/2024 al 19/06/2024 con Cartella Clinica n. 1075/2024”, e la certificazione di ricovero presso la Casa di Cura del 17.6.2024 (all.ti, rispettivamente, 17 e 21 al relativo fasc.) ma non ha dimostrato di aver assolto gli adempimenti che la legge e la contrattazione collettiva di settore impongono al
19 lavoratore in casi del genere (alcuna documentazione in merito ad un accesso al “P.S. del nosocomio di Roma Tor Vergata” cui si fa cenno a pg. 6 del ricorso è stata trasmessa all'azienda così come nessun certificato di infortunio risulta esser stato trasmesso dai sanitari telematicamente all' , giusta la previsione dell'art. 53 CP_8 del d.P.R. 1124/1965, come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 151/2015, e solo in seguito alla contestazione disciplinare, in data 5.7.2024, come si legge nella memoria difensiva, è stato trasmesso il certificato di degenza, che non indica tuttavia la prognosi;
è stata, viceversa, prodotta idonea giustificazione, mediante attestato di malattia telematico, in all. 5 al fasc. Coca, soltanto per i giorni 20 e 21 giugno 2024). Evidenti sono, dunque, la violazione da parte di dei limiti Pt_1 dell'autorizzazione ricevuta dal proprio responsabile tecnico avendo effettuato spostamenti con il mezzo aziendale assegnatogli per motivi personali (nell'autorizzazione alla guida dell'automezzo del 1.3.2016, in all. 8 al fasc. ricorrente, si rimarca il divieto di “ogni abuso, uso improprio” o comunque di “qualsiasi utilizzo di carattere personale…” dell'automezzo) così abusando della fiducia del proprio datore nonché l'assenza ingiustificata dal lavoro il giorno 14.6.2024. In particolare, sotto il primo aspetto, come ha sottolineato Cass. ord. 7467/2023, nel rapporto di lavoro “quando si assegnano al dipendente l'auto aziendale e la carta di credito intestata alla società, si fa affidamento sul corretto utilizzo di tali strumenti di lavoro, in funzione esclusiva delle esigenze connesse alla prestazione, non potendosi esigere un controllo costante di parte datoriale che presupporrebbe null'altro che una pregiudiziale sfiducia nell'operato del dipendente e quindi la negazione di quel patto di reciproca fiducia che sta alla base di ogni rapporto negoziale e del rapporto di lavoro in special modo”. Il lavoratore, d'altra parte, ha mostrato di essere consapevole delle disposizioni aziendali sul corretto uso dei mezzi di proprietà datoriale – lo si deduce dal riferimento ad una preesistente prassi avente ad oggetto il rientro con il mezzo assegnato nell'abitazione al termine della giornata lavorativa ma sempre in correlazione con “esigenze lavorative” (si parla nel riscontro alla contestazione disciplinare in all. 19 al proprio fasc. di una “prassi, adottata in diverse occasioni passate per esigenze lavorative”) – e, ciò nonostante, ha deliberatamente adottato una condotta contraria. Nessun dubbio può esservi sui limiti dell'autorizzazione accordatagli da non avendo il lavoratore comunicato all'azienda alcun Per_1
20 mutamento della propria dimora come sarebbe stato necessario in ossequio all'art. 237 del CCNL “per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi” (“E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi…”; CCNL depositato in data 22.12.2025). Sotto l'aspetto dell'assenza ingiustificata, rileva l'art. 235 del CCNL di settore ai sensi del quale “Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti” anche “mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all' . CP_9
I fatti, unitariamente considerati, devono essere apprezzati alla luce dei canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e di proporzionalità della misura espulsiva (cfr., fra le altre pronunce, Cass. 18715/2016 ove si legge che “per stabilire in concreto l'esistenza di una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro" e che deve dunque rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali di tale rapporto, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”). Se si tiene conto soprattutto dell'infortunio occorso al lavoratore benché non denunciato e dei rischi anche più gravi che l'uso improprio del mezzo comportava nonché dell'intensità dell'elemento intenzionale, i suddetti fatti appaiono certamente gravi e idonei ad integrare un'insanabile frattura del vincolo fiduciario e a far venir meno l'affidamento nel corretto futuro adempimento degli obblighi contrattuali. Si deve aver riguardo, infatti, anche al disposto dell'art. 2104 c.c. che, nel prescrivere al secondo comma che il prestatore di lavoro “Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai
21 quali gerarchicamente dipende”, obbliga lo stesso prestatore ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Rileva, infine, l'art. 238 del CCNL di riferimento secondo cui “Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
…
• l'abuso di fiducia,
…”.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.628,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.628,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 23/12/2025
IL GIUDICE
NT TI
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