Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3688/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Teresa Giaccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato come in atti presso lo studio dell'avv. Antonella Castellone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 03.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in LA (NA)
l'11.06.2005, dal quale sono nati due figli, entrambi minori, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 12.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separatamente e, sciolti dall'obbligo di coabitazione saranno ciascuno libero di fissare la propria residenza, con reciproco obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni, quantomeno fintanto che permarranno gli impegni di cui ai sottoindicati patti;
2) quanto alla casa coniugale, di proprietà del NO , sarà Controparte_1 assegnata a quest'ultimo ove continuerà ad abitare e tenere la propria residenza;
3) La NOa , ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita in Parte_2 un appartamento in fitto sito in Qualiano alla via Giuseppe Mazzini n. 26, ove risiederà abitualmente in uno ai due figli minori e , Per_1 Per_2
4) I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi genitori e coabiteranno con la madre fissando la propria residenza con essa;
5) il IG . , si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento dei due figli minori, la somma pari euro 600,00 che sarà versata mensilmente alla NOa , entro il 5 del mese, oltre al 50% per spese Pt_1 straordinarie come da protocollo del tribunale;
detto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato in misura pari alle variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate sulla G.U. L'assegno, cosi come determinato, dovrà essere corrisposto mensilmente ed anticipatamente entro il giorno 5 del mese, ogni mese, per dodici mesi all'anno;
6) quanto alle visite dei due figli minori, il padre potrà prelevare i figli in un pomeriggio a settimana da concordare di volta in volta fra le parti e, a settimane alterne con pernottamento, prelevandoli il sabato alle ore 13.00, fino alla domenica sera alle ore 21.00, tenendo conto degli orari e delle eIGenze lavorative del padre, salvo diverso accordo tra le parti;
Per le festività natalizie, sempre seguendo il metodo dell'alternanza, i minori trascorreranno la Vigilia di Natale e Natale con la madre e il 31 dicembre e 1 gennaio con il padre.
Anche per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno Pasqua con un genitore e
Pasquetta con l'altro, sempre seguendo il metodo dell'alternanza
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno una settimana con il padre, il mese di luglio o agosto, comunicando alla madre il periodo scelto entro il 30 maggio;
7) Il NO rinuncia all'assegno unico universale, Controparte_1 autorizzando la NOa a farne richiesta presso l'INPS e a Parte_2 incassare le somme esonerando l'Ente erogatore da ogni responsabilità in merito;
8) Quanto agli oggetti in oro che i due figli minori hanno ricevuto per le varie ricorrenze (battesimo, comunione, compleanni), i coniugi concordano di dividere i regali in base alla provenienza (ovvero, i regali ricevuti per le varie ricorrenze dalla famiglia della IG.ra saranno consegnati alla IG.ra , quelli ricevuti Pt_1 Pt_1 dai familiari del IG. resteranno in custodia allo stesso). Con CP_1
l'impegno di entrambi a custodirli rispettivamente e a consegnarli ai figli al raggiungimento della maggiore età;
9) La NOa rinuncia al mantenimento avendo intrapreso una Parte_1 attività lavorativa quale collaboratrice domestica;
10) Il IG. , alla sottoscrizione del presente atto, verserà alla Controparte_1 IG.ra , la somma di euro 13.000, a titolo di bonus transattivo per Parte_2 aver la stessa durante il matrimonio, rinunciato ad intraprendere attività lavorativa dedicandosi esclusivamente alla cura della casa e dei figli;
La NOa , alla sottoscrizione del presente atto riconsegnerà al NO Pt_1
l'auto a lei in uso ma di proprietà del marito;
CP_1
11) La NOa , alla sottoscrizione del presente atto, preleverà dalla casa Pt_1 coniugale gli elettrodomestici nuovi conservati nel ripostiglio di casa, oltre folletto, montalatte, macchina per il caffè espresso, le tende di casa in quanto acquistate dalla sua famiglia di origine, la biancheria del suo corredo, abiti e vestiario, oltre oggetti strettamente personali di proprietà della NOa, quali regali ricevuti da amici e parenti per le varie ricorrenze;
12) Il NO si obbliga a pagare le bollette della fornitura Controparte_1 idrica per i consumi fino a dicembre 2023
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
, e c.f. C.F._1 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni C.F._2 indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (NA) (atto n.29,
Parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 28.1.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.