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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 984/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO SA Presidente
MA EN PU UD
LA VA UD relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 17.03.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. GRIECO Parte_1 C.F._1
CARMINE,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. CINZIA MARTINONI e CP_1 C.F._2
l'avv. ELENA PETTINICCHIO,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private in data 02/07.07.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore alla prima udienza celebrata in data 18.06.2025 di seguito riportata per esteso.
Per entrambe le parti private:
“conferma dell'obbligo posto a carico del ricorrente al capo n. 2 della sentenza di separazione in atti versata sino al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio e riconoscimento alla resistente del diritto di percepire analogo importo1 dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio a titolo di assegno divorzile (e non più di assegno di mantenimento) a spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30 dicembre 1971, in Siniscola, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siniscola, atto n. 00002, p. 1, anno
1971, dal matrimonio sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e a mezzo della sentenza n. 425/2023 pubblicata dal Tribunale di Nuoro, in data 22.07.2023, è stata dichiarata la loro separazione legale e il ricorrente è stato obbligato a corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 1.050,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite l' entro il giorno 5 di ogni mese. CP_2
Essendo decorso il termine legale di oltre sei mesi dalla data della separazione senza alcuna riconciliazione, il ricorrente ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, ridurre l'assegno innanzi citato o, in subordine, revocarlo.
Costituendosi in giudizio in data 14.05.2025 la resistente ha contestato le sopravvenienze dedotte da controparte, ha eccepito il mancato deposito della documentazione dovuta ex lege e ha chiesto, tra l'altro, “confermare l'obbligo a carico del signor di Parte_1
corrispondere a favore della signora l'assegno mensile di euro 1.200,00, o nella diversa CP_1
misura che sarà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi direttamente ad opera di entro il giorno 5 di ogni mese”. CP_2
Alla prima udienza celebrata in data 18.06.2025, il giudice istruttore, “rilevato che il ricorrente (classe 1943) era già pensionato all'epoca della separazione giudiziale dei coniugi, che il ricorrente contesta l'erroneità della sentenza di separazione che non ha impugnato, che l'invalidità al
100% del ricorrente è stata certificata nel corso del giudizio di separazione (in data 19.10.2022) e doveva essere fatta valere nella predetta sede, che le condizioni di salute del ricorrente sono critiche da epoca risalente, che il ricorrente non ha offerto tutta la documentazione dovuta ex lege ed è incorso nelle decadenze comminate dall'art. 473-bis.17 c.p.c. (non discutendosi nella presente sede di diritti indisponibili), che il ricorrente ha offerto tempestivamente soltanto gli estratti del c/c n. Controparte_3
7375 (in tutto o in parte), che dal 730/2023 si evince che nel 2023 il ricorrente ha percepito redditi
Pag. 2 di 4 mensili netti da pensione pari all'importo di € 2.020,00 circa, che il ricorrente non ha allegato i contratti dei finanziamenti che sarebbe tenuto a restituire ratealmente e non ha formulato domande di divisione dei diritti reali comuni (domanda che, in ogni caso, non sarebbe ammissibile nella presente sede)
e che pacificamente l'assegno di mantenimento dovuto alla resistente è versato direttamente dall' che CP_2
lo trattiene da quanto dovuto al ricorrente a titolo di pensione, non ammette le prove orali articolate dal ricorrente perché o formulate in termini generici o vertenti su circostanze non rilevanti ai fini del decidere, in via provvisoria e urgente, conferma l'obbligo posto a carico del ricorrente al capo n. 2 della sentenza di separazione in atti versata sino al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio e, quindi, propone alle parti di definire consensualmente la presente vertenza ovvero di regolamentare i loro rapporti da ex coniugi con la conferma del provvedimento innanzi adotta-to e il riconoscimento alla resistente del diritto di percepire analogo importo dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio a titolo di assegno divorzile (e non più di assegno di mantenimento) a spese di lite compensate”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 02/07.07.2025 le parti private hanno dichiarato di accettare la predetta proposta e la causa è stata rimessa in decisione.
***
I coniugi, legalmente separati da oltre un anno, hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le condizioni accettate dalle parti private per la regolamentazione dei loro rapporti post divorzio non sono contrarie né all'ordine pubblico, né al buon costume e, per l'effetto, devono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
30.12.1971 in Siniscola, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Siniscola al n. 2, p. 1, anno 1971, alle condizioni in epigrafe richiamate;
Pag. 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 08/07/2025
Il UD estensore Il Presidente
LA VA RO SA
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rivalutato come per legge dal luglio 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 984/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO SA Presidente
MA EN PU UD
LA VA UD relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 17.03.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. GRIECO Parte_1 C.F._1
CARMINE,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. CINZIA MARTINONI e CP_1 C.F._2
l'avv. ELENA PETTINICCHIO,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private in data 02/07.07.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore alla prima udienza celebrata in data 18.06.2025 di seguito riportata per esteso.
Per entrambe le parti private:
“conferma dell'obbligo posto a carico del ricorrente al capo n. 2 della sentenza di separazione in atti versata sino al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio e riconoscimento alla resistente del diritto di percepire analogo importo1 dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio a titolo di assegno divorzile (e non più di assegno di mantenimento) a spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30 dicembre 1971, in Siniscola, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siniscola, atto n. 00002, p. 1, anno
1971, dal matrimonio sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e a mezzo della sentenza n. 425/2023 pubblicata dal Tribunale di Nuoro, in data 22.07.2023, è stata dichiarata la loro separazione legale e il ricorrente è stato obbligato a corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 1.050,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite l' entro il giorno 5 di ogni mese. CP_2
Essendo decorso il termine legale di oltre sei mesi dalla data della separazione senza alcuna riconciliazione, il ricorrente ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, ridurre l'assegno innanzi citato o, in subordine, revocarlo.
Costituendosi in giudizio in data 14.05.2025 la resistente ha contestato le sopravvenienze dedotte da controparte, ha eccepito il mancato deposito della documentazione dovuta ex lege e ha chiesto, tra l'altro, “confermare l'obbligo a carico del signor di Parte_1
corrispondere a favore della signora l'assegno mensile di euro 1.200,00, o nella diversa CP_1
misura che sarà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi direttamente ad opera di entro il giorno 5 di ogni mese”. CP_2
Alla prima udienza celebrata in data 18.06.2025, il giudice istruttore, “rilevato che il ricorrente (classe 1943) era già pensionato all'epoca della separazione giudiziale dei coniugi, che il ricorrente contesta l'erroneità della sentenza di separazione che non ha impugnato, che l'invalidità al
100% del ricorrente è stata certificata nel corso del giudizio di separazione (in data 19.10.2022) e doveva essere fatta valere nella predetta sede, che le condizioni di salute del ricorrente sono critiche da epoca risalente, che il ricorrente non ha offerto tutta la documentazione dovuta ex lege ed è incorso nelle decadenze comminate dall'art. 473-bis.17 c.p.c. (non discutendosi nella presente sede di diritti indisponibili), che il ricorrente ha offerto tempestivamente soltanto gli estratti del c/c n. Controparte_3
7375 (in tutto o in parte), che dal 730/2023 si evince che nel 2023 il ricorrente ha percepito redditi
Pag. 2 di 4 mensili netti da pensione pari all'importo di € 2.020,00 circa, che il ricorrente non ha allegato i contratti dei finanziamenti che sarebbe tenuto a restituire ratealmente e non ha formulato domande di divisione dei diritti reali comuni (domanda che, in ogni caso, non sarebbe ammissibile nella presente sede)
e che pacificamente l'assegno di mantenimento dovuto alla resistente è versato direttamente dall' che CP_2
lo trattiene da quanto dovuto al ricorrente a titolo di pensione, non ammette le prove orali articolate dal ricorrente perché o formulate in termini generici o vertenti su circostanze non rilevanti ai fini del decidere, in via provvisoria e urgente, conferma l'obbligo posto a carico del ricorrente al capo n. 2 della sentenza di separazione in atti versata sino al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio e, quindi, propone alle parti di definire consensualmente la presente vertenza ovvero di regolamentare i loro rapporti da ex coniugi con la conferma del provvedimento innanzi adotta-to e il riconoscimento alla resistente del diritto di percepire analogo importo dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio a titolo di assegno divorzile (e non più di assegno di mantenimento) a spese di lite compensate”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 02/07.07.2025 le parti private hanno dichiarato di accettare la predetta proposta e la causa è stata rimessa in decisione.
***
I coniugi, legalmente separati da oltre un anno, hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le condizioni accettate dalle parti private per la regolamentazione dei loro rapporti post divorzio non sono contrarie né all'ordine pubblico, né al buon costume e, per l'effetto, devono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
30.12.1971 in Siniscola, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Siniscola al n. 2, p. 1, anno 1971, alle condizioni in epigrafe richiamate;
Pag. 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 08/07/2025
Il UD estensore Il Presidente
LA VA RO SA
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rivalutato come per legge dal luglio 2024