Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10358/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Nunzio Pinzone;
C.F._1
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: TFR Fondo di Garanzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 05.11.2024, esponeva: di aver prestato attività lavorativa dal
05.05.2017 al 31.12.2018, alle dipendenze della società e dal 02.01.2019 al 30.04.2019 CP_2
alle dipendenze della società Rappresentava che, essendo sorta contestazione in Controparte_3
merito alle somme, a vario titolo spettante gli, con verbale di conciliazione sottoscritto il 27/05/2019, veniva pattuito che la si obbligava a corrispondergli la somma di € 50,00; mentre la CP_2
si impegnava a corrispondergli la somma di €. 1.550,00. Precisava che, nonostante Controparte_3
l'obbligo assunto, nulla gli veniva corrisposto ed egli chiedeva ed otteneva Decreto ingiuntivo N.
2446/2019 con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma di €. 1.550,00 Controparte_3
oltre le spese, competenze, IVA, CPA e spese forfettarie del 15%. Con sentenza n.186/21 del
13.09.2021 veniva dichiarato il fallimento della ed egli a seguito di Controparte_4
istanza veniva ammesso, in data 25/01/2022, allo stato passivo. Indi, al fine di ottenere il pagamento
in data 13.03.2024, ricorso amministrativo anch'esso rigettato, con provvedimento del 24.04.2024.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento di rigetto ritenendo avere diritto alla prestazione richiesta.
Precisava che una volta che il giudice del fallimento ha emesso il provvedimento con cui dichiara
“esecutivo” lo stato passivo del fallimento rendendo così definitivo l'accertamento dei crediti CP_ insinuati alla procedura, il Fondo di Garanzia presso l' è obbligato a pagare l'importo nell'esatta misura dichiarata dal Giudice all'interno del decreto di esecutività dello stato passivo. Essendo, quindi, il credito per il pagamento del TFR o delle ultime tre mensilità, accertato nella sua esistenza e nel suo ammontare dal Giudice Fallimentare, lo stesso non poteva più essere messo in discussione.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare il diritto al pagamento della somma di Euro 1.550,00 a favore di , in virtù di quanto stabilito con decreto emesso dal Giudice fallimentare del Parte_1
Tribunale di Catania con cui è stato dichiarato chiuso ed esecutivo lo stato passivo, sì come formatosi all'udienza di esame e di formazione dello stato passivo, relativa alle domande tempestive;
Conseguentemente condannare l' al pagamento della somma di Euro 1.550,00 in favore del CP_1
ricorrente con interessi fino al deposito del primo piano di riparto e rivalutazione fino al decreto di esecutività dello stato passivo, oltre gli ulteriori interessi dal giorno del deposito della richiesta telematica fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memorie depositate il 13.03.2025 si costituiva l' , il quale eccepiva Controparte_5
l'avvenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito nella L.
438/1992, Nel merito, confermava il provvedimento di reiezione stante che nello stato passivo mancava una espressa imputazione del credito ammesso a titolo di t.f.r.. Precisava, altresì, che detta imputazione non poteva desumersi dalla documentazione prodotta. Infine, con riferimento alla domanda svolta per le ultime tre mensilità, ha, anche, eccepito la prescrizione del diritto alla prestazione. Ha concluso chiedendo: rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile per intervenuta decadenza annuale e nel merito in quanto infondata e non provata ed anche per intervenuta prescrizione annuale del diritto alle ultime 3 mensilità di retribuzione. In via del tutto subordinata e residuale, riconoscere il minor importo spettante ed il conseguente diritto agli accessori di legge, limitatamente al maggior importo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con la decorrenza normativamente prevista. Spese competenze ed onorari come per legge.
All'odierna udienza, le parti costituite, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ CP_
2. L' ha eccepito l'avvenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito nella L. 438/1992. L'eccezione è da ritenersi fondata.
Si rammenta che trattasi di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Essa è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e per la prima volta anche in Cassazione (Cass. s.u. 30 ottobre 2008, n. 26019).
Parte ricorrente ritiene di non essere incorsa in alcuna decadenza assumendo che il termine annuale di decadenza decorrerebbe, a suo dire, non dalla domanda amministrativa al fondo di garanzia, presentata in data 22.03.2022, ma dalla data, della delibera del provvedimento amministrativo di rigetto del 29.04.2024.
Ciò posto si osserva che il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dall'art.4 D.L. n.
384/1992, convertito nella L. 438/1992, dispone: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. [..].".
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19992 del 2009 hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
La Suprema Corte ha affermato che il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziale decorre dall'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art. 7 l. 533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46, CP_ quinto e sesto comma l. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all' senza possibilità di deroga per effetto di un'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n.
19992; Cass. 8 febbraio 2022, n. 4044).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti prodotta risulta quanto segue: in data 10.03.2022 il ricorrente ha presentato domanda amministrativa al fondo di garanzia (all. copia domanda di CP_ intervento del fondo di gara, fasc. , che veniva rigettata con provvedimento del 18.12.2023; avverso il rigetto il ricorrente ha presentato in data 18.03.2024, ricorso amministrativo anch'esso rigettato con delibera n. 2415644 del 29/04/2024 (allegati 6 e 7 fasc. parte ricorrente). Infine, il ricorso giudiziario veniva depositato in data 5.11.2024.
Nel caso di specie, la decorrenza del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria fissato dall'art. 24 della l. 9.03.1989, n. 88 va stabilita alla stregua dell'ipotesi residuale o "di chiusura" di cui al medesimo articolo. Il termine annuale va, quindi, computato dalla scadenza dei tempi di definizione teorica della fase ammnistrativa (300 giorni) calcolati a far data dall'istanza amministrativa (22.03.2022) senza che possa stabilirsi un diverso e successivo dies a quo in considerazione della tardività del provvedimento formale di reiezione dell'istanza amministrativa, che nel caso di specie è datato 18.12.2023, o della successiva delibera di rigetto del ricorso amministrativo datata 29/04/2024.
Il termine annuale è iniziato, pertanto, a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla domanda amministrativa (quale termine di completamento della fase amministrativa), ossia dal 04.01.2023.
Pertanto, il ricorso andava presentato entro, come correttamente rilevato dall' resistente, il CP_1
giorno 04.01.2024. Ne consegue che nel caso di specie, il termine di decadenza è ampiamente decorso, essendo stata presentata la domanda in via amministrativa il 22.02.2022 e il giudizio introdotto (con ricorso depositato il 05.11.2024) ben oltre un anno e trecento giorni.
Va, ribadito che né l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa, né la richiesta di produzione di ulteriore documentazione da parte dell'istituto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cfr.: Cass., SU, n. 12718 e n. 19992 del 2009, ordinanza Cass. n. 24100 del 24.11.2016, Cass.23399/2024).
Solo la proposizione del ricorso giudiziario nel termine prescritto ex art. 47 del DPR n. 639/1970, può impedire la decadenza nella fattispecie verificatasi considerata la data di presentazione della domanda amministrativa (22.03.2022).
Per quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di giudizio, rilevato che il giudizio è stato definito con una pronuncia di mero rito, questo giudicante ritiene sussistenti giustificati motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro , in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese
Catania, 8 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi