Art. 2.
Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.