CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2024, n. 39192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39192 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IM BR n.a Reggio Calabria il 2/10/1995 avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data 15/9/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Sulmona che, in data 7/10/2021, aveva riconosciuto PI NO colpevole 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39192 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/09/2024 del delitto di truffa, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del PI, Avv. Antonino Catalano, il quale con unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa in carenza dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno. Il difensore denunzia la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte territoriale che, pur avendo affermato che l'imputato ha tratto beneficio economico dalla condotta truffaldina, ha nondimeno dato atto che il bonifico effettuato dalla p.o. il 27/11/2017 è stato successivamente dalla stessa revocato sicché difetta nella specie il requisito dell'ingiusto profitto con altrui danno poiché la somma bonificata non è mai entrata nella disponibilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Dalle conformi sentenze di merito risulta che la p.o., dopo aver concordato per via telematica l'acquisto di un mini escavatore posto in vendita dall'imputato, aveva provveduto a versare un acconto a mezzo bonifico bancario sul conto postale dal medesimo indicatogli. SI in viaggio per Lecco, luogo convenuto per la consegna del mezzo, il prevenuto non rispondeva più ai messaggi della vittima che lo avvisava del suo imminente arrivo sicché la stessa si determinava a sporgere querela e "riusciva a revocare l'esecuzione del bonifico eseguito attraverso contatti con la propria banca, recuperando la somma versata a titolo di acconto" (sent. Trib. pag. 3). 2.Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on-line", in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2 , n. 10570 del 21/02/2023, Rv. 284424-01; n. 54948 del 16/11/2017, Rv. 271761-01; n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369-01). Detto principio deve trovare applicazione anche con riguardo alle carte poste pay Evolution che, caratterizzate da funzionalità più avanzate rispetto a quelle tradizionali, hanno un IBAN associato e consentono accrediti mediante bonifici. 2.1 Nella specie risulta acclarato che la p.o. ha utilmente revocato il bonifico effettuato in favore dell'imputato e deve conseguentemente ritenersi che il reato di truffa non sia pervenuto a consumazione per difetto dell'elemento costitutivo del profitto ingiusto con correlato danno. Restano integrati, nondimeno, gli estremi del tentativo ex art. 56,640, 2 Il Presidente comma 2 n. 2 bis, cod.pen. e in tal senso deve essere riqualificata la condotta contestata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 640, comma 2 n. 2 bis cod.pen., rinvia alla Corte di Appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Sulmona che, in data 7/10/2021, aveva riconosciuto PI NO colpevole 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39192 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/09/2024 del delitto di truffa, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del PI, Avv. Antonino Catalano, il quale con unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa in carenza dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno. Il difensore denunzia la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte territoriale che, pur avendo affermato che l'imputato ha tratto beneficio economico dalla condotta truffaldina, ha nondimeno dato atto che il bonifico effettuato dalla p.o. il 27/11/2017 è stato successivamente dalla stessa revocato sicché difetta nella specie il requisito dell'ingiusto profitto con altrui danno poiché la somma bonificata non è mai entrata nella disponibilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Dalle conformi sentenze di merito risulta che la p.o., dopo aver concordato per via telematica l'acquisto di un mini escavatore posto in vendita dall'imputato, aveva provveduto a versare un acconto a mezzo bonifico bancario sul conto postale dal medesimo indicatogli. SI in viaggio per Lecco, luogo convenuto per la consegna del mezzo, il prevenuto non rispondeva più ai messaggi della vittima che lo avvisava del suo imminente arrivo sicché la stessa si determinava a sporgere querela e "riusciva a revocare l'esecuzione del bonifico eseguito attraverso contatti con la propria banca, recuperando la somma versata a titolo di acconto" (sent. Trib. pag. 3). 2.Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on-line", in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2 , n. 10570 del 21/02/2023, Rv. 284424-01; n. 54948 del 16/11/2017, Rv. 271761-01; n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369-01). Detto principio deve trovare applicazione anche con riguardo alle carte poste pay Evolution che, caratterizzate da funzionalità più avanzate rispetto a quelle tradizionali, hanno un IBAN associato e consentono accrediti mediante bonifici. 2.1 Nella specie risulta acclarato che la p.o. ha utilmente revocato il bonifico effettuato in favore dell'imputato e deve conseguentemente ritenersi che il reato di truffa non sia pervenuto a consumazione per difetto dell'elemento costitutivo del profitto ingiusto con correlato danno. Restano integrati, nondimeno, gli estremi del tentativo ex art. 56,640, 2 Il Presidente comma 2 n. 2 bis, cod.pen. e in tal senso deve essere riqualificata la condotta contestata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 640, comma 2 n. 2 bis cod.pen., rinvia alla Corte di Appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore