Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9294 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...], il15/02/1961, Parte_1 C.F._1
residente in [...]95 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BORRA MARIA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , nata in [...], Controparte_1 C.F._3
il30/03/1972, residente in [...]5 16100 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 27.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
divorzio dalla moglie alle condizioni ivi indicate;
vista la comparsa di costituzione depositata nell'interesse della convenuta;
Rilevato che nelle more del giudizio i coniugi hanno raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI (GE) il 24.04.2003 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da come da Sentenza n. 640/2021 emessa da questo Tribunale e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in il dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) e nell'ambito del presente accordo, intendono Parte_1 Controparte_1
innanzitutto rispettare e tutelare il preminente interesse dei loro figli maggiorenni Per_1
(economicamente indipendente) e e della minore Per_2 Per_3
Ne consegue che le clausole che seguono sono state volute e pattuite in osservanza di questo principio.
2) Viene disposto l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] – Per_3
SV il 30.10.2013) con collocazione abitativa presso la madre.
3) Il padre avrà diritto di vedere ed incontrare salvo diversi accordi tra i genitori, come Per_3
segue:
3a) a fine settimana alternati, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi, una volta dal venerdì (uscita scuola) ed altra dal sabato mattino sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
3b) tutti i martedì (uscita scuola) sino al mercoledì alle ore 18, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
3c) festività natalizie: il 24 sempre con la madre ed il 25 sempre con il padre. Dal 26 mattina al 31.12 ore 11 e dal 31.12 ore 11 al 6.1 con uno o l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza. Stesso criterio per le vacanze pasquali;
3d) durante l'estate con ciascun genitore potrà tenere la figlia un periodo di due settimane le cui date precise dovranno essere concordate entro il 31 maggio.
Resta inteso che sarà in facoltà della signora recarsi per un mese durante Controparte_1
il periodo estivo con la figlia in Messico, a Lazaro Cardenas. Per_3
Con impegno per il genitore affidatario di comunicare all'altro, durante i periodi di allontanamento da casa, il recapito (località, albergo, indirizzo e numero telefonico) della minore.
Le decisioni di maggior rilevanza per la figlia, quali (in elenco non esaustivo) la sua salute, educazione ed istruzione, attività parascolastiche e sportive, dovranno essere prese di comune accordo dai genitori, che al riguardo si impegnano alla massima e più leale collaborazione. 4) Le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore e a non menomare la rispettiva figura genitoriale.
5) si obbliga al versamento, in forma anticipata mensile entro i primi 10 Parte_1
giorni, a favore della signora a titolo di assegno di divorzio, dell'importo Controparte_1
di Euro 600,00. Assegno soggetto a rivalutazione ISTAT con decorrenza dall' 1.3.26.
6) Il signor si obbliga al versamento, in forma anticipata mensile entro i primi Parte_1
10 giorni, a favore della signora a titolo di concorso al mantenimento del Controparte_1 figlio maggiorenne e della minore dell'importo di Euro 1.200,00 (Euro Per_2 Per_3
600,00 a figlio). Assegno soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dall'1.3.26. Assegno unico a favore della signora Controparte_1
Si obbliga altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie afferenti i figli e Per_2
ivi incluse quelle relative alla Scuola delle Immacolatine frequentata da ed i Per_3 Per_3
corsi di ginnastica artistica ed estivi previamente concordati: i genitori richiamano il contenuto del protocollo assunto in data 15.9.2016 dal Tribunale di Genova.
7) Viene ribadita l'assegnazione della casa coniugale sita in Genova, Via Prasca 5/1 e pertinenze (garage e cantina), con tutti i mobili ed arredi insistenti alla signora
[...]
E' tra le parti espressamente convenuto che il Signor si obbliga a CP_1 Parte_1
garantire, come garantisce, alla signora una sistemazione Controparte_1 alloggiativa successiva all'eventuale rilascio dell'immobile di via Prasca n. 5/1, soluzione valida per tutta la vita della stessa e costituita dall'integrale assunzione del canone di locazione di un immobile più piccolo rispetto all'attuale, ma avente caratteristiche analoghe
(clausola tassativa ed essenziale).
Si obbliga altresì, sino a quando la signora disporrà della casa coniugale, Controparte_1
a sostenere il 70% di tutte le spese di amministrazione ordinaria ed il 100% delle spese straordinarie;
utenze e TARI a carico della signora CP_1
8) La signora procederà entro 15 giorni da oggi a rinunciare alla Controparte_1
cointestazione degli investimenti rimanendo tra le parti espressamente convenuto CP_2
che detti versamenti sono esclusivamente e tassativamente destinati ai figli e Per_2 Per_3 9) La signora si obbliga a consegnare al signor entro 15 Controparte_1 Parte_1
giorni dall'emananda sentenza due tappeti, la credenza ed i minerali presenti nell'immobile in Genova Via Prasca 5/1.
10) Il signor si obbliga a procedere, a sue cure e spese ed entro trenta giorni Parte_1 da oggi, all'esecuzione degli interventi nell'immobile in Genova Via Prasca 5/1, quelli meglio descritti nel preventivo del 27.10.2024 della Arte Edil del Geom. che le parti CP_3
si sono già scambiate e che hanno apporvato.
11) Resta inteso, per quanto attiene la minore, che l'eventuale espatrio, anche semplicemente al fine di una vacanza, dovrà essere deciso di comune accordo e concordato per iscritto, dando al momento tutte le opportune garanzie che verranno meglio viste.
12) Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per nessun titolo, diritto, ragione e/o pretese, salvo la puntuale esecuzione degli accordi qui assunti, con particolare riferimento a quanto indicato sub 7.
13) Spese legali compensate: la presente viene sottoscritta dai rispettivi legali, anche per rinuncia alla solidarietà.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno
2003 n. 31 parte II serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni