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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10699 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 42780/2024
Il Giudice IO RZ, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to ZANNINI CP_1 P.IVA_1
QUIRINI SIMONETTA/ resistente
OGGETTO: opposizione atp
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito Parte_1 questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente presentato domanda amministrativa e ricorso per atp al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa che sussistano i requisiti di legge, agisce in giudizio per contestare le conclusioni rassegnate dal ctu nel corso del procedimento di atp e per vedersi riconoscere i benefici in esame.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_1 giudizio resistendo alla domanda ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nel precedente giudizio, e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il giudice, ritenutane l'ammissibilità e l'opportunità, disponeva consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dei benefici in esame.
All'esito dell'udienza del 23.10.2025, trattata con il rito cartolare, e del deposito di note conclusive, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso può essere accolto.
Pag. 2 di 5 Vanno innanzitutto rigettate le preliminari eccezioni sollevate da in merito alla tempestività del ricorso e alla asserita CP_1 inammissibilità della domanda per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nel corso del precedente giudizio posto che risultano, rispettivamente, rispettati i termini di cui all'art. 445 bis cpc e che nell'atto introduttivo parte ricorrente si sofferma, in maniera chiara e specifica, sugli asseriti vizi valutativi presenti nella perizia svolta in occasione dell'atp, avuto specifico riguardo alla dedotta mancata indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie sofferte dal ricorrente e alla mancata completa disanima della documentazione medica in atti.
Nel merito, il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si rinvia, visitata nuovamente parte ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, ha così relazionato:
“La rilevanza funzionale delle infermità sopra descritte così come emergente anche dalla analisi dettagliata della documentazione esibita e dalla obiettività riscontrata, fà ritenere che il ricorrente non si trovi nelle condizioni previste dall' art.1 della Legge 11 febbraio 1980, n.18, ed al medesimo non spetta il benefico della indennità di accompagnamento.
Il paziente è risultato altresì portatore di un handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92.
La decorrenza di tale beneficio, in relazione alla rilevanza delle patologie che compongono il quadro cinico, può essere fatta decorrere, a datare dal mese di marzo 2024”.
Le parti non hanno specificamente contestato l'elaborato peritale che, appare, in ogni caso accurato e approfondito e, pertanto, attendibile.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere in parte accolto, dichiarandosi che parte ricorrente, dal mese di marzo 2024, si trova condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Pag. 3 di 5 Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua erogazione. CP_1
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atp è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atp, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Considerati la decorrenza del predetto accertamento (da data successiva alla domanda amministrativa ma precedente all'introduzione del giudizio di ATP) e il mancato riconoscimento dei presupposti previsti per l'indennità di accompagnamento, le spese del giudizio di ATP possono essere compensate tra le parti in ragione di ½ al pari di quelle del presente giudizio, a fronte del mancato riconoscimento dei requisiti previsti per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della condizione di handicap grave da un momento precedente la proposizione del presente ricorso, con conseguente condanna dell' alla rifusione della restante metà delle spese sostenute da CP_1 parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell , in applicazione del principio della CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 4 di 5 - dichiara che il ricorrente dal mese di marzo 2024 si trova nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992;
- compensa in ragione di ½ tra le parti le spese di lite del giudizio di ATP (liquidate nella somma complessiva di euro
1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura normativamente stabilita) ponendo a carico di la CP_1
restante metà (euro 600,00) delle spese, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite del presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP (liquidate nella somma complessiva di euro 2.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura normativamente stabilita) nella misura di ½ tra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà CP_1
(1300,00 euro) delle spese sostenute dalla parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle competenze di CTU, CP_1
liquidate come da separato decreto.
24/10/2025
Il Giudice
IO RZ
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 42780/2024
Il Giudice IO RZ, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to ZANNINI CP_1 P.IVA_1
QUIRINI SIMONETTA/ resistente
OGGETTO: opposizione atp
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito Parte_1 questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente presentato domanda amministrativa e ricorso per atp al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa che sussistano i requisiti di legge, agisce in giudizio per contestare le conclusioni rassegnate dal ctu nel corso del procedimento di atp e per vedersi riconoscere i benefici in esame.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_1 giudizio resistendo alla domanda ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nel precedente giudizio, e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il giudice, ritenutane l'ammissibilità e l'opportunità, disponeva consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dei benefici in esame.
All'esito dell'udienza del 23.10.2025, trattata con il rito cartolare, e del deposito di note conclusive, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso può essere accolto.
Pag. 2 di 5 Vanno innanzitutto rigettate le preliminari eccezioni sollevate da in merito alla tempestività del ricorso e alla asserita CP_1 inammissibilità della domanda per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nel corso del precedente giudizio posto che risultano, rispettivamente, rispettati i termini di cui all'art. 445 bis cpc e che nell'atto introduttivo parte ricorrente si sofferma, in maniera chiara e specifica, sugli asseriti vizi valutativi presenti nella perizia svolta in occasione dell'atp, avuto specifico riguardo alla dedotta mancata indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie sofferte dal ricorrente e alla mancata completa disanima della documentazione medica in atti.
Nel merito, il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si rinvia, visitata nuovamente parte ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, ha così relazionato:
“La rilevanza funzionale delle infermità sopra descritte così come emergente anche dalla analisi dettagliata della documentazione esibita e dalla obiettività riscontrata, fà ritenere che il ricorrente non si trovi nelle condizioni previste dall' art.1 della Legge 11 febbraio 1980, n.18, ed al medesimo non spetta il benefico della indennità di accompagnamento.
Il paziente è risultato altresì portatore di un handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92.
La decorrenza di tale beneficio, in relazione alla rilevanza delle patologie che compongono il quadro cinico, può essere fatta decorrere, a datare dal mese di marzo 2024”.
Le parti non hanno specificamente contestato l'elaborato peritale che, appare, in ogni caso accurato e approfondito e, pertanto, attendibile.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere in parte accolto, dichiarandosi che parte ricorrente, dal mese di marzo 2024, si trova condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Pag. 3 di 5 Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua erogazione. CP_1
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atp è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atp, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Considerati la decorrenza del predetto accertamento (da data successiva alla domanda amministrativa ma precedente all'introduzione del giudizio di ATP) e il mancato riconoscimento dei presupposti previsti per l'indennità di accompagnamento, le spese del giudizio di ATP possono essere compensate tra le parti in ragione di ½ al pari di quelle del presente giudizio, a fronte del mancato riconoscimento dei requisiti previsti per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della condizione di handicap grave da un momento precedente la proposizione del presente ricorso, con conseguente condanna dell' alla rifusione della restante metà delle spese sostenute da CP_1 parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell , in applicazione del principio della CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 4 di 5 - dichiara che il ricorrente dal mese di marzo 2024 si trova nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992;
- compensa in ragione di ½ tra le parti le spese di lite del giudizio di ATP (liquidate nella somma complessiva di euro
1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura normativamente stabilita) ponendo a carico di la CP_1
restante metà (euro 600,00) delle spese, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite del presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP (liquidate nella somma complessiva di euro 2.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura normativamente stabilita) nella misura di ½ tra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà CP_1
(1300,00 euro) delle spese sostenute dalla parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle competenze di CTU, CP_1
liquidate come da separato decreto.
24/10/2025
Il Giudice
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