Art. 14.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli uffici del Genio civile per il Servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli uffici del Genio civile per il Servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.