Articolo 14 della Legge 12 luglio 1956, n. 735
Articolo 13Articolo 15
Versione
11 agosto 1956
Art. 14.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli uffici del Genio civile per il Servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.
Entrata in vigore il 11 agosto 1956