Art. 11.
Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 , deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente gia' conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 , restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 , deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente gia' conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 , restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.