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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZI BR, LA
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 661/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8439/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130029494449 IRPEF-ALTRO 2009
- ATTO n. 07176202300006039000 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5336/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8439/24 la CTG di Napoli di I grado di Napoli rigettava il ricorso proposto dalcontribuente Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.ro 07176202300006039000, notificata in data 11 novembre 2023, e cartella esattoriale ad essa sottesa n.
07120130029494449000 relativa ad omesso versamento IRPEF 2009, sanzioni ed interessi, dell'importo di euro 1.590,13.
Il ricorso era incentrato su mancata notifica degli atti prodromici, prescrizione delle somme a titolo di tributo, di sanzioni ed interessi, illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso evidenziando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto di impugnazione, era stata preceduta da due intimazioni di pagamento n.
07120179031890333 e n. 07120219008400376, notificate rispettivamente il 13 aprile 2018 e il 1° febbraio 2022 a mani della sorella del contribuente, Nominativo_1, con spedizione in entrambi i casi della cd. raccomandata informativa, per cui non vi è motivo di dubitare della ritualità delle notifiche, avvenute tutte e due presso il luogo di residenza dell'imputato (Luogo_1 Indirizzo_1) …>.
Trattandosi di credito erariale, la prescrizione era stata interrotta con la notifica degli avvisi di intimazione da parte dell'Agente della CO, cui era seguita la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Pertanto, il ricorso veniva rigettato e il contribuente condannato alle spese.
Propone appello il contribuente eccependo, in primis, l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite, atteso che la costituzione di ADER è avvenuta tramite funzionario delegato.
Invoca, al riguardo, l'indirizzo della Corte di legittimità secondo cui gli enti pubblici non possono chiedere il pagamento dei compensi e dei diritti dei procuratori e degli avvocati, se sono difesi da propri dipendenti;
ciò in quanto i dipendenti di amministrazioni pubbliche non sono liberi professionisti, ma dipendenti della struttura pubblica, sicché non possono pretendere anche il pagamento degli onorari dei liberi professionisti. In tal caso “sono liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021).
Si chiede, quindi, l'annullamento della statuizione di condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 278,00.
Nel merito, la parte ripropone le eccezioni sollevate in prime cure.
Deduce che le notifiche degli atti prodromici sono state eseguite a Nominativo_1, soggetto diverso dal destinatario, che non riveste la qualità di familiare convivente;
inoltre, non vi è prova che sia stata inviata la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
né vi è prova che il destinatario abbia ricevuto l'avviso di ricevimento recante con il timbro dell'UFFICIO POSTALE. Ne consegue che la notifica delle intimazioni di pagamento prodromiche alla comunicazione, così come eseguita, viola le disposizioni di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed è nulla.
Rappresenta, altresì, che il credito oggetto di riscossione è estinto per decorso del termine di prescrizione decennale per il tributo e quinquennale per le sanzioni ed interessi, decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale del 05.02.2013, laddove l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 11.11.2023.
Eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione del principio dettato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.ro 21658/23 in virtù del quale l'omessa notifica della cartella esattoriale è impugnabile con l'atto successivo - ovvero l'intimazione di pagamento - a prescindere dalla regolarità o meno della notifica di tale ultimo atto.
Nel caso in questione la cartella esattoriale è stata notificata il 05.02.2013; la prescrizione per le sanzioni ed interessi è maturata il 6.02.2018, mentre il primo atto utile idoneo a interrompere la prescrizione è del
13.04.2018, successivo al termine quinquennale, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 co.
3.
L'impugnante lamenta, altresì, l'omessa declaratoria di prescrizione del credito di imposta riferito all'anno
2009: al riguardo evidenzia che la cartella esattoriale è stata notificata il 05.02.2013, rispetto alla comunicazione impugnata dell'11.11.2023 e, stante l'omessa notifica delle precedenti intimazioni, è decorso il termine decennale per le somme dovute a titolo di crediti erariali.
Ancora, l'impugnante contesta la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli, in forza dell'art. 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 15.07.2011, che dispone: <… gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689>.
La parte si duole, infine, dell'illegittimità dell'atto impugnato per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, questione su cui la Corte in prime cure non si è espressa.
Chiede, pertanto, di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.ro
07176202300006039000, condannare l'appellata al pagamento delle spese del giudizio secondo la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituita in giudizio ADER rilevando, sul primo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese, che la Corte aveva quantificato le spese processuali nella misura minima di euro 276,00, in conformità alle disposizioni di all'art. 15 del Dlgs n. 546 del 1992 che fissa il principio generale per il quale le spese del giudizio gravano sulla parte totalmente soccombente, mentre la compensazione totale o parziale degli oneri processuali, è ammissibile (comma 2) “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
In merito alla quantificazione degli oneri, invoca l'art. 15 comma 2-quinquies, a tenore del quale i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica “sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”, il comma 2-sexies, secondo cui “Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione… se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto…”.
Contesta il motivo di appello incentrata sulla omessa/irregolare notifica delle cartelle evidenziando che:
- la notifica della originaria cartella è avvenuta nelle mani del destinatario;
- la notifica della prima intimazione è avvenuta nelle mani della sorella convivente e successiva comunicazione ai sensi dell'art 139 cpc;
- la seconda intimazione è stata notificata a mani di familiare convivente Nominativo_1 dichiaratasi persona di famiglia.
Rileva che in caso di notifica a mezzo dell'ufficio postale, come nel caso di specie, quando a ritirare il documento sia persona di famiglia alcuna altra ulteriore comunicazione è necessaria.
Sull'eccepita prescrizione del credito erariale, la parte appellata rappresenta che alla cartella originaria, regolarmente notificata in data 05.02.2013 a mani del destinatario, seguiva in data 13.04.2018 notifica della intimazione di pagamento n°7120179031890333000, eseguita presso il medesimo indirizzo ai sensi dell'art
139 cpc;
successivamente in data 01.02. 2022 il debitore riceveva ulteriore intimazione di pagamento n°
7120219008400376000.
La sequenza di tali atti ha interrotto il termine di prescrizione decennale, trattandosi di credito IRPEF 2009.
Sul motivo di appello incentrato sulla decadenza dal potere alla riscossione, l'appellata evidenzia che il credito è stato inserito nel ruolo emesso dall'ente impositore nel 2013, ovvero nello stesso anno in cui è stata inoltrata la prima cartella per la notifica.
L'omessa impugnazione della cartella ha reso definitivo il credito sicché le eccezioni relative alla esistenza del rapporto tributario non possono essere fatte valere con l'impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Chiede, pertanto, di rigettare l'appello, confermare la sentenza di primo grado e condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Privo di pregio si reputa il primo motivo di gravame relativo alla errata liquidazione delle spese operata dal giudice di prime cure.
Si richiama al riguardo l'indirizzo dettato dal giurisprudenza di legittimità secondo cui nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2- bis, del Dlgs n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (cfr., in tal senso, Cass. n. 27634 del 2021, nonché Cass. n. 23055 del 2019 e Cass. n. 24675 del 2011).
Sulle residue questioni si osserva, in adesione a quanto già rilevato in prime cure ed evincibile dalla documentazione versata in atti, che la cartella di pagamento originaria n. 07120130029494449000, prodromica all'atto impugnato, è stata regolarmente notificata e non opposta.
L'omesso esercizio del diritto di impugnazione della cartella nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 L. 546/1992 ha reso definitive le pretese creditore relative a imposta, sanzioni ed interessi, rendendone inammissibile l'impugnazione (per vizi propri ovvero esistenza, contenuti, motivazione) con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che il contribuente avrebbe dovuto eccepire eventuali questioni relative alla prescrizione dei crediti con l'impugnazione della cartella di pagamento – che, invece, come si è detto, risulta regolarmente notificata e non opposta – e non invece con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non invece, per questioni attinenti alla esistenza dei debiti tributari.
Quanto alla eccepita decadenza dal potere alla riscossione, si rileva che la cartella è stata notificata nel
2013, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere di riscossione del credito IRPEF 2009.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notifica della cartella per assenza di atti interruttivi pregressi rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
E' emerso, infatti che alla cartella originaria n. 07120130029494449000, regolarmente notificata in data
05.02.2013 a mani del destinatario, è seguito un primo atto interruttivo costituito dalla notifica della intimazione di pagamento n°7120179031890333000, eseguita in data 13.04.2018 presso il medesimo indirizzo a mani di Nominativo_1 qualificatasi familiare, con spedizione di raccomandata informativa compiuta in data 24.04.2018; ad essa è seguita in data 01.02.2022 la notifica, con le medesime modalità, di ulteriore intimazione di pagamento n°7120219008400376000.
Al riguardo si osserva, in primis, che alcun elemento consente di provare l'esclusione della qualifica di familiare della persona che ebbe a ricevere l'atto presso il domicilio fiscale del destinatario, sicché in assenza di prova contraria, gravante su quest'ultimo, il rapporto di convivenza, anche provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.
Si rileva, inoltre, che nel caso in esame la notifica delle cartelle è stata eseguita con la modalità del c.d.
“invio diretto” disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602, secondo capoverso.
La notificazione diretta della cartella di pagamento costituisce una modalità semplificata rispetto all'ordinario procedimento di cui all'art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 lettera b-bis) che prevede, in caso di consegna dell'atto a persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa qual adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento (non essendo sufficiente in tal caso la sola spedizione dell'atto, dovendo essere eseguito l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa).
La modalità semplificata si giustifica in ragione della funzione pubblicistica svolta dall'Agente per la
CO; in tal caso, con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti”; prosegue il citato comma, “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto” e trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82.
Il richiamo contenuto nel comma 6 dell'art. 26) all'art. 60, D.P.R. n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'art. 26.
Ne discende che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 (“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e pertanto non quelle “dirette” dell'agente della riscossione.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interesse alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
A ben vedere, la “notifica diretta” consiste da un lato nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3 e, dall'altro, nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN).
Siffatto orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018, la quale ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.
Alla luce delle citate disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali enunciati, le intimazioni di pagamento (seguite alla cartella originaria n. 07120130029494449000, regolarmente notificata in data
05.02.2013 a mani del destinatario presso il suo domicilio fiscale), sono state notificate a mezzo del servizio postale presso il medesimo indirizzo e consegnato a persona di famiglia (Nominativo_1 qualificatasi familiare) con spedizione di raccomandata informativa compiuta in data 24.04.2018.
La notifica deve, pertanto, ritenersi validamente eseguita (non essendo necessaria alcuna ulteriore comunicazione).
Ne discende che l'omessa impugnazione delle due intimazioni ha precluso al contribuente la possibilità di sollevare questioni relative alla omessa/irregolare notifica delle stesse e alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del credito relativo a sanzioni ed interessi.
La soccombenza su tutte le questioni proposte giustifica la condanna del ricorrente/appellante al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in Euro 350 oltre accessori se dovuti
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZI BR, LA
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 661/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8439/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130029494449 IRPEF-ALTRO 2009
- ATTO n. 07176202300006039000 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5336/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8439/24 la CTG di Napoli di I grado di Napoli rigettava il ricorso proposto dalcontribuente Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.ro 07176202300006039000, notificata in data 11 novembre 2023, e cartella esattoriale ad essa sottesa n.
07120130029494449000 relativa ad omesso versamento IRPEF 2009, sanzioni ed interessi, dell'importo di euro 1.590,13.
Il ricorso era incentrato su mancata notifica degli atti prodromici, prescrizione delle somme a titolo di tributo, di sanzioni ed interessi, illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso evidenziando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto di impugnazione, era stata preceduta da due intimazioni di pagamento n.
07120179031890333 e n. 07120219008400376, notificate rispettivamente il 13 aprile 2018 e il 1° febbraio 2022 a mani della sorella del contribuente, Nominativo_1, con spedizione in entrambi i casi della cd. raccomandata informativa, per cui non vi è motivo di dubitare della ritualità delle notifiche, avvenute tutte e due presso il luogo di residenza dell'imputato (Luogo_1 Indirizzo_1) …>.
Trattandosi di credito erariale, la prescrizione era stata interrotta con la notifica degli avvisi di intimazione da parte dell'Agente della CO, cui era seguita la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Pertanto, il ricorso veniva rigettato e il contribuente condannato alle spese.
Propone appello il contribuente eccependo, in primis, l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite, atteso che la costituzione di ADER è avvenuta tramite funzionario delegato.
Invoca, al riguardo, l'indirizzo della Corte di legittimità secondo cui gli enti pubblici non possono chiedere il pagamento dei compensi e dei diritti dei procuratori e degli avvocati, se sono difesi da propri dipendenti;
ciò in quanto i dipendenti di amministrazioni pubbliche non sono liberi professionisti, ma dipendenti della struttura pubblica, sicché non possono pretendere anche il pagamento degli onorari dei liberi professionisti. In tal caso “sono liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021).
Si chiede, quindi, l'annullamento della statuizione di condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 278,00.
Nel merito, la parte ripropone le eccezioni sollevate in prime cure.
Deduce che le notifiche degli atti prodromici sono state eseguite a Nominativo_1, soggetto diverso dal destinatario, che non riveste la qualità di familiare convivente;
inoltre, non vi è prova che sia stata inviata la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
né vi è prova che il destinatario abbia ricevuto l'avviso di ricevimento recante con il timbro dell'UFFICIO POSTALE. Ne consegue che la notifica delle intimazioni di pagamento prodromiche alla comunicazione, così come eseguita, viola le disposizioni di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed è nulla.
Rappresenta, altresì, che il credito oggetto di riscossione è estinto per decorso del termine di prescrizione decennale per il tributo e quinquennale per le sanzioni ed interessi, decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale del 05.02.2013, laddove l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 11.11.2023.
Eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione del principio dettato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.ro 21658/23 in virtù del quale l'omessa notifica della cartella esattoriale è impugnabile con l'atto successivo - ovvero l'intimazione di pagamento - a prescindere dalla regolarità o meno della notifica di tale ultimo atto.
Nel caso in questione la cartella esattoriale è stata notificata il 05.02.2013; la prescrizione per le sanzioni ed interessi è maturata il 6.02.2018, mentre il primo atto utile idoneo a interrompere la prescrizione è del
13.04.2018, successivo al termine quinquennale, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 co.
3.
L'impugnante lamenta, altresì, l'omessa declaratoria di prescrizione del credito di imposta riferito all'anno
2009: al riguardo evidenzia che la cartella esattoriale è stata notificata il 05.02.2013, rispetto alla comunicazione impugnata dell'11.11.2023 e, stante l'omessa notifica delle precedenti intimazioni, è decorso il termine decennale per le somme dovute a titolo di crediti erariali.
Ancora, l'impugnante contesta la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli, in forza dell'art. 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 15.07.2011, che dispone: <… gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689>.
La parte si duole, infine, dell'illegittimità dell'atto impugnato per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, questione su cui la Corte in prime cure non si è espressa.
Chiede, pertanto, di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.ro
07176202300006039000, condannare l'appellata al pagamento delle spese del giudizio secondo la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituita in giudizio ADER rilevando, sul primo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese, che la Corte aveva quantificato le spese processuali nella misura minima di euro 276,00, in conformità alle disposizioni di all'art. 15 del Dlgs n. 546 del 1992 che fissa il principio generale per il quale le spese del giudizio gravano sulla parte totalmente soccombente, mentre la compensazione totale o parziale degli oneri processuali, è ammissibile (comma 2) “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
In merito alla quantificazione degli oneri, invoca l'art. 15 comma 2-quinquies, a tenore del quale i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica “sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”, il comma 2-sexies, secondo cui “Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione… se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto…”.
Contesta il motivo di appello incentrata sulla omessa/irregolare notifica delle cartelle evidenziando che:
- la notifica della originaria cartella è avvenuta nelle mani del destinatario;
- la notifica della prima intimazione è avvenuta nelle mani della sorella convivente e successiva comunicazione ai sensi dell'art 139 cpc;
- la seconda intimazione è stata notificata a mani di familiare convivente Nominativo_1 dichiaratasi persona di famiglia.
Rileva che in caso di notifica a mezzo dell'ufficio postale, come nel caso di specie, quando a ritirare il documento sia persona di famiglia alcuna altra ulteriore comunicazione è necessaria.
Sull'eccepita prescrizione del credito erariale, la parte appellata rappresenta che alla cartella originaria, regolarmente notificata in data 05.02.2013 a mani del destinatario, seguiva in data 13.04.2018 notifica della intimazione di pagamento n°7120179031890333000, eseguita presso il medesimo indirizzo ai sensi dell'art
139 cpc;
successivamente in data 01.02. 2022 il debitore riceveva ulteriore intimazione di pagamento n°
7120219008400376000.
La sequenza di tali atti ha interrotto il termine di prescrizione decennale, trattandosi di credito IRPEF 2009.
Sul motivo di appello incentrato sulla decadenza dal potere alla riscossione, l'appellata evidenzia che il credito è stato inserito nel ruolo emesso dall'ente impositore nel 2013, ovvero nello stesso anno in cui è stata inoltrata la prima cartella per la notifica.
L'omessa impugnazione della cartella ha reso definitivo il credito sicché le eccezioni relative alla esistenza del rapporto tributario non possono essere fatte valere con l'impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Chiede, pertanto, di rigettare l'appello, confermare la sentenza di primo grado e condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Privo di pregio si reputa il primo motivo di gravame relativo alla errata liquidazione delle spese operata dal giudice di prime cure.
Si richiama al riguardo l'indirizzo dettato dal giurisprudenza di legittimità secondo cui nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2- bis, del Dlgs n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (cfr., in tal senso, Cass. n. 27634 del 2021, nonché Cass. n. 23055 del 2019 e Cass. n. 24675 del 2011).
Sulle residue questioni si osserva, in adesione a quanto già rilevato in prime cure ed evincibile dalla documentazione versata in atti, che la cartella di pagamento originaria n. 07120130029494449000, prodromica all'atto impugnato, è stata regolarmente notificata e non opposta.
L'omesso esercizio del diritto di impugnazione della cartella nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 L. 546/1992 ha reso definitive le pretese creditore relative a imposta, sanzioni ed interessi, rendendone inammissibile l'impugnazione (per vizi propri ovvero esistenza, contenuti, motivazione) con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che il contribuente avrebbe dovuto eccepire eventuali questioni relative alla prescrizione dei crediti con l'impugnazione della cartella di pagamento – che, invece, come si è detto, risulta regolarmente notificata e non opposta – e non invece con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non invece, per questioni attinenti alla esistenza dei debiti tributari.
Quanto alla eccepita decadenza dal potere alla riscossione, si rileva che la cartella è stata notificata nel
2013, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere di riscossione del credito IRPEF 2009.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notifica della cartella per assenza di atti interruttivi pregressi rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
E' emerso, infatti che alla cartella originaria n. 07120130029494449000, regolarmente notificata in data
05.02.2013 a mani del destinatario, è seguito un primo atto interruttivo costituito dalla notifica della intimazione di pagamento n°7120179031890333000, eseguita in data 13.04.2018 presso il medesimo indirizzo a mani di Nominativo_1 qualificatasi familiare, con spedizione di raccomandata informativa compiuta in data 24.04.2018; ad essa è seguita in data 01.02.2022 la notifica, con le medesime modalità, di ulteriore intimazione di pagamento n°7120219008400376000.
Al riguardo si osserva, in primis, che alcun elemento consente di provare l'esclusione della qualifica di familiare della persona che ebbe a ricevere l'atto presso il domicilio fiscale del destinatario, sicché in assenza di prova contraria, gravante su quest'ultimo, il rapporto di convivenza, anche provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.
Si rileva, inoltre, che nel caso in esame la notifica delle cartelle è stata eseguita con la modalità del c.d.
“invio diretto” disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602, secondo capoverso.
La notificazione diretta della cartella di pagamento costituisce una modalità semplificata rispetto all'ordinario procedimento di cui all'art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 lettera b-bis) che prevede, in caso di consegna dell'atto a persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa qual adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento (non essendo sufficiente in tal caso la sola spedizione dell'atto, dovendo essere eseguito l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa).
La modalità semplificata si giustifica in ragione della funzione pubblicistica svolta dall'Agente per la
CO; in tal caso, con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti”; prosegue il citato comma, “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto” e trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82.
Il richiamo contenuto nel comma 6 dell'art. 26) all'art. 60, D.P.R. n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'art. 26.
Ne discende che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 (“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e pertanto non quelle “dirette” dell'agente della riscossione.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interesse alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
A ben vedere, la “notifica diretta” consiste da un lato nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3 e, dall'altro, nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN).
Siffatto orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018, la quale ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.
Alla luce delle citate disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali enunciati, le intimazioni di pagamento (seguite alla cartella originaria n. 07120130029494449000, regolarmente notificata in data
05.02.2013 a mani del destinatario presso il suo domicilio fiscale), sono state notificate a mezzo del servizio postale presso il medesimo indirizzo e consegnato a persona di famiglia (Nominativo_1 qualificatasi familiare) con spedizione di raccomandata informativa compiuta in data 24.04.2018.
La notifica deve, pertanto, ritenersi validamente eseguita (non essendo necessaria alcuna ulteriore comunicazione).
Ne discende che l'omessa impugnazione delle due intimazioni ha precluso al contribuente la possibilità di sollevare questioni relative alla omessa/irregolare notifica delle stesse e alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del credito relativo a sanzioni ed interessi.
La soccombenza su tutte le questioni proposte giustifica la condanna del ricorrente/appellante al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in Euro 350 oltre accessori se dovuti