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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2704/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
04/09/1968, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE LANZAVECCHIA e FABIANA
ROVEGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04.03.1974, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE LANZAVECCHIA e FABIANA
ROVEGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 05/12/2024;
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Alessandria in data 04.10.1998, disponendo le annotazioni previste della Controparte_1
legge alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto;
2. il IG. contribuirà al mantenimento del figlio , maggiorenne Parte_1 Persona_1 non economicamente autosufficiente, con la corresponsione a favore di quest'ultimo dell'importo di €
300,00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo 2016 vigente presso il
Tribunale di Alessandria. Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Controparte_1
3. Il NO si impegna a corrispondere al figlio l'importo di € 1.119,00 per un Pt_1 Per_1
rimborso di una polizza assicurativa. Tale versamento verrà effettuato ratealmente, a mezzo di 11 rate mensili, la prima di € 119,00 e le altre 10 di € 100,00, in aggiunta al bonifico che verrà corrisposto alla IG.ra per il contributo mensile al mantenimento di In caso di difetto di CP_1 Per_1
pagamento di una rata il IG. decadrà dal beneficio del pagamento rateale, per cui in tal caso Pt_1 dovrà versare l'intero importo di € 1.119,00 in un'unica soluzione.
4. Il figlio risulta fiscalmente a carico della madre IG.ra . Per_1 Controparte_1
5. I coniugi sono economicamente indipendenti per cui non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
6. I coniugi sin da ora prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti di identificazione.
7. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, anche pregresso e di non aver nulla a pretendere l'un l'altro”.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 19/11/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Alessandria il giorno 04/10/1998 (trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune al n. 143, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1998, vedasi doc. 5); dalla loro unione era nato il
07/05/2002 un figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e non vi Per_1
sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
in data 20/06/2011, con decreto n. 6263/2011 (RG n.
44/2011), il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate. pagina 2 di 4 Con note scritte 28/11/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria, RG. N.
44/2011, Decreto di omologazione n. 6263/2011, doc. 6), si sono separati consensualmente nel 2011 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
È stato previsto a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo 2016 del Tribunale di Alessandria;
tale somma appare adeguata ai bisogni del figlio ed alla situazione finanziaria e reddituale delle parti (la sig.ra ha CP_1
presentato una dichiarazione dei redditi di circa 23.000,00, lordi per il 2021, euro 24.000,00 per il 2022 ed euro 23.000,00 per il 2023, mentre il sig. ha presentato una dichiarazione dei redditi di circa Pt_1
17.00, lordi annui per gli anni 2021, 2022, 2023); il figlio stante la maggiore età, deciderà in Per_1 autonomia i tempi da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Alessandria il giorno
04/10/1998 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 143, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
1998);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno n. 1998, numero 143, serie A,
Ufficio 1).
pagina 3 di 4 dispone che
- il sig. contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, con la corresponsione a favore di quest'ultimo dell'importo di €
300,00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo 2016 vigente presso il
Tribunale di Alessandria. Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Controparte_1
- ll NO corrisponda al figlio l'importo di € 1.119,00 per un rimborso di una polizza Pt_1 Per_1 assicurativa. Tale versamento verrà effettuato ratealmente, a mezzo di 11 rate mensili, la prima di €
119,00 e le altre 10 di € 100,00, in aggiunta al bonifico che verrà corrisposto alla IG.ra CP_1
per il contributo mensile al mantenimento di In caso di difetto di pagamento di una rata il Per_1
IG. decadrà dal beneficio del pagamento rateale, per cui in tal caso dovrà versare l'intero Pt_1 importo di € 1.119,00 in un'unica soluzione.
- Il figlio sarà fiscalmente a carico della madre IG.ra . Per_1 Controparte_1
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
- I coniugi sono economicamente indipendenti per cui non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
- I coniugi sin da ora prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti di identificazione.
- I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, anche pregresso e non aver nulla a pretendere l'un l'altro.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 04 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott.ssa Antonella DRAGOTTO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2704/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
04/09/1968, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE LANZAVECCHIA e FABIANA
ROVEGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04.03.1974, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE LANZAVECCHIA e FABIANA
ROVEGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 05/12/2024;
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Alessandria in data 04.10.1998, disponendo le annotazioni previste della Controparte_1
legge alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto;
2. il IG. contribuirà al mantenimento del figlio , maggiorenne Parte_1 Persona_1 non economicamente autosufficiente, con la corresponsione a favore di quest'ultimo dell'importo di €
300,00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo 2016 vigente presso il
Tribunale di Alessandria. Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Controparte_1
3. Il NO si impegna a corrispondere al figlio l'importo di € 1.119,00 per un Pt_1 Per_1
rimborso di una polizza assicurativa. Tale versamento verrà effettuato ratealmente, a mezzo di 11 rate mensili, la prima di € 119,00 e le altre 10 di € 100,00, in aggiunta al bonifico che verrà corrisposto alla IG.ra per il contributo mensile al mantenimento di In caso di difetto di CP_1 Per_1
pagamento di una rata il IG. decadrà dal beneficio del pagamento rateale, per cui in tal caso Pt_1 dovrà versare l'intero importo di € 1.119,00 in un'unica soluzione.
4. Il figlio risulta fiscalmente a carico della madre IG.ra . Per_1 Controparte_1
5. I coniugi sono economicamente indipendenti per cui non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
6. I coniugi sin da ora prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti di identificazione.
7. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, anche pregresso e di non aver nulla a pretendere l'un l'altro”.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 19/11/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Alessandria il giorno 04/10/1998 (trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune al n. 143, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1998, vedasi doc. 5); dalla loro unione era nato il
07/05/2002 un figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e non vi Per_1
sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
in data 20/06/2011, con decreto n. 6263/2011 (RG n.
44/2011), il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate. pagina 2 di 4 Con note scritte 28/11/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria, RG. N.
44/2011, Decreto di omologazione n. 6263/2011, doc. 6), si sono separati consensualmente nel 2011 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
È stato previsto a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo 2016 del Tribunale di Alessandria;
tale somma appare adeguata ai bisogni del figlio ed alla situazione finanziaria e reddituale delle parti (la sig.ra ha CP_1
presentato una dichiarazione dei redditi di circa 23.000,00, lordi per il 2021, euro 24.000,00 per il 2022 ed euro 23.000,00 per il 2023, mentre il sig. ha presentato una dichiarazione dei redditi di circa Pt_1
17.00, lordi annui per gli anni 2021, 2022, 2023); il figlio stante la maggiore età, deciderà in Per_1 autonomia i tempi da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Alessandria il giorno
04/10/1998 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 143, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
1998);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno n. 1998, numero 143, serie A,
Ufficio 1).
pagina 3 di 4 dispone che
- il sig. contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, con la corresponsione a favore di quest'ultimo dell'importo di €
300,00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo 2016 vigente presso il
Tribunale di Alessandria. Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Controparte_1
- ll NO corrisponda al figlio l'importo di € 1.119,00 per un rimborso di una polizza Pt_1 Per_1 assicurativa. Tale versamento verrà effettuato ratealmente, a mezzo di 11 rate mensili, la prima di €
119,00 e le altre 10 di € 100,00, in aggiunta al bonifico che verrà corrisposto alla IG.ra CP_1
per il contributo mensile al mantenimento di In caso di difetto di pagamento di una rata il Per_1
IG. decadrà dal beneficio del pagamento rateale, per cui in tal caso dovrà versare l'intero Pt_1 importo di € 1.119,00 in un'unica soluzione.
- Il figlio sarà fiscalmente a carico della madre IG.ra . Per_1 Controparte_1
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
- I coniugi sono economicamente indipendenti per cui non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
- I coniugi sin da ora prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti di identificazione.
- I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, anche pregresso e non aver nulla a pretendere l'un l'altro.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 04 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott.ssa Antonella DRAGOTTO
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