CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2952/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Lombardia-Um-Sede Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Limited - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2149/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 19/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67423/2024 GIOCHI-LOTTERIE 2019
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento anno imposta 2019 (periodo dal 01.012019 al 12.05.2019) relativi alla imposta unica sulle scommesse notificato in qualità di coobbligato in solido, al bookmaker estero Resistente_1 in relazione al volume di gioco e di scommesse sportive a quota fissa (diverse da quella ippiche) raccolto, per suo conto, da un centro scommesse ubicato sul territorio nazionale (Nominativo_1, titolare di omonima impresa individuale cessata, con attività in Cesano Maderno); centro e bookmaker privi di autorizzazione/concessione/licenza e non collegato al totalizzatore nazionale. Trattandosi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, si è proceduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 co. 644 lettera g) della L. 22 dicembre 2014 n. 190 e dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, alla quantificazione della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta unica di cui al D.
Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504. Sulla base della documentazione trasmessa dal centro (prospetti contabili analitici con dettaglio delle puntate) si è proceduto ex art. 24 comma 10 DL 2011
98/2011 all'applicazione dell'aliquota massima prevista dall'art. 4 DL 504/1998. Nel contraddittorio con il titolare si è formalizzato PVC ed è anche stata irrogata la sanzione per mancata denuncia di inizio attività. Sono state contestualmente irrogate le sanzioni previste dalle norme di legge.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso ritenendo ormai acclarata la natura non illecita dell'attività svolta dalla Resistente_1 che per questo non può essere assoggettata ad alcuna trattamento sanzionatorio tributario. La Corte ha poi ritenuto applicabile la normativa introdotta dalla L. 208/2015 a partire dall'anno di imposta 2016 ed erroneo il riferimento dell'ufficio alla normativa previgente. Spese di lite compensate fra le parti. 2 Propone appello l'ufficio ripercorrendo la vicenda e richiamando la normativa di riferimento a suo dire interpretabile nel senso che i criteri di quantificazione di cui alla L. 208/2015 debbano intendersi come validi esclusivamente per gli operatori che operano all'interno del sistema concessorio regolare con collegamento al totalizzatore nazionale. Al contrario, per gli altri (come Resistente_1 che non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione) continua a valere il meccanismo di quantificazione di cui alla normativa previgente, che assume come riferimento non il margine realizzato (puntate raccolte meno vincite corrisposte) bensì unicamente il volume di gioco raccolto. Ciò sia perché la normativa previgente non è stata espressamente abrogata e sussistono indici sistematici che ne confermano la attuale vigenza (come appunto l'espressa proroga dei termini concessi agli operatori irregolari per regolarizzare la propria posizione) sia perché i nuovi meccanismi sarebbero inapplicabili a chi è scollegato al totalizzatore nazionale non potendosi quantificare con esattezza i flussi (sia in entrata ossia le puntate sia in uscita ossia le vincite).
Si è costituita la parte privata replicando agli argomenti dell'ufficio e chiedendo la conferma della sentenza di prime cure;
si insiste sulla non applicabilità delle norme invocate dalla amministrazione nel caso di specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio, nei limiti precisati di seguito, è parzialmente fondato con riferimento a parte del quantum dell'imposta dovuta.
L'ufficio nel ribadire le proprie tesi insiste per l'applicabilità dell'art. 1 comma 644 lett. g L.
190/2014. La tesi dell'ufficio è nel senso che la L. 208/2015 art. 1 comma 945, invocata dalla parte privata, si applica unicamente ai soggetti regolari, muniti delle prescritte autorizzazione;
solo per essi vale la tassazione sul margine. Per chi invece raccoglie scommesse senza collegamento al totalizzatore, in maniera illecita quantomeno dal punto di vista amministrativo, deve essere confermata l'applicabilità del sistema previsto dalla L. 190/2014 art. 1 comma 644 lett. g).
L'argomento richiamato è che la L. 208/2015 estendeva il termine per la regolarizzazione al
01.01.2016, proprio perché chi non si sarebbe regolarizzato, decadendo da quella possibilità, sarebbe rimasto soggetto alla normativa di cui alla legge del 2014.
3 La legge del 2014 individuava i presupposti impositivi che valevano sia per chi raccoglieva lecitamente le scommesse sia per chi le raccoglieva illecitamente (intendendosi fuori dal regime concessorio e dal collegamento al totalizzatore) e poi individuava il meccanismo di quantificazione dell'imposta in modo diverso fra chi operava lecitamente (rimandando al D. Lgs. 504/98) e chi operava illecitamente, soggetti per i quali era previsto un metodo induttivo: base imponibile pari al triplo della media della raccolta provinciale e aliquota fissa dell'8%. Secondo l'ufficio la mancata abrogazione espressa della norma del 2014 e il fatto che la sua applicazione sia stata spostata al
01.01.2016 dando così la possibilità di regolarizzarsi a chi non lo aveva ancora fatto, determina la contestuale vigenza delle due norme su binari paralleli: una per chi svolge attività lecita e l'altra chi svolge attività illecita.
Sennonché.
A parere di questa Corte l'interpretazione delle norme prospettate dall'ufficio non è condivisibile in quanto non coerente rispetto al tenore letterale delle stesse (primo e privilegiato criterio di interpretazione). Per di più, lo sforzo interpretativo dell'Ufficio raggiunge conclusioni dispositive che vanno molto al di là di quanto espresso dal legislatore e che si traducono in una sostanziale e surrettizia trasformazione del meccanismo di quantificazione dell'imposta in una vera e propria misura sanzionatoria;
il che, da un lato, non è costituzionalmente compatibile né accettabile, dall'altro lato, impone uno sforzo di ricostruzione delle norme più coerente ed equilibrato rispetto al principio di effettività della capacità contributiva (interpretazione costituzionalmente orientata).
Anzitutto è stato chiarito in via definitiva (attraverso interventi non solo della Suprema Corte ma anche della Consulta e del legislatore stesso) che, in generale, l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa.
La legge di stabilità 2011, a ben vedere, si è limitata ad estendere l'applicabilità dell'imposta unica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale in assenza di un valido titolo concessorio e della connessa licenza di cui all'art. 88 del TULPS al fine di parificare sotto il profilo tributario gli operatori abusivi privi i di concessione ai concessionari autorizzati;
e ciò a prescindere dal fatto che tale attività di raccolta delle scommesse in assenza di concessione e autorizzazione
4 venga o meno ritenuta dal giudice penale costitutiva anche dell'illecito penale di cui all'art. 4 della L.
401/89.
Il punto dirimente ai fini del decidere è però che l'entrata in vigore della L. 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, trasformandola sostanzialmente da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo (ricavi meno vincite); peraltro in piena coerenza e conformità al principio generale (di rango costituzionale) di effettività della capacità contributiva. Né la norma circoscrive espressamente l'applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum dell'imposta ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo, ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale (come invece il legislatore ha espressamente fatto quando ha ritenuto di doverlo e volerlo fare come accaduto nella legge del 2014); e ancora una volta tale scelta appare conforme al principio di uguaglianza e a criteri di ragionevolezza, nella misura in cui una pretesa quantitativamente maggiore e parametrata al volume della raccolta anziché a quello dei ricavi effettivi nei confronti di operatori irregolari, assumerebbe una valenza sostanzialmente sanzionatoria che, in assenza di attività qualificata come illecita, risulterebbe irragionevole rispetto ai richiamati principi di uguaglianza e di effettività della capacità contributiva. In altri termini: l'imposta ha un suo presupposto e se invece il legislatore intendesse sanzionare, anche solo a livello amministrativo, chi opera fuori dal sistema concessorio dovrebbe intervenire con la previsione di una specifica sanzione a riguardo.
Peraltro, quanto alla Legge del 2014 può rilevarsi come, in quella occasione come ricordato dall'ufficio, il legislatore abbia espressamente differenziato le modalità di quantificazione dell'imposta fra chi operava in forza di concessione collegato al totalizzatore nazionale e chi operava al di fuori del sistema tracciato;
differenza non replicata con la L. 2015 (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
In altri termini, sulla base della normativa introdotta a decorrere dall'anno di imposta 2016, il criterio di determinazione dell'imposta, che risulta valere per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta. Infatti manca qualsiasi discrimine di
5 questo tipo nella norma e, a ben vedere, anche la Circolare dell'ADM n. 9766 del 01.02.2016 non opera alcuna distinzione fra categorie di soggetti.
Né, da questo punto di vista, sembra ostativo o decisivo in senso contrario, l'argomento costituito dal fatto che il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore nel 2015, con decorrenza 2016. Infatti, da un lato, nei casi in cui sia stata prodotta la documentazione che consente di ricostruire in via analitica i volumi, le scommesse e le vincite, l'applicazione dei nuovi criteri è certamente possibile;
dall'altro lato, quand'anche non si disponesse della documentazione, sarebbe possibile ricorrere alle modalità di ricostruzione induttiva dei volumi di raccolta e anche delle vincite, secondo le modalità ordinariamente praticate dalla Amministrazione in tutti i casi di indisponibilità della documentazione contabile di riferimento (e al più anche facendo riferimento al dato medio di raccolta e di vincite realizzato nell'anno precedente nel territorio della provincia di riferimento in relazione alla ubicazione del punto/esercizio di raccolta).
Ne consegue che l'imposta è certamente dovuta dalla contribuente (dunque è parzialmente errato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento formalizzato dai giudici di prime cure), ma deve essere quantificata alla luce dei criteri di cui alla Legge 208/2015; con conseguente rideterminazione delle sanzioni in misura proporzionale all'imposta dovuta.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello dell'ufficio e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riquantifica l'imposta dovuta in base alla L. 208/2015, con rideterminazione conseguente delle sanzioni. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 27 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
TT ED OV ZI
6
7
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2952/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Lombardia-Um-Sede Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Limited - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2149/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 19/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67423/2024 GIOCHI-LOTTERIE 2019
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento anno imposta 2019 (periodo dal 01.012019 al 12.05.2019) relativi alla imposta unica sulle scommesse notificato in qualità di coobbligato in solido, al bookmaker estero Resistente_1 in relazione al volume di gioco e di scommesse sportive a quota fissa (diverse da quella ippiche) raccolto, per suo conto, da un centro scommesse ubicato sul territorio nazionale (Nominativo_1, titolare di omonima impresa individuale cessata, con attività in Cesano Maderno); centro e bookmaker privi di autorizzazione/concessione/licenza e non collegato al totalizzatore nazionale. Trattandosi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, si è proceduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 co. 644 lettera g) della L. 22 dicembre 2014 n. 190 e dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, alla quantificazione della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta unica di cui al D.
Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504. Sulla base della documentazione trasmessa dal centro (prospetti contabili analitici con dettaglio delle puntate) si è proceduto ex art. 24 comma 10 DL 2011
98/2011 all'applicazione dell'aliquota massima prevista dall'art. 4 DL 504/1998. Nel contraddittorio con il titolare si è formalizzato PVC ed è anche stata irrogata la sanzione per mancata denuncia di inizio attività. Sono state contestualmente irrogate le sanzioni previste dalle norme di legge.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso ritenendo ormai acclarata la natura non illecita dell'attività svolta dalla Resistente_1 che per questo non può essere assoggettata ad alcuna trattamento sanzionatorio tributario. La Corte ha poi ritenuto applicabile la normativa introdotta dalla L. 208/2015 a partire dall'anno di imposta 2016 ed erroneo il riferimento dell'ufficio alla normativa previgente. Spese di lite compensate fra le parti. 2 Propone appello l'ufficio ripercorrendo la vicenda e richiamando la normativa di riferimento a suo dire interpretabile nel senso che i criteri di quantificazione di cui alla L. 208/2015 debbano intendersi come validi esclusivamente per gli operatori che operano all'interno del sistema concessorio regolare con collegamento al totalizzatore nazionale. Al contrario, per gli altri (come Resistente_1 che non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione) continua a valere il meccanismo di quantificazione di cui alla normativa previgente, che assume come riferimento non il margine realizzato (puntate raccolte meno vincite corrisposte) bensì unicamente il volume di gioco raccolto. Ciò sia perché la normativa previgente non è stata espressamente abrogata e sussistono indici sistematici che ne confermano la attuale vigenza (come appunto l'espressa proroga dei termini concessi agli operatori irregolari per regolarizzare la propria posizione) sia perché i nuovi meccanismi sarebbero inapplicabili a chi è scollegato al totalizzatore nazionale non potendosi quantificare con esattezza i flussi (sia in entrata ossia le puntate sia in uscita ossia le vincite).
Si è costituita la parte privata replicando agli argomenti dell'ufficio e chiedendo la conferma della sentenza di prime cure;
si insiste sulla non applicabilità delle norme invocate dalla amministrazione nel caso di specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio, nei limiti precisati di seguito, è parzialmente fondato con riferimento a parte del quantum dell'imposta dovuta.
L'ufficio nel ribadire le proprie tesi insiste per l'applicabilità dell'art. 1 comma 644 lett. g L.
190/2014. La tesi dell'ufficio è nel senso che la L. 208/2015 art. 1 comma 945, invocata dalla parte privata, si applica unicamente ai soggetti regolari, muniti delle prescritte autorizzazione;
solo per essi vale la tassazione sul margine. Per chi invece raccoglie scommesse senza collegamento al totalizzatore, in maniera illecita quantomeno dal punto di vista amministrativo, deve essere confermata l'applicabilità del sistema previsto dalla L. 190/2014 art. 1 comma 644 lett. g).
L'argomento richiamato è che la L. 208/2015 estendeva il termine per la regolarizzazione al
01.01.2016, proprio perché chi non si sarebbe regolarizzato, decadendo da quella possibilità, sarebbe rimasto soggetto alla normativa di cui alla legge del 2014.
3 La legge del 2014 individuava i presupposti impositivi che valevano sia per chi raccoglieva lecitamente le scommesse sia per chi le raccoglieva illecitamente (intendendosi fuori dal regime concessorio e dal collegamento al totalizzatore) e poi individuava il meccanismo di quantificazione dell'imposta in modo diverso fra chi operava lecitamente (rimandando al D. Lgs. 504/98) e chi operava illecitamente, soggetti per i quali era previsto un metodo induttivo: base imponibile pari al triplo della media della raccolta provinciale e aliquota fissa dell'8%. Secondo l'ufficio la mancata abrogazione espressa della norma del 2014 e il fatto che la sua applicazione sia stata spostata al
01.01.2016 dando così la possibilità di regolarizzarsi a chi non lo aveva ancora fatto, determina la contestuale vigenza delle due norme su binari paralleli: una per chi svolge attività lecita e l'altra chi svolge attività illecita.
Sennonché.
A parere di questa Corte l'interpretazione delle norme prospettate dall'ufficio non è condivisibile in quanto non coerente rispetto al tenore letterale delle stesse (primo e privilegiato criterio di interpretazione). Per di più, lo sforzo interpretativo dell'Ufficio raggiunge conclusioni dispositive che vanno molto al di là di quanto espresso dal legislatore e che si traducono in una sostanziale e surrettizia trasformazione del meccanismo di quantificazione dell'imposta in una vera e propria misura sanzionatoria;
il che, da un lato, non è costituzionalmente compatibile né accettabile, dall'altro lato, impone uno sforzo di ricostruzione delle norme più coerente ed equilibrato rispetto al principio di effettività della capacità contributiva (interpretazione costituzionalmente orientata).
Anzitutto è stato chiarito in via definitiva (attraverso interventi non solo della Suprema Corte ma anche della Consulta e del legislatore stesso) che, in generale, l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa.
La legge di stabilità 2011, a ben vedere, si è limitata ad estendere l'applicabilità dell'imposta unica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale in assenza di un valido titolo concessorio e della connessa licenza di cui all'art. 88 del TULPS al fine di parificare sotto il profilo tributario gli operatori abusivi privi i di concessione ai concessionari autorizzati;
e ciò a prescindere dal fatto che tale attività di raccolta delle scommesse in assenza di concessione e autorizzazione
4 venga o meno ritenuta dal giudice penale costitutiva anche dell'illecito penale di cui all'art. 4 della L.
401/89.
Il punto dirimente ai fini del decidere è però che l'entrata in vigore della L. 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, trasformandola sostanzialmente da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo (ricavi meno vincite); peraltro in piena coerenza e conformità al principio generale (di rango costituzionale) di effettività della capacità contributiva. Né la norma circoscrive espressamente l'applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum dell'imposta ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo, ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale (come invece il legislatore ha espressamente fatto quando ha ritenuto di doverlo e volerlo fare come accaduto nella legge del 2014); e ancora una volta tale scelta appare conforme al principio di uguaglianza e a criteri di ragionevolezza, nella misura in cui una pretesa quantitativamente maggiore e parametrata al volume della raccolta anziché a quello dei ricavi effettivi nei confronti di operatori irregolari, assumerebbe una valenza sostanzialmente sanzionatoria che, in assenza di attività qualificata come illecita, risulterebbe irragionevole rispetto ai richiamati principi di uguaglianza e di effettività della capacità contributiva. In altri termini: l'imposta ha un suo presupposto e se invece il legislatore intendesse sanzionare, anche solo a livello amministrativo, chi opera fuori dal sistema concessorio dovrebbe intervenire con la previsione di una specifica sanzione a riguardo.
Peraltro, quanto alla Legge del 2014 può rilevarsi come, in quella occasione come ricordato dall'ufficio, il legislatore abbia espressamente differenziato le modalità di quantificazione dell'imposta fra chi operava in forza di concessione collegato al totalizzatore nazionale e chi operava al di fuori del sistema tracciato;
differenza non replicata con la L. 2015 (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
In altri termini, sulla base della normativa introdotta a decorrere dall'anno di imposta 2016, il criterio di determinazione dell'imposta, che risulta valere per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta. Infatti manca qualsiasi discrimine di
5 questo tipo nella norma e, a ben vedere, anche la Circolare dell'ADM n. 9766 del 01.02.2016 non opera alcuna distinzione fra categorie di soggetti.
Né, da questo punto di vista, sembra ostativo o decisivo in senso contrario, l'argomento costituito dal fatto che il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore nel 2015, con decorrenza 2016. Infatti, da un lato, nei casi in cui sia stata prodotta la documentazione che consente di ricostruire in via analitica i volumi, le scommesse e le vincite, l'applicazione dei nuovi criteri è certamente possibile;
dall'altro lato, quand'anche non si disponesse della documentazione, sarebbe possibile ricorrere alle modalità di ricostruzione induttiva dei volumi di raccolta e anche delle vincite, secondo le modalità ordinariamente praticate dalla Amministrazione in tutti i casi di indisponibilità della documentazione contabile di riferimento (e al più anche facendo riferimento al dato medio di raccolta e di vincite realizzato nell'anno precedente nel territorio della provincia di riferimento in relazione alla ubicazione del punto/esercizio di raccolta).
Ne consegue che l'imposta è certamente dovuta dalla contribuente (dunque è parzialmente errato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento formalizzato dai giudici di prime cure), ma deve essere quantificata alla luce dei criteri di cui alla Legge 208/2015; con conseguente rideterminazione delle sanzioni in misura proporzionale all'imposta dovuta.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello dell'ufficio e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riquantifica l'imposta dovuta in base alla L. 208/2015, con rideterminazione conseguente delle sanzioni. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 27 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
TT ED OV ZI
6
7