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10 aprile 2002
10 aprile 2002
Art. 6. (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche'", sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro"; b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita' europee nei confronti dell'Italia;";
Note all' art. 6:
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Si riportano gli articoli 1-bis, comma 1 e 3, comma 1, cosi' come modificati dalla presente legge:
"1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle commissioni parlamentari competenti nonche' alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti".
"1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati nell'art. 1, comma 1;
a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita' europee nei confronti dell'Italia;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4".
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche'", sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro"; b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita' europee nei confronti dell'Italia;";
Note all' art. 6:
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Si riportano gli articoli 1-bis, comma 1 e 3, comma 1, cosi' come modificati dalla presente legge:
"1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle commissioni parlamentari competenti nonche' alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti".
"1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati nell'art. 1, comma 1;
a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita' europee nei confronti dell'Italia;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4".
Giurisprudenza • 2
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