Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026REG.PROV.COLL.
N. 00767/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2025, proposto da
RO S.r.l. e Sicilia Police S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9718813A32, rappresentate e difese dagli Avvocati Agatino Cariola e Carmelo Floreno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Economia, Regione Siciliana - Centrale Unica di Committenza per Acquisizione di Beni e Servizi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Napoli, con domicilio eletto presso lo studio NI LL in Palermo, via Caltanissetta n. 1;
M.G. Security S.r.l., Metronotte D'Italia S.r.l., Security Service - S.r.l., Ksm S.p.A., Sicurtransport S.p.A., Vigilanza Italia S.r.l., Sicurservice Sicilia S.r.l., New Guard S.r.l., 28 58 Security S.r.l., Azienda Sanitaria Provinciale CA, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di CA, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina, Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa, Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, A.R.N.A.S. Civico - di Cristina e Benefratelli, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Azienda Ospedaliera per L'Emergenza Cannizzaro, Azienda Ospedaliera Papardo, Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, non costituite in giudizio;
Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Carlo Comandè, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Palermo, via Caltanissetta 2/D;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1456/2025, resa tra le parti, non notificata, con cui era respinto il ricorso per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati il 29 gennaio 2025: - del decreto del Dirigente della Centrale Unica di Committenza 4 dicembre 2024, n. 236, comunicato il 5 dicembre 2024, nella parte in cui conferma l’esclusione dell’offerta dell’originaria ricorrente R.t.i. dalla gara ANAC 9003250;
- di tutti gli atti della procedura che hanno comportato l’esclusione delle offerte del costituendo R.t.i. dalla medesima procedura (ivi compresi i verbali di seduta riservata in cui sono state valutate le offerte del R.t.i. ricorrente per i vari lotti; il verbale di seduta riservata 13 novembre 2024, n. 13, in cui il RUP ha definito i criteri di valutazione delle offerte pretese anomale ed ha ritenuto insoddisfacenti le giustificazioni presentate dal R.t.i. RO s.r.l. – Sicilia Police s.r.l.; il verbale di seduta pubblica 14 novembre 2024, n. 41, in cui è stato comunicato l’esito della valutazione del RUP, ma non sono state – asseritamente - indicate le ragioni della pretesa anomalia delle offerte del R.t.i. ricorrente; ove occorra, del punto 18, a pag. 52 del disciplinare di gara nella parte in cui consente al Rup di avvalersi del supporto della Commissione di gara in occasione della valutazione sull’anomalia);
e per la condanna: - della Stazione appaltante a depositare la documentazione avente ad oggetto i giustificativi forniti dal R.t.i. KSM Security – Sicurtransport, relativi all’anomalia dell’offerta presentata, richiesta e negata con nota della CUCSR datata 2 gennaio 2025;
- della CUCRS a procedere all’ulteriore corso della verifica di anomalia delle offerte del R.t.i. ricorrente per i lotti in cui ha presentato domanda;
e, in ogni caso, anche in via tuzioristica, per la dichiarazione di inefficacia dei contratti o delle convenzioni tra le aziende sanitarie e le ditte controinteressate e per disporre il subentro del R.t.i. originario ricorrente nei servizi correttamente aggiudicati;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Security service s.r.l., il 3 febbraio 2025:
- del d.d. n. 236 del 4 dicembre 2024 del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale “ Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi ” della Regione Siciliana, recante l’esclusione del R.t.i. RO s.r.l. da tutti i lotti della gara l’affidamento del “ Servizio integrato di Vigilanza Armata per le AA.SS.RR .”, CIG 971880539A e l’aggiudicazione della medesima gara alla Security service s.r.l., nella parte in cui non decreta l’esclusione del R.t.i. RO s.r.l. per i motivi indicati in ricorso;
- del verbale di seduta riservata del 13 novembre 2024 a firma del RUP e del successivo verbale n. 41 del 14 novembre 2024 di seduta pubblica della Commissione, con il quale la S.A., ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, ha dichiarato la incongruità e conseguente anomalia dell’offerta del R.t.i. RO s.r.l., nella parte in cui non ha rilevato l’anomalia ed incongruità della medesima offerta RO s.r.l. per gli ulteriori motivi indicati in ricorso;
- di tutti i verbali di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, nella parte in cui non è stata decretata l’esclusione del R.t.i. RO s.r.l. per i motivi indicati in ricorso;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e consequenziale comunque lesivo per la orinaria ricorrente incidentale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL S.p.A., di Security Service S.r.l. e della Regione Siciliana – Presidenza, dell’Assessorato Regionale Economia e della Centrale Unica di Committenza per Acquisizione di Beni e Servizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. VE CO e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’oggetto del presente giudizio attiene all’ esclusione del Raggruppamento appellante dalla procedura di gara indetta con d.d. 5 aprile 2023, n. 62 dalla Centrale Unica di Committenza, «… per l’affidamento del “Servizio integrato di 3 Vigilanza Armata per le AA.SS.RR.” per la durata di anni cinque, del valore complessivo di € 137.814.805,09, di cui € 821.957,09 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base di gara di € 136.992.848,00, diviso in 18 lotti (Numero Gara Anac 9003250) ». Espone la parte di essersi collocata - dopo l’esame delle offerte tecniche ed economiche, alla seduta del 20 settembre 2024 - prima o in posizione utile in molti lotti (2° classificata nei lotti 1 e 2; prima classificata nei lotti 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 18) e comunque in posizione utile in caso di scorrimento. Lamenta la genericità della richiesta di giustificazioni rivolta in data 23 settembre 2024 dal RUP. Precisa, dunque, di aver fornito, con note dell’8 ottobre 2024, idonee giustificazioni soprattutto in ordine all’utile d’impresa per i vari lotti.
Si duole, pertanto, che, nella seduta riservata del 13 novembre 2024 il RUP, con identica motivazione per tutti i lotti, ha ritenuto non sufficienti le giustificazioni quanto alla “ globale e complessiva congruità ” dell’offerta. Il verbale era reso disponibile il 23 dicembre 2024 solo a seguito dell’istanza di accesso proposta dal Raggruppamento. Deduce l’appellante che solo dalla lettura di tale verbale, ha appreso che il RUP aveva fissato tre criteri di verifica, ovvero l’ingiustificabilità dell’anomalia « quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante», la necessità di tener conto del «rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, di cui al D.D. 50/2024 e relative tabelle del costo medio orario per il personale, sopravvenuto nel corso della procedura di verifica di congruità dell’offerta» e la conseguenza del giudizio negativo di sospetta anomalia quanto alla «disamina delle offerte successive in graduatoria ». Con lo stesso verbale il RUP motivava l’esclusione del Raggruppamento quanto alla carenza di indicazioni « … in ordine alla realtà aziendale che avrebbero potuto giustificare lo scostamento considerevole dai valori previsti dalle tabelle ministeriali invocate dall’RTI», con la precisazione che il Raggruppamento non aveva fornito «alcun chiarimento sulla richiamata organizzazione del lavoro e dell’efficienza dello stesso RTI, tale da giustificare il costo della manodopera indicato, rispetto alle tabelle ministeriali da applicarsi» senza aver nemmeno dimostrato «la solidità dell’offerta economica tramite un [‘] accurata analisi di tutti gli elementi che contraddistinguono la medesima proposta ». Nella seduta pubblica del 14 novembre 2024 la Commissione di gara proponeva, dunque, l’aggiudicazione dei lotti 1-18, senza ricomprendere il Raggruppamento.
Avverso la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso l’appellante, pertanto, propone i motivi di censura di seguito precisati.
1 - Illegittimità della sentenza appellata, nella parte in cui non ha accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso di primo grado ed il ricorso per motivi aggiunti per omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. e conseguente eccesso di potere giurisdizionale; illegittimità e erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha rilevato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 69 della direttiva 2024/2014/UE, dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016; violazione dei criteri stabiliti dal RUP nella seduta del 13 novembre 2024, manifesta contraddittorietà nel comportamento tenuto dal RUP; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. a causa del mancato esercizio della funzione amministrativa di accertamento in concreto delle ragioni di anomalia di un’offerta, per travisamento dei fatti, per violazione dei principi di correttezza e di fiducia, per eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione, per sviamento di potere.
Ulteriormente precisa che: A - non si comprenderebbe da dove il T.A.R. abbia tratto le informazioni relative alle giustificazioni relative alla « composizione del costo della manodopera », essendo stata censurata in primo grado l’assenza di un effettivo contraddittorio;
B – il provvedimento di esclusione sarebbe carente della specificazione delle ragioni per cui la Stazione appaltante ritiene eroso il margine di utile indicato nell’offerta del concorrente;
C - non si comprenderebbe come il T.A.R. abbia potuto desumere che l’offerta del Raggruppamento non sia adeguata agli aumenti introdotti con il nuovo CCNL del 16 febbraio 2024;
D – inoltre, illegittimità della decisione della Stazione appaltante di non svolgere istruttoria.
Pertanto, sarebbe errata la sentenza appellata, laddove ha statuito che l’appellante non ha provato di aver applicato gli incrementi retributivi di cui al CCNL 2023/2024 e le sopravvenute tabelle di cui al d.m. lavoro 8 agosto 2024 n. 50 e non ha rispettato le misure di riassorbimento del personale previste dall’art. 24 del disciplinare di gara e dalla clausola sociale ivi prevista. Si tratterebbe di rilievi non contenuti nel provvedimento di esclusione.
Osserva, dunque, che: i) già in sede di giustificazioni il R.t.i. RO s.r.l. ha chiarito che « per l’individuazione del costo della manodopera, non ha considerato i benefici e le agevolazioni contributive di cui godono ed usufruiscono gli istituti RO s.r.l. e Sicilia Police s.r.l. » (ciò in disparte l’affermata congruità dell’offerta);
ii) il R.t.i. RO s.r.l. non avrebbe violato la clausola sociale di cui all’art. 24 del disciplinare di gara (senza considerare la massima giurisprudenziale che prevede « la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto »);
iii) tutte le giustificazioni prevedevano, lotto per lotto, un ingente margine di utile, non considerato dalla Stazione appaltante;
F) le ulteriori precisazioni sarebbero ammesse in sede di giustificazioni senza che risulti violato il principio di immodificabilità dell’offerta.
2 - Erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui non è stato accolto il quarto motivo del ricorso di primo grado, relativo all’attività di valutazione delle anomalie svolta congiuntamente dal RUP e dalla Commissione di gara, violazione degli artt. 31, 77 e 97 d.lgs. n. 50/2016, oltre che dall’art. 97 Cost. sia nella parte in cui stabilisce che sia determinata ogni attribuzione di funzioni, sia nella parte in cui sancisce i principi di imparzialità e buon andamento della p.a., i quali richiedono la distinzione delle funzioni, vizi istruttori e motivazionali, illegittimità parziale del disciplinare di gara, al punto 18, pag. 52, per gli stessi motivi, nella parte in cui consente che la verifica delle anomalie possa essere fatta dal RUP con il supporto della Commissione di gara.
Contesta che nel verbale del 13 novembre 2024 non risulterebbe che il RUP abbia chiesto il supporto della Commissione e che il 14 novembre 2024, alla richiesta del rappresentante di RO s.r.l., il Presidente della Commissione ha dichiarato di attenersi alle risultanze del RUP, « senza entrare nel merito delle valutazioni sulle giustificazioni ».
Formula, dunque, istanza istruttoria e l’ostensione dei documenti prodotti in gara dai concorrenti provvisoriamente aggiudicatari e di quelli che, a seguito della seduta del 20 settembre 2024, si sono posizionati davanti al R.t.i. RO s.r.l. – Sicilia Police s.r.l. in tutti i singoli lotti (1-18). Ripropone domanda di inefficacia dei contratti d’appalto eventualmente stipulati.
Si è costituita la controinteressata, Security service s.r.l., spiegando appello incidentale, previa eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità: non sarebbe stato chiarito dall’appellante il lotto a cui aspira. Chiede, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso incidentale proposto in primo grado per i seguenti motivi: I – violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 5, lett. d), art. 95, comma 10 e art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016, nonché del d.l. n. 60/2024, del d.m. lavoro 8 agosto 2024, dei principi comunitari e nazionali di par condicio e parità di trattamento nelle gare pubbliche, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e assenza dei presupposti, sviamento;
II – i medesimi vizi sotto altri profili, in quanto l’appellante – a suo dire – avrebbe prodotto in giudizio “nuove” giustificazioni, diverse da quelle esibite in gara;
III – le stesse censure per ulteriori profili con riguardo al costo della manodopera;
IV – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del disciplinare e dell’obbligo di riassunzione del personale già operante, oltre ai vizi già sopra, con riguardo al rispetto della clausola sociale.
Si è costituita AL RI S.p.a. (oggi AL S.p.a.) evidenziando quanto al lotto 2, in particolare, lo scostamento tabellare: in particolare, rispetto al costo dichiarato da RO (€ 16,70/h), vi sarebbe uno scostamento dai dati tabellari che, su base oraria, di oltre 2 Euro, che - una volta proiettato sull’intero fabbisogno dell’AOU di CA (per la sola vigilanza armata: 870.637 ore in 57 mesi) - condurrebbe ad un differenziale non giustificato di € 1.810.924,96. Con ciò ribadisce che le giustificazioni presentate dall’odierna appellante si sarebbero palesate inadeguate a dimostrare la sostenibilità e la remuneratività del rilevante ribasso del 24,95%.
L’Amministrazione si è costituita per resistere. L’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Centrale Unica di Committenza (CUC) ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in via preliminare, tuttavia ribadendo la correttezza della sentenza appellata.
All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato e si può, dunque, prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.
II – Il primo motivo risulta smentito per tabulas , in quanto l’anomalia risulta idoneamente motivata per come si evince dal verbale del 13 novembre 2024. In particolare, dall’analisi dei giustificativi prodotti dal RTI appellante, il RUP rilevava – per tutti i lotti (come esposto dalla stessa appellante, con ciò contraddicendo la mancanza di motivazione di esame delle singole offerte) che l’operatore non forniva “ alcuna indicazione in ordine ai processi dei servizi nonché le soluzioni tecniche o condizioni eccezionalmente favorevoli relativi ai servizi da prestare, tanto meno in ordine all’originalità dei servizi proposti”. Ancora, precisava che il Raggruppamento non forniva riscontro in ordine ai punti di cui all’art. 97 c. 4 lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 “a ) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente ”, “ limitandosi a riportare un precedente giurisprudenziale secondo cui “Il costo del lavoro non è un costo standardizzato e uguale per tutte le imprese, che possa essere predeterminato dalla stazione appaltante e previamente scorporato sulla base di indicazioni tassative da questa provenienti, e così pure il costo per la sicurezza aziendale, trattandosi di elementi che possono variare in relazione all’organizzazione del lavoro dell’impresa e all’efficienza della stessa.” (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 589 del 10 febbraio 2016) ”.
Ancora precisava che nelle giustificazioni fornite dall’RTI, “ non si rinvengono idonei elementi probanti tenuto conto che nessuna indicazione specifica veniva fornita in ordine alla realtà aziendale che avrebbero potuto giustificare lo scostamento considerevole dai valori previsti dalle tabelle ministeriali invocate dall’RTI e ciò tenuto conto che in sede di verifica di anomalia la giustificazione deve essere accompagnata da elementi probatori significativi ed univoci anche in ordine allo scostamento dai valori tabellari delle ore annue mediamente non lavorate in ordine alle quali non viene fatto alcun cenno; l’RTI pertanto non solo non ha fornito alcun chiarimento sulla richiamata organizzazione del lavoro e dell’efficienza dello stesso RTI, tale giustificare il costo della manodopera indicato, rispetto alle tabelle ministeriali da applicarsi, ma non ha nemmeno dimostrato la solidità dell’offerta economica tramite un accurata analisi di tutti gli elementi che contraddistinguono la medesima proposta. Nessun obbligo incombe alla stazione appaltante di attivare un ulteriore interlocuzione procedimentale dovendo la stessa semplicemente prendere atto della genericità ed inidoneità delle giustificazioni fornite, ribadendo che un’ulteriore interlocuzione procedimentale, si porrebbe in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento, del principio di efficacia e di economicità ”.
III – Rileva che dalle giustificazioni presentate non è evincibile come il costo della manodopera si componga, con riguardo alle categorie impiegate, alla paga oraria né in relazione all’incidenza del lavoro straordinario o feriale (essendo solo indicato che l’incidenza di servizio diurno per 2/3) o quanto incidano le assenze. Con riguardo alle agevolazioni, esse risultano in nessun modo specificate. Neppure risulta confermato il recepimento degli adeguamenti tabellari dal costo del lavoro indicato e del riassorbimento del personale.
In definitiva, la verifica compiuta dal RUP non risulta viziata da manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, e si palesa motivata in ordine al mancato superamento del giudizio sulla attendibilità dell’offerta nel suo complesso ( ex multis , in termini Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776), sulla base di indici che attengono all’analisi dei costi propria della analisi dell’anomalia (a differenza di quanto asserito circa l’introduzione di autonomi criteri di valutazione), che non sono stati ritenuti idonei a confutare il dubbio derivante dal rilevante ribasso.
III – Ciò evidenziato, ritiene il Collegio che si sia svolto un idoneo contraddittorio attraverso lo scambio di osservazioni e giustificazioni. Il procedimento non appare viziato nei profile denunciati, non avendo invece l’operatore fornito giustificazioni dettagliate, pur risultando, peraltro, concessa la proroga per i giustificativi.
III – Anche il secondo motivo è infondato.
L’art. 77 comma 1, d.lgs. 50/16 stabilisce: “ Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto ”. Orbene tale norma nel prevedere che sia la Commissione a valutare l’offerta induce a ritenere che anche la valutazione di anomalia dell’offerta sia di competenza della Commissione posto che anche la valutazione di anomalia si sostanzia in una valutazione dell’offerta e che nessuno meglio della Commissione, che conosce l’offerta per averla valutata, può operare la verifica di anomalia della stessa. L’art. 97 d.lgs. 50/16 stabilisce una generica competenza della Stazione appaltante in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta. A tal riguardo occorre rilevare come sia il RUP sia la Commissione siano, nella normalità dei casi, organi della stazione appaltante. L’art. 97, tuttavia, contiene degli indizi tali da fare ritenere che la scelta in ordine alla competenza sulla verifica di anomalia dell’offerta sia in ultima analisi rimessa alla stessa stazione appaltante in sede di redazione della lex specialis di gara. Deve, infatti, rilevarsi come ai commi 2 e 2- bis dell’art. 97 d.lgs. 50/16 sia prevista la competenza alternativa della Commissione o del RUP nella predisposizione dei criteri per la determinazione della soglia di anomalia. La scelta deve, pertanto, essere rimessa alla Stazione appaltante, che conoscendo le peculiarità della singola competizione, in termini di valore economico, complessità fattuale, esigenze di rapidità, può consapevolmente decidere a quale organo fare svolgere la verifica di anomalia. Nella specie la lex specialis ha stabilito la regola del concorso di RUP e Commissione nella valutazione di anomalia dell’offerta (cfr. art. 22 del disciplinare). Tale previsione non appare illogica o irrazionale ed anzi appare giustificata dalla complessità e dal valore della competizione.
Il verbale del 14 novembre 2024, la Commissione dà specificamente atto del fatto che il RUP è stato coadiuvato dalla stessa. Le affermazioni di parte appellante rimangono, dunque, indimostrate.
IV – Da quanto sin qui ritenuto deriva che l‘appello deve essere respinto, senza che sia necessario alcun ulteriore adempimento istruttorio né ulteriore ostensione.
V – In ragione della natura subordinata dell’appello incidentale, dalla reiezione dell’appello principale discende la sua improcedibilità.
VI – Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono determinate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna parte appellante in solido al pagamento delle spese del presente grado in favore di ciascuna pare privata costituita e dell’Avvocatura dello Stato di complessivi euro 5000,00 (cinquemila/00) oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE IO, Presidente
VE CO, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VE CO | BE IO |
IL SEGRETARIO