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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8727 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario e Luigi Fortunato, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Biagio Martella, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20/06/2025, svoltasi mediante collegamento teams atteso lo stato di detenzione di parte resistente, le parti sono intervenute precisando le rispettive conclusioni.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Gagliano del Capo (LE), il Controparte_1
Per_ 12/12/1994; che dalla loro unione sono nati tre figli: , e , tutti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si sono separati con sentenza n. 77/2018 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 4/01/2018; che i coniugi
1 hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
Con memoria depositata il 12/06/2025 si è costituita , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza del 20/06/2025, tenutasi tramite collegamento via Teams stante lo stato di detenzione della resistente presso la Casa Circondariale di Taranto, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la pronuncia sullo status.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso
è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Gagliano del Capo (LE) il 12/12/1994, trascritto Pt_1 Controparte_1 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 30, parte II, serie A, anno 1994, come specificato in parte motiva;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8727 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario e Luigi Fortunato, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Biagio Martella, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20/06/2025, svoltasi mediante collegamento teams atteso lo stato di detenzione di parte resistente, le parti sono intervenute precisando le rispettive conclusioni.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Gagliano del Capo (LE), il Controparte_1
Per_ 12/12/1994; che dalla loro unione sono nati tre figli: , e , tutti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si sono separati con sentenza n. 77/2018 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 4/01/2018; che i coniugi
1 hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
Con memoria depositata il 12/06/2025 si è costituita , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza del 20/06/2025, tenutasi tramite collegamento via Teams stante lo stato di detenzione della resistente presso la Casa Circondariale di Taranto, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la pronuncia sullo status.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso
è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Gagliano del Capo (LE) il 12/12/1994, trascritto Pt_1 Controparte_1 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 30, parte II, serie A, anno 1994, come specificato in parte motiva;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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