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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 18/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 662/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano C.F._1
Marù, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni Conclusioni per le parti (ud. 18 settembre 2025): “...concludono le
parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata col deposito di proprie note scritte, tenuta ai
sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n.
149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30
gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 18 settembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare parzialmente fondata e, pertanto,
l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co.
V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi secondo i motivi infra dedotti.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente:
“…SOGGETTO AFFETTO DA CEREBROVASCULOPATIA CRONICA
CON DETERIORAMENTO COGNITIVO E TREMORI ESSESNZIALI IN
IA D'HE , RECENTE FRATTURA FEMORE
SINISTRO TRATTATA CHIRURCICAMENTE, CA SIGMA CON CP_2
INCONTINENZA SFINTERICA, POLIARTROSI E OSTEOPOROSI
ecc…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
(L. 508/1988) e ciò per come precisato dalla data del 01 novembre 2023
(aggravamento quadro clinico).
Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica, evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti fossero presenti ed atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza in parte compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a , nata a Parte_1
Caltagirone il 19/01/1945 c.f. a potere C.F._1
beneficiare dell'indennità di accompagnamento a fare data dal
01/12/2023.
Compensa in parte le spese e competenze di lite (giudizio di ATP n.
578/2023), liquidando per il resto (giudizio di merito ATPO) in €
1.450,00 da distrarsi a vantaggio del difensore dichiaratosi antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 18/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 662/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano C.F._1
Marù, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni Conclusioni per le parti (ud. 18 settembre 2025): “...concludono le
parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata col deposito di proprie note scritte, tenuta ai
sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n.
149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30
gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 18 settembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare parzialmente fondata e, pertanto,
l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co.
V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi secondo i motivi infra dedotti.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente:
“…SOGGETTO AFFETTO DA CEREBROVASCULOPATIA CRONICA
CON DETERIORAMENTO COGNITIVO E TREMORI ESSESNZIALI IN
IA D'HE , RECENTE FRATTURA FEMORE
SINISTRO TRATTATA CHIRURCICAMENTE, CA SIGMA CON CP_2
INCONTINENZA SFINTERICA, POLIARTROSI E OSTEOPOROSI
ecc…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
(L. 508/1988) e ciò per come precisato dalla data del 01 novembre 2023
(aggravamento quadro clinico).
Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica, evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti fossero presenti ed atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza in parte compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a , nata a Parte_1
Caltagirone il 19/01/1945 c.f. a potere C.F._1
beneficiare dell'indennità di accompagnamento a fare data dal
01/12/2023.
Compensa in parte le spese e competenze di lite (giudizio di ATP n.
578/2023), liquidando per il resto (giudizio di merito ATPO) in €
1.450,00 da distrarsi a vantaggio del difensore dichiaratosi antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla