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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa ordinaria di cognizione iscritta al n. R.G. 19521/2023 promossa da
(P. IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Mancuso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Curtatone n.6, Milano OPPONENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Ottavio Beretta - Controparte_1 P.IVA_2 rinunziante al mandato difensivo in data 26.3.24 - elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Friuli n.51, Milano OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato e non concedere la provvisoria esecutorietà se richiesta. In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
a in relazione ai lavori eseguiti presso il cantiere di Milano Via Controparte_1
Solferino 34 oggetto del contratto concluso in data 7/9/2022 Con vittoria di spese di lite. Con ogni e più ampia riserva istruttoria In via istruttoria pagina 1 di 9 Si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ammessi per controparte e si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. A settembre 2022 Cel il sig. ha consegnato al sig. il CP_2 Parte_2 progetto ed il computo metrico che si mostra al teste (doc.8)
2. È stato richiesto al sig. di predisporre un contratto con il quale lo Parte_2 stesso si impegnava ad effettuare i lavori di cui al progetto e computo metrico presso un locale sito in Milano, Via Solferino 34, dove dovevano essere fatti dei lavori di ristrutturazione edili per l'apertura di un ristorante
3. Il Sig. ha elaborato il contratto che si mostra al teste (doc 6) per la Parte_2 realizzazione dei contratti di cui al progetto e computo metrico
4. ha completato le opere previste da contratto e computo metrico che si CP_1 mostrano al teste (doc. 6 e 8) (si precisa che la domanda viene posta come positiva al fine di avere una risposta negativa)
5. ha realizzato l'impianto elettrico con quadro fili luci emergenza supporti CP_1 prese normali e industriali 220W e 380W x bar ristoro collettori di terra bagni per disabili presso l'Osteria delle Coppelle in Milano Via Solferino 34 (si precisa che la domanda viene posta come positiva al fine di avere una risposta negativa)
6. L'impianto elettrico realizzato da presso l'Osteria delle Coppelle in CP_1
Milano, Via Solferino, 14 è stato collaudato (si precisa che la domanda viene posta come positiva al fine di avere una risposta negativa)
7. agli inizi di ottobre 2022 ha comunicato di avere in magazzino il quadro CP_1 elettrico, ma che non lo avrebbe installato, ne avrebbe proseguito con i lavori, se non avesse ricevuto un secondo acconto.
8. In data 16/10/2022 in nome e per conto di ha corrisposto al Persona_1 legale rappresentante di la somma di € 8.000, quale Controparte_3 secondo pagamento del contratto di appalto per il cantiere di Milano Via Solferino 34. Come da ricevuta che si mostra al teste (doc.7)
9. Le persone presenti sul cantiere nviate da erano maggiori e diverse CP_1 rispetto a ed persone di Persona_2 Persona_3 Persona_4 nazionalità straniera e che tra di loro non si conoscevano
10. a acquistato dalla ditta LL FE il materiale indicato nelle fatture che si mostra al teste (doc 10)
11. Tale materiale è stato utilizzato per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo al locale sito in Milano Via Solferino, 34 oggetto del contratto concluso con CP_1
12. Tale materiale acquistato direttamente da poi stato installato da CP_4 con i propri dipendenti
13. I costi per il trasporto di detto materiale sino al cantiere ammontano ad € 420,00
pagina 2 di 9 14. si è occupata di predisporre ed installare il cd quadro Enel ed in CP_4 particolare di installare differenziale da 150amp 1 magnetotermico da 150amp 1 quadro 24moduli stagno, 4 morsetti copricorda, 3 pressa cavo da 50,1 pressa cavo da 25 minuteria varia per un Totale di € 2.300,00, fornito ed installato da Controparte_5 con sede in Busto Arsizio, Via Marsala, 27
15. Il c.d quadro è Enel è un sottoquadro elettrico da predisporre ed installare tra il quadro generale ed il contatore Enel, affinché l'impianto elettrico possa essere certificato e possa definirsi sicuro. a dovuto fare svolgere diverse opere che avrebbe dovuto svolgere per completare i lavori dalla ditta con CP_1 Controparte_5 sede in Busto Arsizio, Via Marsala, 27
16. ha utilizzato e installato il seguente materiale utilizzato per svolgere i CP_4 lavori di realizzazione dell'impianto elettrico presso il locale sito in Milano, Via Solferino, 34: materiale, 6 luci emergenza 11v, 3 sensori passaggio bticino, cavo 3 x 2.5mq, 1 rotolo tubo dwll 20, cavo 2 x 1, morsetti 2.5 4 6 8, 3 scatole derivazione, tasselli viti dell 5, 1 quadro presa 380w 5 polo 32amp1 quadro 220w industriale 22 connettori utp per un importo totale di € 1.290.00, come meglio dettagliato nel documento che si mostra al teste ( doc.11) 17. sempre presso il locale sito in Milano, Via Solferino, 34 ha utilizzato CP_4 propri lavoratori per la realizzazione dell'impianto elettrico in detto locale, compresa l'installazione del quadro Enel e la realizzazione dell'illuminazione di emergenza per ore di lavoro per la prima giornata sono stati impiegati 3 persone x 10 ore x 30 €/ora per un totale di € 900€, la seconda giornata sono state impiegate 3 persone x 10 ore x 30 €/ora per un totale di € 900€, per la terza giornata sono state impiegate 3 persone x 10 ore x 30 €/ per un importo di € 900€ come meglio dettagliato nel documento che si mostra al teste (doc.11)
18. Per il lavoro eseguito, comprensivo della realizzazione ed installazione del c.d. quadro Enel la ditta con sede in Busto Arsizio, Via Marsala, 27 ha Controparte_5 emesso una fattura di € 6.290 come meglio dettagliato nel documento che si mostra al teste (doc 11.)
19. La certificazione che si mostra al teste (doc. 12) è stata redatta da Controparte_6
20. Per tale attività ha emesso la fattura che si mostra al teste (doc 12.) Controparte_6
Si indicano a testi 1 domiciliato per la funzione presso Persona_1 Parte_1
2 domiciliato per la funzione presso CP_2 Parte_1
3 , domiciliato per la funzione presso CP_7 Parte_1
4 , domiciliato per la funzione presso Testimone_1 Parte_1
5 , domiciliato per la funzione in Milano, Via Solferino 34, presso Persona_5
Osteria delle Coppelle
pagina 3 di 9 6 domiciliato per la funzione in Milano Via Solferino 34 presso Osteria Testimone_2 delle Coppelle
7 residente in [...] Testimone_3
8 domiciliato per la funzione presso Persona_6 CP_4
9 Ing domiciliato in Corsico, Viale Italia, 42 Persona_7
10 residente a [...]”. Testimone_4
Per l'opposta:
“In via preliminare Ai sensi dell'art. 648 c.p.c., comma 1, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6344/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 08/04/23, non fondandosi l'opposizione su prova scritta né di pronta soluzione. In via preliminare gradata
- ai sensi dell'art. 648, comma 1, seconda parte, c.p.c., concedersi la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 6344/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 08/04/23 per la somma capitale di € 8.405,46, pari alla differenza tra l'importo ingiunto di € 18.200,00 (ovvero € 26.000,00 di cui al contratto di appalto, dedotto l'acconto di € 7.800,00 versato da ante causam) ed i costi per € 9.794,54 asseritamente sostenuti da in ragione delle opere affidate a e di cui CP_4 alle fatture sub doc. 10, 11 e 12 prodotte dall'opponente, oltre gli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 maturati e maturandi dalle scadenze azionate in sede monitoria sino al saldo;
- alternativamente emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma capitale di € 8.405,46, pari alla differenza tra l'importo ingiunto di € 18.200,00 (ovvero € 26.000,00 di cui al contratto di appalto, dedotto l'acconto di € 7.800,00 versato da ante causam) ed i costi per € 9.794,54 asseritamente sostenuti da in ragione delle opere affidate a e di cui alle fatture sub doc. 10, 11 e 12 prodotte dall'opponente, oltre gli CP_4 interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 maturati e maturandi dalle scadenze azionate in sede monitoria sino al saldo;
Nel merito in via principale Respingere l'opposizione avversaria in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 6344/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 08/04/23; in ogni caso Accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma capitale di € 18.200,00, o della Controparte_1
pagina 4 di 9 diversa ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 maturati e maturandi dalle scadenze delle fatture azionate sino al saldo integrale e definitivo. in via istruttoria a. Ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del sig. sulle CP_2 circostanze tutte dedotte nel presente atto, con riserva di puntuale ed analitica capitolazione. b. Ammettersi in ogni caso a prova contraria diretta ed indiretta sui CP_1 capitoli di prova avversari formulati in atto di citazione e che saranno formulati in sede di eventuale memoria istruttoria ove ammessi. Ai sopra indicati fini sub a. e b., si indicano sin d'ora a teste, con riserva di integrazione della relativa lista, i sigg. 1. , c/o Persona_2 Controparte_1
2. , via Milano 55/A, Terno d'Isola (BG) Persona_3
Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6344/2023, emesso in data Controparte_1
08.04.2023 dal Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a il pagamento di € 18.240,00 di Parte_1 cui € 18.200,00 portato dalle fatture elettroniche nn. 61 del 30/09/22, 66 del 31/10/22 e 67/2022 del 31/10/22 ed € 40,00 per spese ex art 6 d.lgs 231/02, oltre interessi e spese del procedimento, quale residuo prezzo del contratto di appalto stipulato il 07.09.22 tra le parti per l'esecuzione degli impianti elettrici e di aerazione all'interno di un immobile sito in Milano, via Solferino n. 34, già dedotto l'acconto di € 7.800,00 versato da al momento della conclusione del contratto e di cui alla fattura n. 57/22. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 6344/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: - il 17.5.2021 ha affidato all'opposta la realizzazione dell'impianto elettrico e l'installazione dell'aria condizionata presso un'unità immobiliare sita in Milano, Via Solferino 34, oggetto di ristrutturazione edile per essere destinato a ristorante, per il complessivo importo di € 26.000,00, di cui € 7.800,00 pagati alla stipulazione del contratto;
- le opere non sono mai state completate da parte di
[...]
e, infatti, non vi è stato alcun collaudo né certificazione dell'impianto da Controparte_1 parte di attività queste cui era condizionato il pagamento Controparte_1 dell'ultima tranche del prezzo, pari a € 2.600,00; - agli inizi di ottobre 2022, CP_1 ha comunicato che non avrebbe installato il quadro elettrico, che aveva nel
[...]
pagina 5 di 9 proprio magazzino, e che non avrebbe proseguito i lavori, se non avesse ricevuto un secondo acconto;
- pur a fronte delle contestazioni relative alla mancata esecuzione dei lavori, ha effettuato il pagamento di un secondo acconto di € 8.000,00 in contanti in data 16.10.2022; - ha violato il divieto di subappalto, ha impiegato Controparte_1 personale impreparato e infine ha abbandonato il cantiere senza completare le opere, costringendola ad acquistare lei stessa il materiale e a rivolgersi ad altra società
[...]
per eseguire i lavori mancanti, come contestato con mail del 9.11.2022. Controparte_5 ha instaurato il presente giudizio chiedendo al Tribunale di Milano di Parte_1 annullare (rectius revocare) il decreto ingiuntivo n. 6344/2023 e di accertare e dichiarare di nulla dovere a in relazione al cantiere in oggetto. Controparte_1
dichiarata inizialmente contumace con decreto ex art 171bis c.p.c., si Controparte_1
è costituita, in data 11.9.23, allegando che: - le uniche opere ad essa appaltate, nell'ambito delle più ampie opere indicate nel progetto dello Studio MI, consistevano nella realizzazione di un “impianto elettrico con quadro fili luci emergenza supporti prese normali e industriali 220w e 380w x bar ristoro collettori di terra bagni x disabili”, a fronte di un corrispettivo di € 26.000,00, da cui erano espressamente escluse le lampade (la cui fornitura era a carico “del cliente”) e il montaggio delle stesse (da quotarsi a parte); - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, nessun computo metrico le è stato mai trasmesso, né è stato discusso e/o condiviso in sede precontrattuale o contrattuale;
- si Parte_1 contraddice ove afferma, da un lato, che non vi è prova che l'opposta abbia eseguito le opere e, dall'altro, che ha incaricato un'altra società, di completare Controparte_5 le opere asseritamente rimaste ineseguite dall'opposta del valore di € 9.794,54 su un totale di € 26.000,00; - nella comunicazione via mail del 09.11.22,
[...]
, dando atto che il valore dell' appalto ammonta a € Parte_1
26.000,00 (erroneamente € 22.000,00), ha dichiarato di voler scomputare da tale importo, per prestazioni ineseguite, complessivi € 8.588,00, riferiti però a forniture e mano d'opera estranee a quanto commissionato a essa - il Controparte_1 documento prodotto dall'opponente per attestare l'avvenuto pagamento in contanti di
€ 8.000,00 nelle mani del legale rappresentante di non è autentico ed Controparte_1
è disconosciuto nella sua totalità, ivi compresa la “sigla” o “segno” di quietanza di pagamento in calce al documento, attribuita al suo legale rappresentante;
- infatti, secondo la ricostruzione offerta da l'acconto di € 8.000,00 sarebbe stato Parte_1 versato in data 16.10.2022, quindi, prima della conclusione dei lavori (le opere erano già concluse alla data del 28.10.2022, giorno in cui il ristorante “Osteria delle Coppelle” ha inaugurato i nuovi locali), tuttavia, nella comunicazione via mail del 09.11.22 di Parte_1 non viene fatta menzione alcuna di tale pagamento;
- tutte le lavorazioni eseguite sono pagina 6 di 9 state oggetto di tempestivo collaudo cui ha preso parte - le certificazioni Parte_1 relative alle opere eseguite non sono state consegnate a in ragione del mancato Parte_1 pagamento del corrispettivo dovuto;
- le forniture e opere che si asseriscono inadempiute (la realizzazione del quadro Enel, la fornitura ed il montaggio delle lampade di emergenza e dei sensori di passaggio) non costituivano oggetto del contratto di appalto;
- nel cantiere è stato impiegato personale di senza alcun CP_1 subappalto, come già documentato a Parte_1
L'opposta ha contestato, dunque, l'inesatto adempimento lamentato dalla sua committente e ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
18.200,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.Lvo n. 231/02 maturati e maturandi dalle scadenze delle fatture azionate sino al saldo.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice, con ordinanza del 26.01.2024 e per le ragioni ivi espresse, non ha concesso la provvisoria esecuzione, neppure parziale, del decreto ingiuntivo opposto, non ha ammesso i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie integrative e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU si è limitato a depositare nel fascicolo telematico una “memoria preliminare”; in assenza di eccezioni in ordine alla mancata trasmissione della relazione alle parti e al conseguente omesso decorso del termine per formulare eventuali osservazioni ex art 195.3 c.p.c., l'accertamento tecnico a mezzo CTU è stato considerato concluso e la causa è entrata nella fase decisoria.
Ciò premesso, dal compendio probatorio in atti emerge che il contratto (doc. 6 opponente = 1 monitorio) prevedeva la realizzazione dell'impianto elettrico del locale di via Solferino 34, con esclusione dell'impianto di climatizzazione, corpi luminosi e cavi plafoniere intrecciati. L'importo del contratto era a corpo - € 26.000 suddivisi in 30% in acconto (€ 7.800), 40% a fine infilaggio cavi (€ 10.400), 20% a montaggio corpi luminosi (€ 5.200) e 10% al collaudo (€ 2.600) - e si basava su computo metrico e progetto dello Studio Tecnico Associato MI (doc 8 opponente). Alla stipulazione del contratto è stato versato l'acconto; allega che il 16.10.2022, dopo l'emissione della fattura n 61 del 30.9.2022 di € 10.400, è stato eseguito il pagamento di un ulteriore acconto di € 8.000,00 in contanti;
la dazione della somma è, dalla parte, documentata con un foglio privo di intestazione e data recante la dichiarazione, redatta con strumento informatico, di consegna dell'importo a saldo fattura con l'ulteriore precisazione apposta a penna “a fronte di € Controparte_1
pagina 7 di 9 10.700” e in calce, sotto la parola firma, una sigla che attribuisce al legale rappresentante della convenuta opposta, (doc 7 opponente); Parte_2 [...]
costituendosi, ne ha effettuato il disconoscimento ex art 215.1 n 1) – Controparte_1
293.3 c.p.c., così come ha contestato la veridicità del contenuto stesso della dichiarazione e del documento in sè. L'opponente, che ne aveva l'onere, non ha chiesto la verificazione della sottoscrizione ex art 216 c.p.c.; ne consegue l'inutilizzabilità del documento n 7 di e, quale ulteriore conseguenza, l'inammissibilità del capitolo di prova articolato dall'attrice sul punto, sia a mente dell'art 2726 c.c. sia, comunque, stante la sua genericità in ordine alle modalità e circostanze spazio-temporali con cui si sarebbe procurata la consistente somma in contanti. I lavori effettuati sono descritti alle pagg. 10-11 della relazione del CTU, cui si rimanda, tra questi la fornitura del quadro Enel. I materiali non forniti sono quelli acquistati direttamente da presso il Parte_1 fornitore LI FE & C S.p.A. per l'importo di € 2.718,80 compreso il trasporto (docc. 4,10 opponente e CTU) mentre non può considerarsi l'ulteriore somma di € 3.200 per l'acquisto del quadro elettrico MAC (cfr. CTU), non avendo l'opponente allegato la circostanza nell'atto di citazione e nella memoria ex art 171ter n 1 c.p.c.; gli interventi di completamento dell'opera, con relativa certificazione di conformità dell'impianto, sono stati realizzati da (docc.11,12 opponente: € 6290 + 700), il tutto per CP_4 complessivi 9.708,80. Poiché il credito azionato in sede monitoria si riferisce a quello discendente dal solo contratto stipulato il 7.9.2022, non possono essere prese in considerazione le opere extracontratto accertate dal CTU. In definitiva, poiché dal prezzo del contratto (€ 26.000) vanno detratti € 7.800,00, pari all'acconto versato alla firma del contratto ed € 9.708,80, corrispondenti al valore delle opere non eseguite e materiali non forniti, residua un credito in linea capitale, in favore dell'appaltatrice di € 8.491,20 a saldo del prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.9.2022. Non è stato coltivato il motivo di opposizione afferente alla violazione del divieto di subappalto, peraltro solo genericamente allegato da nel suo atto introduttivo facendo oltretutto riferimento a corrispondenza scambiata con il difensore di TG il 17.2.2023 (tempo dopo la conclusione del rapporto), in occasione della quale CP_1
l'appaltatrice ha inviato alla committente documentazione inerente alla regolarità delle sue maestranze (doc 5 opponente). In definitiva, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la committente che ha già versato l'importo di € 7.800,00, va condannata a pagare, a saldo del Parte_1
pagina 8 di 9 prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.9.2022 e limitatamente ai lavori eseguiti e ai materiali forniti da € 8.491,20; si aggiungono gli Controparte_1 interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda al saldo. L'opponente, comunque soccombente, va condannata a rifondere all'opposta le spese processuali - liquidate in dispositivo con i criteri di cui ai DM 55/14 e 147/22 e con riduzione della fase istruttoria e decisionale, non avendo la convenuta svolto attività difensiva a partire dal 26.3.2024. Visto l'esito della CTU, il relativo costo, resta definitivamente a carico solidale delle parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunziando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
[...] revoca il decreto ingiuntivo n. 6344/2023 del Tribunale di Milano emesso in favore di
Controparte_1 condanna a pagare a a Parte_1 Controparte_1 saldo del prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.9.2022, € 8.491,20, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda al saldo;
condanna l'opponente a rifondere all' opposta le spese processuali liquidate in € 3.386,50 per compenso, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA.; pone il costo della CTU definitivamente a carico solidale delle parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 3.08.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa ordinaria di cognizione iscritta al n. R.G. 19521/2023 promossa da
(P. IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Mancuso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Curtatone n.6, Milano OPPONENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Ottavio Beretta - Controparte_1 P.IVA_2 rinunziante al mandato difensivo in data 26.3.24 - elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Friuli n.51, Milano OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato e non concedere la provvisoria esecutorietà se richiesta. In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
a in relazione ai lavori eseguiti presso il cantiere di Milano Via Controparte_1
Solferino 34 oggetto del contratto concluso in data 7/9/2022 Con vittoria di spese di lite. Con ogni e più ampia riserva istruttoria In via istruttoria pagina 1 di 9 Si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ammessi per controparte e si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. A settembre 2022 Cel il sig. ha consegnato al sig. il CP_2 Parte_2 progetto ed il computo metrico che si mostra al teste (doc.8)
2. È stato richiesto al sig. di predisporre un contratto con il quale lo Parte_2 stesso si impegnava ad effettuare i lavori di cui al progetto e computo metrico presso un locale sito in Milano, Via Solferino 34, dove dovevano essere fatti dei lavori di ristrutturazione edili per l'apertura di un ristorante
3. Il Sig. ha elaborato il contratto che si mostra al teste (doc 6) per la Parte_2 realizzazione dei contratti di cui al progetto e computo metrico
4. ha completato le opere previste da contratto e computo metrico che si CP_1 mostrano al teste (doc. 6 e 8) (si precisa che la domanda viene posta come positiva al fine di avere una risposta negativa)
5. ha realizzato l'impianto elettrico con quadro fili luci emergenza supporti CP_1 prese normali e industriali 220W e 380W x bar ristoro collettori di terra bagni per disabili presso l'Osteria delle Coppelle in Milano Via Solferino 34 (si precisa che la domanda viene posta come positiva al fine di avere una risposta negativa)
6. L'impianto elettrico realizzato da presso l'Osteria delle Coppelle in CP_1
Milano, Via Solferino, 14 è stato collaudato (si precisa che la domanda viene posta come positiva al fine di avere una risposta negativa)
7. agli inizi di ottobre 2022 ha comunicato di avere in magazzino il quadro CP_1 elettrico, ma che non lo avrebbe installato, ne avrebbe proseguito con i lavori, se non avesse ricevuto un secondo acconto.
8. In data 16/10/2022 in nome e per conto di ha corrisposto al Persona_1 legale rappresentante di la somma di € 8.000, quale Controparte_3 secondo pagamento del contratto di appalto per il cantiere di Milano Via Solferino 34. Come da ricevuta che si mostra al teste (doc.7)
9. Le persone presenti sul cantiere nviate da erano maggiori e diverse CP_1 rispetto a ed persone di Persona_2 Persona_3 Persona_4 nazionalità straniera e che tra di loro non si conoscevano
10. a acquistato dalla ditta LL FE il materiale indicato nelle fatture che si mostra al teste (doc 10)
11. Tale materiale è stato utilizzato per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo al locale sito in Milano Via Solferino, 34 oggetto del contratto concluso con CP_1
12. Tale materiale acquistato direttamente da poi stato installato da CP_4 con i propri dipendenti
13. I costi per il trasporto di detto materiale sino al cantiere ammontano ad € 420,00
pagina 2 di 9 14. si è occupata di predisporre ed installare il cd quadro Enel ed in CP_4 particolare di installare differenziale da 150amp 1 magnetotermico da 150amp 1 quadro 24moduli stagno, 4 morsetti copricorda, 3 pressa cavo da 50,1 pressa cavo da 25 minuteria varia per un Totale di € 2.300,00, fornito ed installato da Controparte_5 con sede in Busto Arsizio, Via Marsala, 27
15. Il c.d quadro è Enel è un sottoquadro elettrico da predisporre ed installare tra il quadro generale ed il contatore Enel, affinché l'impianto elettrico possa essere certificato e possa definirsi sicuro. a dovuto fare svolgere diverse opere che avrebbe dovuto svolgere per completare i lavori dalla ditta con CP_1 Controparte_5 sede in Busto Arsizio, Via Marsala, 27
16. ha utilizzato e installato il seguente materiale utilizzato per svolgere i CP_4 lavori di realizzazione dell'impianto elettrico presso il locale sito in Milano, Via Solferino, 34: materiale, 6 luci emergenza 11v, 3 sensori passaggio bticino, cavo 3 x 2.5mq, 1 rotolo tubo dwll 20, cavo 2 x 1, morsetti 2.5 4 6 8, 3 scatole derivazione, tasselli viti dell 5, 1 quadro presa 380w 5 polo 32amp1 quadro 220w industriale 22 connettori utp per un importo totale di € 1.290.00, come meglio dettagliato nel documento che si mostra al teste ( doc.11) 17. sempre presso il locale sito in Milano, Via Solferino, 34 ha utilizzato CP_4 propri lavoratori per la realizzazione dell'impianto elettrico in detto locale, compresa l'installazione del quadro Enel e la realizzazione dell'illuminazione di emergenza per ore di lavoro per la prima giornata sono stati impiegati 3 persone x 10 ore x 30 €/ora per un totale di € 900€, la seconda giornata sono state impiegate 3 persone x 10 ore x 30 €/ora per un totale di € 900€, per la terza giornata sono state impiegate 3 persone x 10 ore x 30 €/ per un importo di € 900€ come meglio dettagliato nel documento che si mostra al teste (doc.11)
18. Per il lavoro eseguito, comprensivo della realizzazione ed installazione del c.d. quadro Enel la ditta con sede in Busto Arsizio, Via Marsala, 27 ha Controparte_5 emesso una fattura di € 6.290 come meglio dettagliato nel documento che si mostra al teste (doc 11.)
19. La certificazione che si mostra al teste (doc. 12) è stata redatta da Controparte_6
20. Per tale attività ha emesso la fattura che si mostra al teste (doc 12.) Controparte_6
Si indicano a testi 1 domiciliato per la funzione presso Persona_1 Parte_1
2 domiciliato per la funzione presso CP_2 Parte_1
3 , domiciliato per la funzione presso CP_7 Parte_1
4 , domiciliato per la funzione presso Testimone_1 Parte_1
5 , domiciliato per la funzione in Milano, Via Solferino 34, presso Persona_5
Osteria delle Coppelle
pagina 3 di 9 6 domiciliato per la funzione in Milano Via Solferino 34 presso Osteria Testimone_2 delle Coppelle
7 residente in [...] Testimone_3
8 domiciliato per la funzione presso Persona_6 CP_4
9 Ing domiciliato in Corsico, Viale Italia, 42 Persona_7
10 residente a [...]”. Testimone_4
Per l'opposta:
“In via preliminare Ai sensi dell'art. 648 c.p.c., comma 1, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6344/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 08/04/23, non fondandosi l'opposizione su prova scritta né di pronta soluzione. In via preliminare gradata
- ai sensi dell'art. 648, comma 1, seconda parte, c.p.c., concedersi la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 6344/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 08/04/23 per la somma capitale di € 8.405,46, pari alla differenza tra l'importo ingiunto di € 18.200,00 (ovvero € 26.000,00 di cui al contratto di appalto, dedotto l'acconto di € 7.800,00 versato da ante causam) ed i costi per € 9.794,54 asseritamente sostenuti da in ragione delle opere affidate a e di cui CP_4 alle fatture sub doc. 10, 11 e 12 prodotte dall'opponente, oltre gli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 maturati e maturandi dalle scadenze azionate in sede monitoria sino al saldo;
- alternativamente emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma capitale di € 8.405,46, pari alla differenza tra l'importo ingiunto di € 18.200,00 (ovvero € 26.000,00 di cui al contratto di appalto, dedotto l'acconto di € 7.800,00 versato da ante causam) ed i costi per € 9.794,54 asseritamente sostenuti da in ragione delle opere affidate a e di cui alle fatture sub doc. 10, 11 e 12 prodotte dall'opponente, oltre gli CP_4 interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 maturati e maturandi dalle scadenze azionate in sede monitoria sino al saldo;
Nel merito in via principale Respingere l'opposizione avversaria in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 6344/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 08/04/23; in ogni caso Accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma capitale di € 18.200,00, o della Controparte_1
pagina 4 di 9 diversa ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 maturati e maturandi dalle scadenze delle fatture azionate sino al saldo integrale e definitivo. in via istruttoria a. Ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del sig. sulle CP_2 circostanze tutte dedotte nel presente atto, con riserva di puntuale ed analitica capitolazione. b. Ammettersi in ogni caso a prova contraria diretta ed indiretta sui CP_1 capitoli di prova avversari formulati in atto di citazione e che saranno formulati in sede di eventuale memoria istruttoria ove ammessi. Ai sopra indicati fini sub a. e b., si indicano sin d'ora a teste, con riserva di integrazione della relativa lista, i sigg. 1. , c/o Persona_2 Controparte_1
2. , via Milano 55/A, Terno d'Isola (BG) Persona_3
Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6344/2023, emesso in data Controparte_1
08.04.2023 dal Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a il pagamento di € 18.240,00 di Parte_1 cui € 18.200,00 portato dalle fatture elettroniche nn. 61 del 30/09/22, 66 del 31/10/22 e 67/2022 del 31/10/22 ed € 40,00 per spese ex art 6 d.lgs 231/02, oltre interessi e spese del procedimento, quale residuo prezzo del contratto di appalto stipulato il 07.09.22 tra le parti per l'esecuzione degli impianti elettrici e di aerazione all'interno di un immobile sito in Milano, via Solferino n. 34, già dedotto l'acconto di € 7.800,00 versato da al momento della conclusione del contratto e di cui alla fattura n. 57/22. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 6344/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: - il 17.5.2021 ha affidato all'opposta la realizzazione dell'impianto elettrico e l'installazione dell'aria condizionata presso un'unità immobiliare sita in Milano, Via Solferino 34, oggetto di ristrutturazione edile per essere destinato a ristorante, per il complessivo importo di € 26.000,00, di cui € 7.800,00 pagati alla stipulazione del contratto;
- le opere non sono mai state completate da parte di
[...]
e, infatti, non vi è stato alcun collaudo né certificazione dell'impianto da Controparte_1 parte di attività queste cui era condizionato il pagamento Controparte_1 dell'ultima tranche del prezzo, pari a € 2.600,00; - agli inizi di ottobre 2022, CP_1 ha comunicato che non avrebbe installato il quadro elettrico, che aveva nel
[...]
pagina 5 di 9 proprio magazzino, e che non avrebbe proseguito i lavori, se non avesse ricevuto un secondo acconto;
- pur a fronte delle contestazioni relative alla mancata esecuzione dei lavori, ha effettuato il pagamento di un secondo acconto di € 8.000,00 in contanti in data 16.10.2022; - ha violato il divieto di subappalto, ha impiegato Controparte_1 personale impreparato e infine ha abbandonato il cantiere senza completare le opere, costringendola ad acquistare lei stessa il materiale e a rivolgersi ad altra società
[...]
per eseguire i lavori mancanti, come contestato con mail del 9.11.2022. Controparte_5 ha instaurato il presente giudizio chiedendo al Tribunale di Milano di Parte_1 annullare (rectius revocare) il decreto ingiuntivo n. 6344/2023 e di accertare e dichiarare di nulla dovere a in relazione al cantiere in oggetto. Controparte_1
dichiarata inizialmente contumace con decreto ex art 171bis c.p.c., si Controparte_1
è costituita, in data 11.9.23, allegando che: - le uniche opere ad essa appaltate, nell'ambito delle più ampie opere indicate nel progetto dello Studio MI, consistevano nella realizzazione di un “impianto elettrico con quadro fili luci emergenza supporti prese normali e industriali 220w e 380w x bar ristoro collettori di terra bagni x disabili”, a fronte di un corrispettivo di € 26.000,00, da cui erano espressamente escluse le lampade (la cui fornitura era a carico “del cliente”) e il montaggio delle stesse (da quotarsi a parte); - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, nessun computo metrico le è stato mai trasmesso, né è stato discusso e/o condiviso in sede precontrattuale o contrattuale;
- si Parte_1 contraddice ove afferma, da un lato, che non vi è prova che l'opposta abbia eseguito le opere e, dall'altro, che ha incaricato un'altra società, di completare Controparte_5 le opere asseritamente rimaste ineseguite dall'opposta del valore di € 9.794,54 su un totale di € 26.000,00; - nella comunicazione via mail del 09.11.22,
[...]
, dando atto che il valore dell' appalto ammonta a € Parte_1
26.000,00 (erroneamente € 22.000,00), ha dichiarato di voler scomputare da tale importo, per prestazioni ineseguite, complessivi € 8.588,00, riferiti però a forniture e mano d'opera estranee a quanto commissionato a essa - il Controparte_1 documento prodotto dall'opponente per attestare l'avvenuto pagamento in contanti di
€ 8.000,00 nelle mani del legale rappresentante di non è autentico ed Controparte_1
è disconosciuto nella sua totalità, ivi compresa la “sigla” o “segno” di quietanza di pagamento in calce al documento, attribuita al suo legale rappresentante;
- infatti, secondo la ricostruzione offerta da l'acconto di € 8.000,00 sarebbe stato Parte_1 versato in data 16.10.2022, quindi, prima della conclusione dei lavori (le opere erano già concluse alla data del 28.10.2022, giorno in cui il ristorante “Osteria delle Coppelle” ha inaugurato i nuovi locali), tuttavia, nella comunicazione via mail del 09.11.22 di Parte_1 non viene fatta menzione alcuna di tale pagamento;
- tutte le lavorazioni eseguite sono pagina 6 di 9 state oggetto di tempestivo collaudo cui ha preso parte - le certificazioni Parte_1 relative alle opere eseguite non sono state consegnate a in ragione del mancato Parte_1 pagamento del corrispettivo dovuto;
- le forniture e opere che si asseriscono inadempiute (la realizzazione del quadro Enel, la fornitura ed il montaggio delle lampade di emergenza e dei sensori di passaggio) non costituivano oggetto del contratto di appalto;
- nel cantiere è stato impiegato personale di senza alcun CP_1 subappalto, come già documentato a Parte_1
L'opposta ha contestato, dunque, l'inesatto adempimento lamentato dalla sua committente e ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
18.200,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.Lvo n. 231/02 maturati e maturandi dalle scadenze delle fatture azionate sino al saldo.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice, con ordinanza del 26.01.2024 e per le ragioni ivi espresse, non ha concesso la provvisoria esecuzione, neppure parziale, del decreto ingiuntivo opposto, non ha ammesso i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie integrative e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU si è limitato a depositare nel fascicolo telematico una “memoria preliminare”; in assenza di eccezioni in ordine alla mancata trasmissione della relazione alle parti e al conseguente omesso decorso del termine per formulare eventuali osservazioni ex art 195.3 c.p.c., l'accertamento tecnico a mezzo CTU è stato considerato concluso e la causa è entrata nella fase decisoria.
Ciò premesso, dal compendio probatorio in atti emerge che il contratto (doc. 6 opponente = 1 monitorio) prevedeva la realizzazione dell'impianto elettrico del locale di via Solferino 34, con esclusione dell'impianto di climatizzazione, corpi luminosi e cavi plafoniere intrecciati. L'importo del contratto era a corpo - € 26.000 suddivisi in 30% in acconto (€ 7.800), 40% a fine infilaggio cavi (€ 10.400), 20% a montaggio corpi luminosi (€ 5.200) e 10% al collaudo (€ 2.600) - e si basava su computo metrico e progetto dello Studio Tecnico Associato MI (doc 8 opponente). Alla stipulazione del contratto è stato versato l'acconto; allega che il 16.10.2022, dopo l'emissione della fattura n 61 del 30.9.2022 di € 10.400, è stato eseguito il pagamento di un ulteriore acconto di € 8.000,00 in contanti;
la dazione della somma è, dalla parte, documentata con un foglio privo di intestazione e data recante la dichiarazione, redatta con strumento informatico, di consegna dell'importo a saldo fattura con l'ulteriore precisazione apposta a penna “a fronte di € Controparte_1
pagina 7 di 9 10.700” e in calce, sotto la parola firma, una sigla che attribuisce al legale rappresentante della convenuta opposta, (doc 7 opponente); Parte_2 [...]
costituendosi, ne ha effettuato il disconoscimento ex art 215.1 n 1) – Controparte_1
293.3 c.p.c., così come ha contestato la veridicità del contenuto stesso della dichiarazione e del documento in sè. L'opponente, che ne aveva l'onere, non ha chiesto la verificazione della sottoscrizione ex art 216 c.p.c.; ne consegue l'inutilizzabilità del documento n 7 di e, quale ulteriore conseguenza, l'inammissibilità del capitolo di prova articolato dall'attrice sul punto, sia a mente dell'art 2726 c.c. sia, comunque, stante la sua genericità in ordine alle modalità e circostanze spazio-temporali con cui si sarebbe procurata la consistente somma in contanti. I lavori effettuati sono descritti alle pagg. 10-11 della relazione del CTU, cui si rimanda, tra questi la fornitura del quadro Enel. I materiali non forniti sono quelli acquistati direttamente da presso il Parte_1 fornitore LI FE & C S.p.A. per l'importo di € 2.718,80 compreso il trasporto (docc. 4,10 opponente e CTU) mentre non può considerarsi l'ulteriore somma di € 3.200 per l'acquisto del quadro elettrico MAC (cfr. CTU), non avendo l'opponente allegato la circostanza nell'atto di citazione e nella memoria ex art 171ter n 1 c.p.c.; gli interventi di completamento dell'opera, con relativa certificazione di conformità dell'impianto, sono stati realizzati da (docc.11,12 opponente: € 6290 + 700), il tutto per CP_4 complessivi 9.708,80. Poiché il credito azionato in sede monitoria si riferisce a quello discendente dal solo contratto stipulato il 7.9.2022, non possono essere prese in considerazione le opere extracontratto accertate dal CTU. In definitiva, poiché dal prezzo del contratto (€ 26.000) vanno detratti € 7.800,00, pari all'acconto versato alla firma del contratto ed € 9.708,80, corrispondenti al valore delle opere non eseguite e materiali non forniti, residua un credito in linea capitale, in favore dell'appaltatrice di € 8.491,20 a saldo del prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.9.2022. Non è stato coltivato il motivo di opposizione afferente alla violazione del divieto di subappalto, peraltro solo genericamente allegato da nel suo atto introduttivo facendo oltretutto riferimento a corrispondenza scambiata con il difensore di TG il 17.2.2023 (tempo dopo la conclusione del rapporto), in occasione della quale CP_1
l'appaltatrice ha inviato alla committente documentazione inerente alla regolarità delle sue maestranze (doc 5 opponente). In definitiva, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la committente che ha già versato l'importo di € 7.800,00, va condannata a pagare, a saldo del Parte_1
pagina 8 di 9 prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.9.2022 e limitatamente ai lavori eseguiti e ai materiali forniti da € 8.491,20; si aggiungono gli Controparte_1 interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda al saldo. L'opponente, comunque soccombente, va condannata a rifondere all'opposta le spese processuali - liquidate in dispositivo con i criteri di cui ai DM 55/14 e 147/22 e con riduzione della fase istruttoria e decisionale, non avendo la convenuta svolto attività difensiva a partire dal 26.3.2024. Visto l'esito della CTU, il relativo costo, resta definitivamente a carico solidale delle parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunziando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
[...] revoca il decreto ingiuntivo n. 6344/2023 del Tribunale di Milano emesso in favore di
Controparte_1 condanna a pagare a a Parte_1 Controparte_1 saldo del prezzo del contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.9.2022, € 8.491,20, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda al saldo;
condanna l'opponente a rifondere all' opposta le spese processuali liquidate in € 3.386,50 per compenso, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA.; pone il costo della CTU definitivamente a carico solidale delle parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 3.08.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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