Art. 4.
Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o di natura psichica, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che comportino una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore a un terzo.
Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o di natura psichica, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che comportino una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore a un terzo.