Ordinanza cautelare 5 giugno 2019
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/06/2023, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 03381/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02038/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2038 del 2019, proposto da
MI RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caivano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Carrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) in parte qua della nota prot. n. 5863 del 11.3.2019, afferente l'abitazione ubicata nel Comune di Caivano in Via Piave n.30, individuata in Catasto al Foglio n. 14 P.lla n. 371, notificata il successivo 12.3.2019, a firma del Dirigente del Responsabile del Settore Manutenzione e Patrimonio del Comune di Caivano, recante la disposizione di “sgomberare l'immobile abusivo sopra descritto, libero e vuoto di persone e cose, in favore di questo Comune, entro il termine di giorni 60 dalla notifica della presente”;
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto parimenti lesivo, ivi compresi, per le ragioni che meglio si diranno in prosieguo, il provvedimento di demolizione di cui si ignorano data, estremi ed esatti contenuti e l'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 141 del 16\07\2002;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caivano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 maggio 2023 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO CHE:
il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità dell’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Comune di Caivano ha disposto lo sgombero dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, ma occupato dal ricorrente e contestualmente ingiunto il pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo ;
costituitosi in resistenza, il Comune di Caivano ha versato in atti il provvedimento prot. N. 15475/2019 con cui ha annullato in autotutela l’atto impugnato;
in ragione di quanto precede, in data 9/10/2019, parte ricorrente ha chiesto darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio;
RITENUTO CHE:
alla luce della dichiarazione di parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse i sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464; Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
RITENUTO CHE:
stante l’esito in rito, le spese di lite possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO