Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Teramo Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1454/2022 R.G.
TRA
, nato/a in TERAMO (TE) in data14/12/1973, Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. NARDINI MATTEO, come da procura in atti
CONTRO
, in persona del pro tempore, in Controparte_1 CP_2 giudizio ex art.417 bis c.p.c.
E
Iscritti nelle medesime graduatorie dei ricorrenti e che si vedrebbero superati da questi in caso di riconoscimento del punteggio aggiuntivo dagli stessi ricorrenti rivendicato, citati collettivamente e con individuazione per relationem in base alle graduatorie stesse, mediante forma speciale di notificazione impersonale disposta ex art.151 c.p.c., contumaci ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte attrice al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare, anziché di punti, 0,6, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia e quindi dell'attribuzione dei punteggi ricalcolati con inclusione di quello ora indicato nelle graduatorie degli aspiranti a incarichi di supplenza riferite ai profili professionali in cui la parte stessa è inserita;
• per l'effetto condanna il all'attribuzione dei Controparte_1 suddetti punteggi ed alla correzione delle graduatorie del personale ATA di III fascia di circolo e di istituto per i suddetti profili;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO (dott.Giuseppe Marcheggiani)
1 di 5
Per la parte attrice:
“- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2014/2017 e successive;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso Parte_1 avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024. […]”. Per l'Amministrazione resistente:
IN VIA PRELIMINARE
1)Si eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O.;
[…]
“1)Rigettare il ricorso promosso dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, alla luce delle considerazioni svolte nel presente scritto difensivo;
2)Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, la quale ai fini dell'inserimento del ricorrente nelle graduatorie ATA per il triennio 2021-2023 e per i trienni precedenti ha valutato il servizio militare svolto da quest'ultimo nel periodo che va dal 15/05/1979 al 06/05/1980 come “servizio prestato non in costanza d'impiego” riconoscendogli il punteggio di 0,60 anziché di 6, ai sensi degli artt. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del 1994 e 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 e dell'Allegato A lettera a), e dell'Allegato A/1 e A/5 lettera b) punto 6), del D.M. n. 50 del 2021 […]”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/08/2022 la parte attrice indicata in epigrafe adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo, in linea di fatto, le seguenti circostanze:
- che aveva presentato, essendo in possesso dei necessari titoli, domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA valide per i periodi scolastici di cui al ricorso, in forza della decretazione ministeriale pro tempore valevole, recante i criteri per la valutazione dei titoli, culturali e di servizio, cui si attribuibuiscono i punteggi utili per la collocazione in tali graduatorie;
- che la decretazione ministeriale, di rango regolamentare, stabilisce per contro che:
"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali […]".
La parte attrice lamentava che tale disposizione implicava che il servizio militare
(e/o civile assimilato) subisce un trattamento diversificato a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
In punto di diritto, la partie attrice si appellava, al fine di ottenere un provvedimento di disapplicazione del d.m. in parte de qua, a disposizioni contenute nel testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n.274/94) e nella legge n.958 del 1986, art.20, previgente a tale testo unico ed anticipatoria del contenuto di esso nella parte relativa al riconoscimento della piena validità a tutti gli effetti del servizio militare di leva, e, con richiami giurisprudenziali, sosteneva l'illegittimità delle disposizioni ministeriali per la
2 di 5 formazione delle graduatorie di circolo e istituto riservanti al servizio militare/civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina una valutazione inferiore.
Si è costituito in giudizio il per resistere alla Controparte_1 domanda, di cui ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità, assumendo appartenere al Giudice amministrativo la giurisdizione nella controversia, e nel merito ha chiesto il rigetto, sostenendo la legittimità della previsione contenuta nel decreto ministeriale pro tempore valevole contestata dalla parte ricorrente e richiamando a propria volta dei precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale conclusione.
Fissati così i termini della controversia, la causa giunge in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
***
La questione dibattuta tra le parti concerne la legittimità o meno della mancata equiparazione del servizio militare prestato prima dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto (III fascia), ai fini dell'attribuzione del competente punteggio nelle stesse, al servizio militare prestato in costanza di nomina (servizio che, in base alla regolamentazione ministeriale in tema, attribuisce n.6,00 punti, mentre l'altro attribuisce esclusivamente n.0,6 punti in totale).
La prima questione è se la controversia appartenga alla giurisdizione dell'A.G.O.
Al fine di stabilire se sussista la giurisdizione deve aversi riguardo a quanto stabilisce l'art.63 d.lgs. n.165 del 2001; la disposizione devolve la giurisdizione all'A.G.O. nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici di cui all'art.1, comma 2, di tale d.lgs., ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti;
in tale ipotesi, infatti, essa prevede che l'A.G.O., ove tali atti siano rilevanti, li disapplichi, se illegittimi.
Nella specie, viene in questione la regolamentazione emanata dal competente
, con cui è disciplinata la procedura per l'aggiornamento delle Controparte_1 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., laddove individua i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione, come riferito in narrativa.
Si tratta di un atto amministrativo presupposto, che è passibile di disapplicazione, se illegittimo, circostanza che è sufficiente a radicare la giurisdizione presso l' CP_3
Nel merito, la questione relativa alla legittimità della disposizione che differenzia la valutazione del servizio militare, a seconda se prestato in costanza di nomina o meno, ha formato oggetto, da ultimo, della sentenza del Consiglio di Stato n.9864 del 2024.
Il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa si è pronunciato in questi termini:
“va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423;
e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297, prevede infatti che il "periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti". La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei
3 di 5 concorsi pubblici "è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Nella motivazione della sentenza sopra in parte trascritta si precisa inoltre che,
“Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art.52, comma 2, secondo periodo, della
Costituzione, secondo cui il suo assolvimento "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino".
Tale decisione del Consiglio di Stato ha comportato l'annullamento del decreto in data 3 marzo 2021, n. 50, del (denominazione dell'epoca del Controparte_1
), su cui si fondava l'attribuzione del punteggio Controparte_1 pari a 0,6 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina da parte dell'Amministrazione resistente. La sentenza del Consiglio di Stato, a norma dell'art.110 d.lgs. n.104 del 2010, è impugnabile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, questione pacificamente mai postasi nel giudizio in esito al quale la stessa è stata emessa.
L'effetto caducatorio in parte de qua del decreto ministeriale impugnato è dunque incontestabile e, con esso, la cessazione dell'efficacia del provvedimento a partire dalla data di pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato, avvenuta mediante deposito in Cancelleria in data 9 dicembre 2024.
Nel predere atto di tale circostanza, il giudicante ne trae le necessarie conseguenze in ordine alla decisione della presente controversia.
In particolare, il vuoto di previsione regolamentare circa la valutazione del servizio militare, conseguente all'annullamento della disposizione che prevedeva che quello prestato non in costanza di nomina fosse equiparato agli altri servizi prestati in favore dello Stato e degli enti pubblici, deve essere colmato, stante la ratio decidendi della sentenza citata, con l'applicazione della disposizione di rango primario che quella regolamentare violava, ossia l'art.569, co. 3, d.lgs. n.297 del 1994, inteso nel senso che la disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva, dichiarato da essa pienamente valutabile, debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza dell'art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici "è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Da quanto precede discende che, in base alla disposizione del d.lgs. n.297 del 1994, art.569, co. 3, va accolta la domanda di accertamento del diritto all'attribuzione per il servizio militare/sostitutivo civile prestato non in constanza di nomina di punteggio pari a quello riservato dal provvedimento ministeriale al servizio prestato nella costanza del rapporto di lavoro alle dipendenze del . Controparte_1
L'Amministrazione resistente va pertanto dichiarata tenuta e condannata all'attribuzione di tale maggiore punteggio, in sostituzione di quello riconosciuto alla parte ricorrente, con conseguente rettifica delle graduatorie in cui esse era ed è inserita,
4 di 5 sia in ordine alla misura del punteggio di inserimento, sia in ordine alla posizione di inserimento nelle stesse (essendosi garantita, mediante una forma di notifica speciale – che è consistita nell'inserire avviso contenente gli estremi del ricorso introduttivo nel presente giudizio nel sito istituzionale dell'Amministrazione - l'integrità del contraddittorio nei riguardi dei controinteressati, vale a dire i soggetti che sono inseriti nella medesima graduatoria dei ricorrenti e che si vedrebbero superati da questi a seguito di riconoscimento del punteggio aggiuntivo spettante agli stessi ricorrenti).
Circa le spese processuali, deve rilevarsi come la decisione del Consiglio di Stato sia intervenuta in un panorama giurisprudenziale cui la giurisprudenza della S.C. aveva, da ultimo, assicurato un elevato grado di certezza mediante un'opera di accurata ricostruzione della portata effettiva della regolamentazione ministeriale in materia di valutazione del servizio militare nella formazione delle graduatorie del personale ATA.
Espressione di tale assetto interpretativo ormai definito in maniera analitica nella giurisprudenza di legittimità di rinviene, in particolare, nella sentenza 8 agosto 2024,
n.22429, resa in fattispecie identica a quella per cui è causa.
I rilievi svolti dalla S.C., confermativi della legittimità della previsione regolamentare così come applicata dalla P.A., rendono ragione dell'adeguamento dell'Amministrazione resistente alla dizione letterale della disposizione ministeriale contestata (e delle precedenti analoghe contenute nei provvedimenti che hanno regolato ratione temporis il procedimento di formazione delle graduatorie per cui è causa).
Nell'esistenza tale orientamento giurisprudenziale si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr. Giuseppe Marcheggiani)
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