Art. 4.
A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell' articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726 , per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorita' competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo e' punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726 , sopracitata, ferma restando la facolta' dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell' articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726 , per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorita' competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo e' punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726 , sopracitata, ferma restando la facolta' dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.