Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 167 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, nel procedimento unitario in epigrafe, promosso da:
, (cod. fisc.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in NI AL NA (Sa) alla via Isonzo, n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Battaglini e
Alessandro Izzo, con l'assistenza dell'OCC dott. Francesco Calì; emette la seguente
SENTENZA
1. IL RICORSO.
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 , rappresentato il proprio stato di Parte_1 consumatore sovraindebitamento, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
In particolare, il ricorrente ha esposto di essere impiegato amministrativo presso il Ministero della Difesa, al IV Reggimento Carri di Persano, e di essere incorso in una condizione di sovraindebitamento a causa Part della ludopatia da cui era stato affetto e per la quale era stato sottoposto ad apposite cure dell'
Il ricorrente ha dichiarato di essere intestatario dei seguenti beni:
a. 1/6 dell'immobile sito nel Comune di PONTECAGNANO FAIANO (SA), identificato al Catasto al Foglio 5, Particella 922, Subalterno 4, stimato per € 102.000,00, con quota di € 17.000,00;
b. IA SA tg. EB337TS acquistata nell'anno 2023, immatricolata nel luglio del 2010, con un valore attuale di € 1.000,00;
e ha rappresentato la seguente situazione debitoria:
1
e dedotta la necessità di trattenere per il sostentamento familiare la somma mensile di € 1.128,00,
ha formulato la seguente proposta di piano di ristrutturazione, sviluppata in n. Parte_1
55 rate costanti mensili di euro 800,00, (con un'ultima rata pari ad € 872,35), da corrispondere entro il giorno 30(trenta) di ogni mese:
2
2. IL DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA EX ART. 70 CCII.
Richiesta un'integrazione della relazione dell'OCC con decreto del 19.11.2024 e depositata la relazione integrativa in data 10.12.2024, con decreto depositato in data 16.12.2024 il Giudice, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano come formulati, ha disposto che il piano e la proposta fossero Parte depositati sull'apposita sezione del sito internet del Tribunale, ha onerato l' di comunicare il piano del consumatore e la relativa proposta a tutti i creditori entro 30 giorni e applicato le misure protettive, disponendo, altresì, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati e invitando il gestore decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni a riferire al giudice anche in merito ad eventuali proposte di modifiche che ritiene necessarie, sentito il debitore.
3. LA RELAZIONE DELL'OCC SUGLI ESITI DELLE INTERLOCUZIONI CON I
CREDITORI
Con nota depositata in data 5.2.2025 l'OCC ha rappresentato che, tra i creditori, il Banco di Credito
Cooperativo si era limitato a chiedere la modifica del nominativo della Banca in “Banca di Credito
Popolare di Torre del Greco”, mentre la Banca Credem aveva affermato che il debito residuo di non corrispondeva a quello riportato nel piano essendo pari a € 19.800,00. Parte_1
3 L'OCC ha anche precisato di aver riscontrato a tale osservazione della Banca Credem e di aver segnalato che dalla documentazione della stessa si evinceva che il dovuto al gennaio del 2025, scorporando anche la rata pagata a dicembre 2024, risultava pari a € 17.823,87, precisando di non aver ricevuto ulteriori rilievi.
4. LE OSSERVAZIONI. Cont La nota della sulla modifica del nominativo non può essere qualificata come osservazione e, quindi, nulla va argomentato sulla stessa, visto il cambio di nominativo dell'ente effettuato nel piano dall'OCC.
Con riguardo al rilievo della Banca Credem la divergenza tra il credito precisato e il credito indicato nel piano dipende dalla circostanza che il credito precisato è con tutta probabilità quello risultante dal piano di ammortamento, mentre quello considerato nel piano è il credito residuo all'attualità con deduzione della quota degli interessi a scadere come ricavato dal prospetto di estinzione anticipata.
Sul punto, va assecondata la prospettazione dell'OCC risultando corretto ai fini della predisposizione del piano di ristrutturazione considerare il credito all'attualità, ipotizzando l'estinzione anticipata del rapporto, depurando lo stesso dalle quote di interesse a scadere contrattualizzate.
5. LA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ E FATTIBILITÀ DEL PIANO E
L'OMOLOGAZIONE. Parte Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da parte debitrice, come modificato dall' Cont limitatamente al nominativo della , va omologato.
L'art. 70 CCII al comma 7 prevede che il Giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura, precisando che, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, mediante la formulazione di osservazioni, contesti la convenienza della proposta, il giudice provvede all'omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.
Il piano come predisposto e modificato si presenta ammissibile.
Premessa la ritualità domanda, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive per l'accesso alla procedura, come già esplicitato nel decreto emesso ex art. 70 CCII, il piano come predisposto non contiene previsioni che violino le regole del riparto.
In particolare, la percentuale di soddisfo è al 100% per i crediti prededucibili e privilegiati e al 50% per i crediti chirografari;
la falcidia del 50% si presenta non eccessiva.
Sulla tempistica dei pagamenti, comunque non eccessivamente dilatata nel tempo, non vigendo prescrizioni di sorta, ferma la rilevanza del profilo nelle valutazioni di convenienza rimesse ai creditori, non va svolto alcun rilievo, salvo quello sulla congruità dei tempi di pagamento rispetto alla percentuale di soddisfo offerta e all'ammontare della rata mensile.
Il piano si presenta, altresì, fattibile.
4 La ristrutturazione dei debiti proposta rinviene i flussi necessari dallo stipendio del ricorrente, impiegato amministrativo presso il Ministero della Difesa, al IV Reggimento Carri di Persano, con un reddito annuo di circa € 33.000,00, corrispondente ad uno stipendio medio mensile di € 1.850,00/2.000,00 netti.
Il debitore per il sostentamento proprio e della famiglia, composta dalla coniuge – che lavora e produce reddito per circa € 15.000,00 annuali – e i due figli minori di 7 e 5 anni, ha dichiarato di dover destinare la somma € 1.128,00 circa, inferiore al fabbisogno medio di una famiglia come quella dell'istante.
Il reddito del ricorrente consente un adeguato sostentamento dello stesso e della sua famiglia e il finanziamento del piano proposto.
Tale rilievo consente di affermare che il piano risulti fattibile avendo il ricorrente risorse sufficienti a garantire l'adempimento dello stesso.
Ciò precisato, considerato che nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni, il piano può essere omologato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza rigettata, disattesa e/o assorbita, letto l'art. 70 CCII:
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
(cod. fisc.: ), nato a [...] il [...] e residente in Pt_1 C.F._1
NI AL NA (Sa) alla via Isonzo, n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Battaglini
e Alessandro Izzo, con l'assistenza dell'OCC dott. Francesco Calì;
2. DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai creditori entro due giorni a cura dell'OCC, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri,
a mezzo posta elettronica certificata;
Parte 3. DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori a cura dell' nonché pubblicata nell'apposita area del sito web del Tribunale di Salerno o del Ministero della Giustizia entro due giorni;
4. DICHIARA la chiusura della presente procedura;
5. DISPONE che provveda ad effettuare i pagamenti previsti secondo il Parte_1 piano da ultimo rivisitato dal Gestore della Crisi riportato in parte motiva e ponga in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al piano omologato;
6. DISPONE che:
a. l'OCC provveda all'apertura di un conto dedicato per consentire gli incassi i pagamenti previsti;
b. l'OCC accantoni sul conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinchè possano essere svincolate per il riconoscimento di acconti periodici, salva la liquidazione del saldo finale ex art. 71 comma 4 CCII;
c. l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendo le stesse al giudice, se necessario;
5 d. l'OCC depositi relazioni semestrali periodiche;
e. l'OCC segnali con tempestività le situazioni da cui emerga che il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, al fine di consentire al Giudice di indicare gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento e provvedere, in caso di perdurante non corretto adempimento, alla revoca della omologazione;
f. l'OCC segnali con tempestività eventuali ulteriori circostanze comportanti la revoca della omologazione ex art. 72 CCII;
g. l'OCC, terminata l'esecuzione del paino, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale sulle operazioni svolte e la rendicontazione delle stesse;
7. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC
e per gli adempimenti di competenza.
Lì, 28/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Enza Faracchio
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