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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3160/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)”
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Calcagnile, e Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Martina Renna, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con il figlio R_
, nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sicché il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi della minore, sicché non vi è ragione per discostarsene: 1) AFFIDARE in modo condiviso il figlio ad entrambi i genitori che abiterà con la madre presso la quale avrà la residenza anagrafica;
2) DISPORRE in attuazione del principio di bigenitorialità, tenuto conto dell'età neonatale, e della esigenza del minore della presenza costante della madre ai fini del suo allattamento, che il padre, durante la settimana potrà vedere il figlio a R_ pomeriggi alternati dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e ciò sino allo svezzamento al fine di garantire al piccolo di essere allattato nelle diverse ore della giornata, salvo il diritto di ogni genitore alla fine al tempo dello svezzamento di richiedere la modifica delle condizioni di visita disciplinandole nella maniera più adeguata in relazione allo stato di fatto allora esistente al fine di garantire una permanenza più lunga con il padre. Che nei periodi festivi permarrà la regola settimanale fino allo svezzamento. Dopo detto periodo i genitori potranno richiedere la modifica delle condizioni di visita disciplinando la permanenza del figlio nei periodi festivi secondo il criterio dell'alternanza (ovvero una festa con la madre ed una con il padre). Che nei giorni del compleanno e onomastico ed altre festività proprie del figlio, permarrà la regola settimanale fino allo svezzamento. Dopo detto periodo i genitori potranno richiedere la modifica delle condizioni di visita disciplinando la compartecipazione ai compleanni, agli onomastici ed alle altre festività proprie del bambino (comunione, cresima ecc.) secondo il criterio dell'alternanza (ovvero una festa con la madre ed una con il padre ad anni alterni ovvero ad orari stabiliti mattina/sera).
3) DISPORRE che tutti gli emolumenti assistenziali e/o previdenziali comunque denominati (es assegni famigliari ecc.) dovuti dagli Enti preposti, saranno versati alla sig.ra Parte_1
4) DISPORRE che il padre e la madre dovranno tenersi informati delle attività del figlio, assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto del sui bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5) ORDINARE al sig. quale genitore non collocatario, di versare alla madre in favore del Parte_2 figlio, entro il 20 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento del bambino, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia;
6) DISPORRE a carico della sig. quale genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire – Parte_2 nella misura del 50% – a tutte le spese straordinarie – quali quelle previste dal protocollo d'intesa dell'adito tribunale -
(acquisto mezzi di locomozione, attività sportive, extra-scolastiche, mediche di qualsiasi genere ed eventuali altre e comunque quelle individuate nel protocollo d'intesa di Codesto Tribunale) che dovessero rendersi necessarie, comprese le spese relative al soggiorno fuori dalla loro residenza per motivi di studio (scuole superiori ed università) o di svago, che verranno dallo stesso rimborsate entro il 30 gennaio dell'anno successivo previo ricevimento della conferente documentazione contabile intestata unicamente alla figlia. Nel caso di spese ingenti, il cui importo totale sia uguale o superiore alla somma di €
200,00, il versamento della quota dovrà avvenire preferibilmente anteriormente all'esborso dell'intera somma e comunque il suo rimborso a posteriori dovrà avvenire entro 5 giorni dalla spesa effettuata;
7) ORDINARE ai ricorrenti di dare attuazione e prosecuzione al piano genitoriale. 8) AUTORIZZARE gli enti preposti il rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio con il consenso di entrambi i genitori.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.9.25
La Presidente Est.
Dott.ssa Francesca Caputo