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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2024, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64700/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 7.11.2023 con termine di deposito delle memorie di replica al
29.1.2024 e vertente
TRA
e , eredi dell'attore , deceduto in corso di , Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Ornella Lovello
ATTORI in riassunzione
E
, con il patrocinio dell'avv. Domitilla Nicolò Controparte_2
CONVENUTO
NONCHE'
AR PE e Controparte_3
CONVENUTI contumaci
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.11.2023, le parti hanno concluso come da verbale in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio AR PE e la Persona_1 Controparte_3 [...]
, nella rispettiva qualità di proprietario, conducente e compagnia assicurativa per Controparte_2
rca del veicolo Fiat UN tg BL626XT chiedendo - previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista in ordine al sinistro stradale del 29.6.2014, avvenuto in Roma, via Salaria, in corrispondenza dello svincolo fronte Prato della Signora - la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
1 In particolare, ha dedotto che egli, alla guida del motociclo Honda Motor tg VI139962, stava percorrendo via Salaria, in direzione centro, ed era in procinto di imboccare lo svincolo per Rieti, posto sulla sua sinistra, quando era stato urtato dalla Fiat UN, la cui conducente, che percorreva la corsia centrale con identico senso di marcia del sig. , non avvedendosi della presenza del Per_1
ciclomotore, aveva svoltato repentinamente sulla sua sinistra, urtando il mezzo condotto dall'attore.
Dichiarata la contumacia dei convenuti, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la compagnia assicurativa si è costituita in data 29.1.2021, evidenziando che AR PE era mera trasportata nella Fiat UN, e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Per_2
quale effettiva conducente del veicolo. Ha poi chiesto di respingere la domanda, sul
[...]
presupposto della responsabilità concorrente della parte attrice e degli importi già versati, ed in subordine di limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato, sottratti gli acconti già versati.
Successivamente, all'udienza 1.2.2021, la parte attrice ha rinunciato “alla notifica dell'atto di citazione nei confronti di ”. Persona_2
In data 17.3.2021 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per decesso della parte attrice.
Riassunto il giudizio da parte degli eredi del sig. , disposta a ctu, formulata proposta Per_1
transattiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sul rapporto giuridico processuale intercorrente tra attore ed AR PE
Va premesso che la signora AR PE risulta evocata in giudizio quale conducente del veicolo
Fiat UN tg BL626XT.
Tuttavia, come rilevato dalla compagnia assicurativa al momento della costituzione in giudizio, e come può evincersi dall'esame del rapporto della polizia municipale intervenuta all'esito del sinistro,
AR PE era mera trasportata, mentre conducente del veicolo era la signora Persona_2
All'udienza 1.2.2021, la parte attrice ha rinunciato “alla notifica dell'atto di citazione nei confronti di ”. Persona_2
Premesso che tale dichiarazione deve considerarsi relativa ad AR PE, effettivamente citata in giudizio, mentre costituisce mero refuso il riferimento ad (che mai è stata parte del Persona_2
giudizio né, quale conducente del mezzo antagonista e non proprietaria della medesimo, era da considerarsi contraddittore necessario), la dichiarazione in parola deve leggersi quale rinuncia agli atti, che determina, ex articolo 306 cpc, l'estinzione del rapporto giuridico processuale, con spese irripetibili attesa la contumacia di AR PE.
3. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Premesso che, all'udienza del 16.5.2023, le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente rinunciando alle rispettive richieste istruttorie (cfr. Cass. sentenze nn. 12241/2002 e 10797/2018), deve rilevarsi che:
2 - il sinistro oggetto di causa, e che ha interessato il motoveicolo condotto dal sig. e Per_1
l'autoveicolo di proprietà del sig. si è verificato in data 29.6.014, alle h 17,20 circa, su via CP_3
Salaria, in corrispondenza dello svincolo fronte Prato della Signora;
- al momento dell'intervento della polizia municipale (circa 35 minuti dopo l'incidente) i due veicoli erano stati già rimossi dalla posizione statica finale assunta al termine dell'evento; non si rinvenivano tracce di frenata sull'asfalto e non risultava la presenza di soggetti che avessero assistito al sinistro;
- i verbalizzanti nell'immediatezza hanno raccolto le dichiarazioni della conducente dell'autoveicolo, la quale ha affermato “Provenivo dall'aeroporto dell'Urbe diretta in Prati Fiscali e percorrendo Via
Salaria giungevo in prossimità dello svincolo con Prato della Signora quando svoltando a sinistra sulla rampa, azionando freccia sinistra, venivo a collisione con un motociclo. L'urto laterale causava la caduta del motociclo con il suo conducente. Il motociclo circolava alla mia sinistra”;
- successivamente il sig. (nell'immediatezza trasportato in ospedale), recatosi presso Persona_1 gli uffici della polizia municipale, dichiarava “Il 29/06/2014 alle ore 17,20 circa proveniente dall'aeroporto dell'Urbe percorrevo Via Salaria e dovevo girare a sinistra all'altezza del ponte sull'Aniene per tornare in Via Salaria direzione GRA. Affiancata a me sulla destra vi era una Fiat
UN che improvvisamente mi tagliava la strada per immettersi anche lei sullo svincolo in direzione
Salaria GRA e mi urtava sulla fiancata destra della moto che conducevo con la sua fiancata sinistra.
A seguito dell'urto sono caduto in terra con il mio mezzo”;
- premesso che l'impatto è avvenuto tra la parte laterale destra del motociclo e la parte laterale sinistra dell'autoveicolo, e che entrambi i veicoli stavano eseguendo una manovra di svolta a sinistra, null'altro può affermarsi con certezza in ordine all'incidente, essendo, in particolare, rimasta priva di riscontro probatorio la deduzione di parte attrice, la quale afferma che lo scontro si sarebbe verificato in quanto il conducente del veicolo antagonista avrebbe repentinamente cambiato direzione di marcia, senza azionare la freccia direzionale, così tagliando la strada al motociclo (potendosi al contrario ugualmente ipotizzare che il fu il motociclo a modificare la propria traiettoria, così determinando lo scontro);
- in assenza di sufficienti riscontri in ordine alla concreta dinamica del sinistro, non può che applicarsi la regola di cui all'articolo 2054 comma 2. c.c.
3. Sulla liquidazione del danno
Tanto premesso, deve aggiungersi che il sig. (nato in data [...], e deceduto in data Per_1
20.7.2019), in conseguenza dell'incidente stradale, ha riportato danni fisici permanenti (meglio descritti nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia) pari al 8 % del totale rispetto alla integrità psico fisica del soggetto. Dal sinistro è poi derivata una Inabilità Temporanea Assoluta di
3 gg 30 ed una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg 30, con spese mediche, siccome documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro 4.852,45.
Orbene, il c.d. danno biologico subito dall'attore, in base ai criteri fissati dall'art. 139 del D. L.vo n.
209 del 2005 e definiti nel D.M. 16.10.2023, può essere liquidato in euro 11.999,11 per invalidità permanente in soggetto di 58 anni all'epoca del sinistro, oltre euro 2.466,00 per invalidità temporanea
(euro 1.644,00 per invalidità temporanea assoluta, euro 822,00 per invalidità temporanea parziale al
50%).
Tanto premesso, deve rilevarsi che:
- è deceduto in corso di giudizio, in data 20.7.2019, per causa indipendente, all'età Persona_1
di 63 anni, quando la sua aspettativa di vita avrebbe reso lecito attendersi una sua sopravvivenza fino all'età di anni 85,6 (cfr. tabelle di questo Tribunale);
- è noto che "In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto" (cfr. ex multis,
Cass. sez. 3, 26 maggio 2016 n. 10897, Cass. sez. 3, 30 ottobre 2019 n. 23053 e da ultimo Cass. sez.
3, ord. 29 dicembre 2021 n. 41933);
- deve considerarsi poi fatto notorio che il danno biologico, in relazione alle ricadute della lesione sulla dinamica sociale e relazionale dell'individuo, si acquisisce in parte immediatamente, contestualmente al consolidamento dei postumi del danneggiato, e ciò in quanto, successivamente, ogni individuo pone in campo le sue naturali capacità di adattamento, che gli consentono, pur nel permanere del danno, di trovare una dimensione di vita compatibile con la sua nuova condizione;
altra parte del danno si acquisisce, al contrario, nel tempo, in relazione ai progressivi pregiudizi che il soggetto incontra via via nel progredire della vita;
- in applicazione delle tabelle di questo Tribunale per danni biologici permanenti fino al 20%, deve ritenersi acquisita immediatamente una percentuale dell'IP pari al 10% (euro 1.199,91);
- in relazione gli importi di cui all'ulteriore 90% (euro 10.799,20), è dovuta una somma pari al rapporto tra la durata della vita effettiva, successiva all'incidente (5 anni) e la durata prognostica che la vita avrebbe avuto in base alle prospettive medie (27,6 anni),e quindi i 5/27,6 del residuo 90%
(euro 1.956,38).
A titolo di danno biologico, deve quindi ritenersi liquidabile la complessiva somma di euro 3.156,29.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, inoltre, equo aumentare la somma indicata di euro 950,00, anche alla luce della sentenza delle
4 SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attore a seguito dei traumi riportati, della protrazione dell'invalidità temporanea e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 11.424,74 (euro 3.156,29 a titolo di invalidità permanente + euro 2.466,00 a titolo di invalidità temporanea + euro 950,00 a titolo di danno morale + euro 4.852,45 per spese mediche), somme per le quali i convenuti rispondono al 50%, stante il concorso di colpa, e così per euro 5.712,37.
L'assicurazione ha versato acconto di euro 3.640,57 in data 19.2.2016.
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale gli acconti versati (e così per euro 4.350,48 all'attualità),
e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto gli acconti rivalutati. All'esito di tale operazione
(condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 1.361,89 in favore dell'attore.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Org_
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per
5 effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Spese compensate, atteso l'accoglimento della domanda per importi nettamente inferiori a quanto chiesto in citazione, visto il concorso di colpa nella produzione del sinistro e la mancata adesione alla proposta conciliativa.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara estinto il rapporto giuridico processuale intercorrente tra attore ed AR PE, con spese irripetibili;
2) visto l'art. 2054 comma 2 c.c. dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità concorrente al 50% dei conducenti dei veicoli antagonisti;
3) condanna la e in solido tra loro a pagare a favore di Controparte_2 Controparte_3 parte attrice, a titolo risarcitorio del danno residuo, liquidato ai valori attuali, la somma di € 1.361,89 oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo
4) compensa le spese di lite;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della e di Controparte_2 CP_3
in solido.
[...]
Roma, 2.2.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64700/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 7.11.2023 con termine di deposito delle memorie di replica al
29.1.2024 e vertente
TRA
e , eredi dell'attore , deceduto in corso di , Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Ornella Lovello
ATTORI in riassunzione
E
, con il patrocinio dell'avv. Domitilla Nicolò Controparte_2
CONVENUTO
NONCHE'
AR PE e Controparte_3
CONVENUTI contumaci
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.11.2023, le parti hanno concluso come da verbale in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio AR PE e la Persona_1 Controparte_3 [...]
, nella rispettiva qualità di proprietario, conducente e compagnia assicurativa per Controparte_2
rca del veicolo Fiat UN tg BL626XT chiedendo - previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista in ordine al sinistro stradale del 29.6.2014, avvenuto in Roma, via Salaria, in corrispondenza dello svincolo fronte Prato della Signora - la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
1 In particolare, ha dedotto che egli, alla guida del motociclo Honda Motor tg VI139962, stava percorrendo via Salaria, in direzione centro, ed era in procinto di imboccare lo svincolo per Rieti, posto sulla sua sinistra, quando era stato urtato dalla Fiat UN, la cui conducente, che percorreva la corsia centrale con identico senso di marcia del sig. , non avvedendosi della presenza del Per_1
ciclomotore, aveva svoltato repentinamente sulla sua sinistra, urtando il mezzo condotto dall'attore.
Dichiarata la contumacia dei convenuti, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la compagnia assicurativa si è costituita in data 29.1.2021, evidenziando che AR PE era mera trasportata nella Fiat UN, e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Per_2
quale effettiva conducente del veicolo. Ha poi chiesto di respingere la domanda, sul
[...]
presupposto della responsabilità concorrente della parte attrice e degli importi già versati, ed in subordine di limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato, sottratti gli acconti già versati.
Successivamente, all'udienza 1.2.2021, la parte attrice ha rinunciato “alla notifica dell'atto di citazione nei confronti di ”. Persona_2
In data 17.3.2021 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per decesso della parte attrice.
Riassunto il giudizio da parte degli eredi del sig. , disposta a ctu, formulata proposta Per_1
transattiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sul rapporto giuridico processuale intercorrente tra attore ed AR PE
Va premesso che la signora AR PE risulta evocata in giudizio quale conducente del veicolo
Fiat UN tg BL626XT.
Tuttavia, come rilevato dalla compagnia assicurativa al momento della costituzione in giudizio, e come può evincersi dall'esame del rapporto della polizia municipale intervenuta all'esito del sinistro,
AR PE era mera trasportata, mentre conducente del veicolo era la signora Persona_2
All'udienza 1.2.2021, la parte attrice ha rinunciato “alla notifica dell'atto di citazione nei confronti di ”. Persona_2
Premesso che tale dichiarazione deve considerarsi relativa ad AR PE, effettivamente citata in giudizio, mentre costituisce mero refuso il riferimento ad (che mai è stata parte del Persona_2
giudizio né, quale conducente del mezzo antagonista e non proprietaria della medesimo, era da considerarsi contraddittore necessario), la dichiarazione in parola deve leggersi quale rinuncia agli atti, che determina, ex articolo 306 cpc, l'estinzione del rapporto giuridico processuale, con spese irripetibili attesa la contumacia di AR PE.
3. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Premesso che, all'udienza del 16.5.2023, le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente rinunciando alle rispettive richieste istruttorie (cfr. Cass. sentenze nn. 12241/2002 e 10797/2018), deve rilevarsi che:
2 - il sinistro oggetto di causa, e che ha interessato il motoveicolo condotto dal sig. e Per_1
l'autoveicolo di proprietà del sig. si è verificato in data 29.6.014, alle h 17,20 circa, su via CP_3
Salaria, in corrispondenza dello svincolo fronte Prato della Signora;
- al momento dell'intervento della polizia municipale (circa 35 minuti dopo l'incidente) i due veicoli erano stati già rimossi dalla posizione statica finale assunta al termine dell'evento; non si rinvenivano tracce di frenata sull'asfalto e non risultava la presenza di soggetti che avessero assistito al sinistro;
- i verbalizzanti nell'immediatezza hanno raccolto le dichiarazioni della conducente dell'autoveicolo, la quale ha affermato “Provenivo dall'aeroporto dell'Urbe diretta in Prati Fiscali e percorrendo Via
Salaria giungevo in prossimità dello svincolo con Prato della Signora quando svoltando a sinistra sulla rampa, azionando freccia sinistra, venivo a collisione con un motociclo. L'urto laterale causava la caduta del motociclo con il suo conducente. Il motociclo circolava alla mia sinistra”;
- successivamente il sig. (nell'immediatezza trasportato in ospedale), recatosi presso Persona_1 gli uffici della polizia municipale, dichiarava “Il 29/06/2014 alle ore 17,20 circa proveniente dall'aeroporto dell'Urbe percorrevo Via Salaria e dovevo girare a sinistra all'altezza del ponte sull'Aniene per tornare in Via Salaria direzione GRA. Affiancata a me sulla destra vi era una Fiat
UN che improvvisamente mi tagliava la strada per immettersi anche lei sullo svincolo in direzione
Salaria GRA e mi urtava sulla fiancata destra della moto che conducevo con la sua fiancata sinistra.
A seguito dell'urto sono caduto in terra con il mio mezzo”;
- premesso che l'impatto è avvenuto tra la parte laterale destra del motociclo e la parte laterale sinistra dell'autoveicolo, e che entrambi i veicoli stavano eseguendo una manovra di svolta a sinistra, null'altro può affermarsi con certezza in ordine all'incidente, essendo, in particolare, rimasta priva di riscontro probatorio la deduzione di parte attrice, la quale afferma che lo scontro si sarebbe verificato in quanto il conducente del veicolo antagonista avrebbe repentinamente cambiato direzione di marcia, senza azionare la freccia direzionale, così tagliando la strada al motociclo (potendosi al contrario ugualmente ipotizzare che il fu il motociclo a modificare la propria traiettoria, così determinando lo scontro);
- in assenza di sufficienti riscontri in ordine alla concreta dinamica del sinistro, non può che applicarsi la regola di cui all'articolo 2054 comma 2. c.c.
3. Sulla liquidazione del danno
Tanto premesso, deve aggiungersi che il sig. (nato in data [...], e deceduto in data Per_1
20.7.2019), in conseguenza dell'incidente stradale, ha riportato danni fisici permanenti (meglio descritti nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia) pari al 8 % del totale rispetto alla integrità psico fisica del soggetto. Dal sinistro è poi derivata una Inabilità Temporanea Assoluta di
3 gg 30 ed una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg 30, con spese mediche, siccome documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro 4.852,45.
Orbene, il c.d. danno biologico subito dall'attore, in base ai criteri fissati dall'art. 139 del D. L.vo n.
209 del 2005 e definiti nel D.M. 16.10.2023, può essere liquidato in euro 11.999,11 per invalidità permanente in soggetto di 58 anni all'epoca del sinistro, oltre euro 2.466,00 per invalidità temporanea
(euro 1.644,00 per invalidità temporanea assoluta, euro 822,00 per invalidità temporanea parziale al
50%).
Tanto premesso, deve rilevarsi che:
- è deceduto in corso di giudizio, in data 20.7.2019, per causa indipendente, all'età Persona_1
di 63 anni, quando la sua aspettativa di vita avrebbe reso lecito attendersi una sua sopravvivenza fino all'età di anni 85,6 (cfr. tabelle di questo Tribunale);
- è noto che "In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto" (cfr. ex multis,
Cass. sez. 3, 26 maggio 2016 n. 10897, Cass. sez. 3, 30 ottobre 2019 n. 23053 e da ultimo Cass. sez.
3, ord. 29 dicembre 2021 n. 41933);
- deve considerarsi poi fatto notorio che il danno biologico, in relazione alle ricadute della lesione sulla dinamica sociale e relazionale dell'individuo, si acquisisce in parte immediatamente, contestualmente al consolidamento dei postumi del danneggiato, e ciò in quanto, successivamente, ogni individuo pone in campo le sue naturali capacità di adattamento, che gli consentono, pur nel permanere del danno, di trovare una dimensione di vita compatibile con la sua nuova condizione;
altra parte del danno si acquisisce, al contrario, nel tempo, in relazione ai progressivi pregiudizi che il soggetto incontra via via nel progredire della vita;
- in applicazione delle tabelle di questo Tribunale per danni biologici permanenti fino al 20%, deve ritenersi acquisita immediatamente una percentuale dell'IP pari al 10% (euro 1.199,91);
- in relazione gli importi di cui all'ulteriore 90% (euro 10.799,20), è dovuta una somma pari al rapporto tra la durata della vita effettiva, successiva all'incidente (5 anni) e la durata prognostica che la vita avrebbe avuto in base alle prospettive medie (27,6 anni),e quindi i 5/27,6 del residuo 90%
(euro 1.956,38).
A titolo di danno biologico, deve quindi ritenersi liquidabile la complessiva somma di euro 3.156,29.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, inoltre, equo aumentare la somma indicata di euro 950,00, anche alla luce della sentenza delle
4 SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attore a seguito dei traumi riportati, della protrazione dell'invalidità temporanea e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 11.424,74 (euro 3.156,29 a titolo di invalidità permanente + euro 2.466,00 a titolo di invalidità temporanea + euro 950,00 a titolo di danno morale + euro 4.852,45 per spese mediche), somme per le quali i convenuti rispondono al 50%, stante il concorso di colpa, e così per euro 5.712,37.
L'assicurazione ha versato acconto di euro 3.640,57 in data 19.2.2016.
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale gli acconti versati (e così per euro 4.350,48 all'attualità),
e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto gli acconti rivalutati. All'esito di tale operazione
(condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 1.361,89 in favore dell'attore.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Org_
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per
5 effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Spese compensate, atteso l'accoglimento della domanda per importi nettamente inferiori a quanto chiesto in citazione, visto il concorso di colpa nella produzione del sinistro e la mancata adesione alla proposta conciliativa.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara estinto il rapporto giuridico processuale intercorrente tra attore ed AR PE, con spese irripetibili;
2) visto l'art. 2054 comma 2 c.c. dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità concorrente al 50% dei conducenti dei veicoli antagonisti;
3) condanna la e in solido tra loro a pagare a favore di Controparte_2 Controparte_3 parte attrice, a titolo risarcitorio del danno residuo, liquidato ai valori attuali, la somma di € 1.361,89 oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo
4) compensa le spese di lite;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della e di Controparte_2 CP_3
in solido.
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Roma, 2.2.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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